MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del
   servizio di riscossione delle province di Taranto, Bari, Brindisi,
   Lecce, Parma, Modena,  Latina,  Roma,  Pesaro  e  Urbino,  Genova,
   Imperia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Sassari.
(GU n.127 del 2-6-1994)

  Con decreto ministeriale n. I/2/724/94  del  26  febbraio  1994  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Pesaro e Urbino e'  concessa  dilazione,  ai
sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 908.974.680,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  50%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  le  Marche, sezione
staccata di Pesaro, dara' attuazione, con apposito provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
  Con decreto ministeriale n. I/2/855/94  del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Genova e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di L. 911.999.199,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  80%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  la Liguria, sezione
staccata di Genova, dara' attuazione, con apposito provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
  Con decreto ministeriale n. I/2/248/94  del  26  febbraio  1994  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Treviso e' concessa dilazione, ai sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1995,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
16.726.303.926, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome di Brunello Bruno e Brunello Silvio.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  il  Veneto, sezione
staccata di Treviso, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/978/94 del 26 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
della provincia di Vicenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1995,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 41.296.064.089,
corrispondente, al netto dei  compensi  di  riscossione,  del  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  il  Veneto, sezione
staccata di Vicenza, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/438/94 del 26 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Verona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  28.536.332.000,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, del carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione  regionale  delle  entrate  per  il  Veneto,  sezione
staccata  di Verona, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
  Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/977/94  del 26 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Verona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  30.659.606.776,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, del carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate, sezione staccata di  Verona,
dara'  attuazione,  con apposito provvedimento, al predetto decreto e
provvedera' ad ogni  ulteriore  adempimento  nonche'  alla  revoca  o
riduzione  della  dilazione  concessa  in  relazione alle riscossioni
effettuate  ed  agli  eventuali  sgravi  di  imposta   accordati   ai
contribuenti.
  Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/825/94  del 26 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Sassari e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1995,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
14.632.665.710, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  la  Sardegna,  sezione
staccata di Sassari, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
  Con decreto ministeriale n. I/2/856/94  del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Taranto e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  1.093.880.125,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 50% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia,  sezione
staccata di Taranto, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
  Con decreto ministeriale n. I/2/591/94  del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1995,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 34.678.447.667,
corrispondente, al netto dei  compensi  di  riscossione,  del  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia, sezione
staccata di Lecce, dara' attuazione, con apposito  provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
  Con decreto ministeriale n. I/2/619/94  del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  4.113.228.714,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, del carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia,  sezione
staccata  di  Lecce, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
  Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/652/94  del 26 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di Parma e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1995,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
1.902.622.777, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione
staccata  di  Parma, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
  Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/557/94  del 26 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia di Modena e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1995,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
4.066.165.395, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di
Modena, dara' attuazione, con  apposito  provvedimento,  al  predetto
decreto  e  provvedera'  ad  ogni  ulteriore adempimento nonche' alla
revoca  o  riduzione  della  dilazione  concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/851/94 del  26  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Latina e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1995,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 3.139.353.730,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 70% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  il  Lazio,  sezione
staccata  di Latina, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
  Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/1025/94 del 28 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Imperia e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1995,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
1.064.496.667, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al  50% del carico iscritto a nome della ditta "Associazione sportiva
scuderia City corse Sanremo".
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale  delle  entrate  per  la  Liguria,  sezione
staccata di Imperia, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
  Con decreto ministeriale n. I/2/1026/94 del  28  febbraio  1994  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Padova e' concessa dilazione, ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1995,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
22.304.004.332, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  il  Veneto, sezione
staccata di Padova, dara' attuazione, con apposito provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
  Con decreto ministeriale n. I/2/1024/94 del  28  febbraio  1994  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Padova e' concessa dilazione, ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1995,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
13.128.209.010, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  il  Veneto, sezione
staccata di Padova, dara' attuazione, con apposito provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n.  I/2/1023  del  28  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Taranto e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  2.607.602.725,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 70% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia,  sezione
staccata di Taranto, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
  Con decreto ministeriale n. I/2/853/94  del  28  febbraio  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Bari e' concessa dilazione, ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1995,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 46.102.251.793,
corrispondente, al netto dei  compensi  di  riscossione,  del  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia, sezione
staccata di Bari, dara' attuazione, con  apposito  provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
  Con decreto ministeriale  n.  I/2/1065  del  28  febbraio  1994  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Brindisi e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1995,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
60.275.717.051, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia, sezione
staccata di Brindisi, dara' attuazione, con  apposito  provvedimento,
al  predetto  decreto  e  provvedera'  ad  ogni ulteriore adempimento
nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione
alle riscossioni effettuate  ed  agli  eventuali  sgravi  di  imposta
accordati ai contribuenti.
  Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/1114/94 del 28 febbraio 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di  Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  57.112.836.300,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, del carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  il  Lazio,  sezione
staccata  di  Roma,  dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/1377/94  del 15 aprile 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  2.337.483.667,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia,  sezione
staccata  di  Lecce, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.