MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del
   servizio  riscossione  delle  province  di  Roma,  Latina, Varese,
   Brescia,  Como,  Milano,  Bergamo,  Cremona,  Rieti,  Alessandria,
   Torino,  Campobasso,  Salerno, Benevento, Matera, Teramo, Mantova,
   Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Ancona, Macerata.
(GU n.127 del 2-6-1994)

   Con decreto ministeriale n.  I/2/1196/94  del  21  marzo  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1995,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 22.314.801.000,
corrispondente, al netto dei  compensi  di  riscossione,  del  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La   direzione   regionale  delle  entrate  per  il  Lazio,  dara'
attuazione,  con  apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto   e
provvedera'  ad  ogni  ulteriore  adempimento  nonche'  alla revoca o
riduzione della dilazione  concessa  in  relazione  alle  riscossioni
effettuate   ed   agli  eventuali  sgravi  di  imposta  accordati  ai
contribuenti.
   Con decreto ministeriale n.  I/2/1546/94  del  26  marzo  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Latina e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1995,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 4.692.446.500,
corrispondente, al netto dei  compensi  di  riscossione,  del  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La   direzione   regionale  delle  entrate  per  il  Lazio,  dara'
attuazione,  con  apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto   e
provvedera'  ad  ogni  ulteriore  adempimento  nonche'  alla revoca o
riduzione della dilazione  concessa  in  relazione  alle  riscossioni
effettuate   ed   agli  eventuali  sgravi  di  imposta  accordati  ai
contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/703/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Varese e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1995,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 12.740.348.378,
corrispondente, al netto dei  compensi  di  riscossione,  del  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate per la Lombardia, sezione
staccata di Varese, dara' attuazione, con apposito provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/720/94 del 26 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Varese e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  56.911.652.875,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, del carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata  di Varese, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/655  del  26  febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, del versamento delle entrate per l'ammontare  di
L.   25.597.769.702,   corrispondente,   al  netto  dei  compensi  di
riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata di Brescia, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/439/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Como e' concessa  dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1995,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
19.717.784.209, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate per la Lombardia, sezione
staccata di Como, dara' attuazione, con  apposito  provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
  Con decreto ministeriale n. I/2/701/94  del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per l'ammontare di  L.  133.820.437.485,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, del carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata  di Milano, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/761/94 del 26 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Bergamo e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1995,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
23.511.233.570, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata di Bergamo, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/907/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1995,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 38.402.839.198,
corrispondente, al netto dei  compensi  di  riscossione,  del  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate per la Lombardia, sezione
staccata di Milano, dara' attuazione, con apposito provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/702/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  2.998.315.929,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 50% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata di Brescia, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/699/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Cremona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  5.885.659.270,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, del carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata di Cremona, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/722/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito C
della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1995,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 44.237.699.783,
corrispondente, al netto dei  compensi  di  riscossione,  del  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate per la Lombardia, sezione
staccata di Milano, dara' attuazione, con apposito provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/728/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Rieti e' concessa dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 754.672.415,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  60%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  il  Lazio,  sezione
staccata di Rieti, dara' attuazione, con apposito  provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/906/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Alessandria e' concessa dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1995,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
4.230.311.000,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  il  Piemonte,  sezione
staccata    di    Alessandria,   dara'   attuazione,   con   apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n. I/2/1036/94 del 28 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di  Alessandria e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1995,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
9.862.181.000, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per il Piemonte, sezione
staccata   di   Alessandria,   dara'   attuazione,    con    apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/700/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Campobasso e' concessa dilazione,  ai  sensi
del  quarto  comma  dell'art.  62  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di
febbraio  1995,  del  versamento  delle entrate per l'ammontare di L.
3.171.255.148, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  il  Molise, sezione
staccata di Campobasso, dara' attuazione, con apposito provvedimento,
al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni  ulteriore  adempimento
nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione
alle  riscossioni  effettuate  ed  agli  eventuali  sgravi di imposta
accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/908/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  10.972.994.314,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, del carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  la  Campania,  sezione
staccata di Salerno, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  I/2/762  del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Benevento e'  concessa  dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1995,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
8.973.155.000,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome del contribuente D'Ambrosio Vito.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  la  Campania,  sezione
staccata  di Benevento, dara' attuazione, con apposito provvedimento,
al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni  ulteriore  adempimento
nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione
alle  riscossioni  effettuate  ed  agli  eventuali  sgravi di imposta
accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/726/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Teramo e' concessa dilazione, ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1994,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
6.140.020.693,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  l'Abruzzo,  sezione
staccata  di Teramo, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/975/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Mantova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  7.626.930.763,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, del carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata di Mantova, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/725/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
della provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1995,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 5.092.152.998,
corrispondente, al netto dei  compensi  di  riscossione,  del  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  le  Marche, sezione
staccata di Ancona, dara' attuazione, con apposito provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/727/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Macerata e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1995,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
2.157.321.896, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
del 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  le  Marche, sezione
staccata di Macerata, dara' attuazione, con  apposito  provvedimento,
al  predetto  decreto  e  provvedera'  ad  ogni ulteriore adempimento
nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione
alle riscossioni effettuate  ed  agli  eventuali  sgravi  di  imposta
accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n. I/2/1029/94 del 28 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  2.470.340.833,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 70% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  il  Piemonte,  sezione
staccata  di Torino, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n. I/2/1028/94 del 28 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  3.916.594.365,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 70% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  il  Piemonte,  sezione
staccata  di Torino, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/972/94 del 28 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia di Matera e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1995,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
3.951.037.000, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
iscritto  a  nome  della  ditta  "Scatolificio  del Basento S.a.s. di
Ruggeri Mario".
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate per  la  Basilicata,  sezione
staccata  di Matera, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
  Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/202/94  del 28 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  C
della  provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  18.646.092.000,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, del carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata  di Milano, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n. I/2/1086/94 del 28 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  7.346.729.000,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, del carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate  per  la  Lombardia,  sezione
staccata  di Milano, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n. I/2/1078/94 del 28 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di  Catanzaro  e'  concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1995,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
50.176.642.204, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  la  Calabria,  sezione
staccata  di Catanzaro, dara' attuazione, con apposito provvedimento,
al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni  ulteriore  adempimento
nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione
alle  riscossioni  effettuate  ed  agli  eventuali  sgravi di imposta
accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/1079/94 del 28  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Catanzaro e'  concessa  dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1995,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
69.518.141.216, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per la Calabria, sezione
staccata di Catanzaro, dara' attuazione, con apposito  provvedimento,
al  predetto  decreto  e  provvedera'  ad  ogni ulteriore adempimento
nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione
alle riscossioni effettuate  ed  agli  eventuali  sgravi  di  imposta
accordati ai contribuenti.
  Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/1080/94 del 28 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di Reggio Calabria e' concessa dilazione, ai
sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di
febbraio 1995, del versamento delle entrate  per  l'ammontare  di  L.
4.766.072.438,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  la  Calabria,  sezione
staccata   di   Reggio   Calabria,  dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n. I/2/1081/94 del 28 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di Reggio Calabria e' concessa dilazione, ai
sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di
febbraio 1995, del versamento delle entrate  per  l'ammontare  di  L.
5.255.027.252,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  la  Calabria,  sezione
staccata   di   Reggio   Calabria,  dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/1082  del  28 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Cosenza e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1995,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
7.983.945.798,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  la  Calabria,  sezione
staccata di Cosenza, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.