MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 10 maggio 1994, n. 7 

  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130,
art. 3, comma 2.
(GU n.125 del 31-5-1994)
 
 Vigente al: 31-5-1994  
 

                                   Ai prefetti della Repubblica
                                  Al commissariato del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissariato del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri   -   Dipartimento   della
                                  funzione pubblica
                                  Al Gabinetto dell'on. Ministro
                                  Alla Scuola superiore del Ministero
                                  dell'interno
                                  Al    Consiglio    nazionale    del
                                  notariato
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
                                  All'ANCI
                                  All'ANUSCA
  Con  precedente  circolare n. 3 dell'8 marzo 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1994, venivano espresse  alcune
considerazioni sul decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del
25  gennaio  1994  recante  norme di attuazione della legge 4 gennaio
1968, n. 15 ed, in particolare, dell'art. 3.
  Con  lo  stesso  documento  veniva  fatta  riserva   di   ulteriori
chiarimenti  per quanto riguarda l'applicazione del comma 2 dell'art.
3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130,  laddove
si  prevede  che  le incombenze debbano riguardare soltanto personale
appartenente a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta.
  Cio' premesso, sciogliendo la predetta riserva, si informa  che  il
Dipartimento  della  funzione pubblica a seguito del quesito posto da
questa amministrazione, con nota del 21 aprile  1994,  n.  79/94,  ha
espresso  l'avviso  che,  in  mancanza  nelle strutture operative del
comuni di personale appartenente a qualifiche superiori alla  quinta,
possa soccorrere la disposizione contenuta nell'art. 56, comma 2, del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  Tale disposizione, infatti, consente, nell'ipotesi  di  assenza  di
personale  di  qualifica  superiore  alla  quinta,  di incaricare per
l'autentica delle sottoscrizioni  delle  dichiarazioni  di  cui  agli
articoli  2,  3  e  4 della legge n. 15 del 1968, personale di quinta
qualifica funzionale.
  L'incarico in questione, che potra' essere conferito dal  dirigente
o  dal  funzionario  di  qualifica  corrispondente  a  quella dell'ex
carriera  direttiva,  tuttavia,  non  costituira'   espletamento   di
mansioni  superiori,  trattandosi  di  un  compito non prevalente fra
quelli attribuibili a mansioni superiori.
  Considerata l'importanza dell'argomento si  pregano  le  SS.LL.  di
voler  dare  la  piu'  ampia  diffusione  del  presente documento, in
particolare presso le amministrazioni comunali.
  Nel  ringraziare per la preziosa collaborazione, si resta in attesa
di un cortese cenno di assicurazione.
                                                p. Il Ministro: SORGE