DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 1994
Revoca all'Avvocatura dello Stato dell'autorizzazione ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.(GU n.130 del 6-6-1994)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1993, n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103; Considerato che, a norma dell'art. 29 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) puo' essere rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi avanti i giudici ordinari, i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali; Considerato che, di seguito alla modifica della norma di attuazione dello statuto regionale; operata con il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 683, sono state devolute alla regione tutte le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di tutela e di vigilanza sull'Ente, gia' spettanti allo Stato. Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: Con decorrenza 12 aprile 1994 e' revocata l'autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto sara' sottoposto alle procedure di controllo previsto dalle norme vigenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 1994 Il Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI Il Ministro di grazia e giustizia CONSO Il Ministro del tesoro BARUCCI