MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 1994 

  Accertamento  della  mancata  riscossione  e del mancato versamento
dell'imposta erariale di  trascrizione  da  parte  degli  uffici  del
pubblico registro automobilistico di Napoli e Latina.
(GU n.126 del 1-6-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazioni
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione al  capo  VIII,  cap.  1236,
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977,   n.   952,  cosi'  come  modificato  dall'articolo  8-bis  del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione  1
dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990,
n. 187;
  Considerato  che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro  il
giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare
sanzioni   a   carico   del   conservatore   del   pubblico  registro
automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.  2  della
legge  23  dicembre  1977,  n.  952,  alle disposizioni in materia di
registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di  eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Viste le note con le quali le  competenti  procure  generali  della
Repubblica  hanno  segnalato  l'irregolare funzionamento dei seguenti
uffici del pubblico registro  automobilistico  nei  giorni  e  per  i
motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei
termini  previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione
e versamento dell'imposta erariale di trascrizione:
   pubblico registro automobilistico di Latina nei giorni dal 1 al 12
febbraio 1994 per mancata prestazione di alcuni addetti al servizio;
   pubblico registro automobilistico di Napoli nei giorni 25, 26 e 28
febbraio  1994  per  consentire  le  attivita'   tecnico-addestrative
strettamente   indispensabili   all'avvio   delle   nuove   procecure
automatizzate;
  Ritenuto  che  le  suesposte  cause  devono  considerarsi evento di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Per i motivi indicati nelle premesse,  viene  accertata,  presso  i
sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni
a  fianco  indicati, la mancata riscossione della imposta erariale di
trascrizione per le formalita' che andavano eseguite entro tali  date
nonche' il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi
dagli uffici medesimi nello stesso termine;
   pubblico registro automobilistico di Latina nei giorni dal 1 al 12
febbraio 1994;
   pubblico registro automobilistico di Napoli nei giorni 25, 26 e 28
febbraio 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 maggio 1994
                                         Il direttore generale: ROXAS