Legge 31 dicembre 1993, n. 579. Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali.(GU n.131 del 7-6-1994)
Vigente al: 7-6-1994
Alle direzioni compartimentali del territorio Ai commissari di Governo presso le regioni e le province autonome Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo) All'Unione province d'Italia - Direzione generale All'Associazione nazionale comuni italiani - Direzione generale La normativa in oggetto autorizza il Ministro delle finanze a trasferire, con propri decreti, agli enti locali territoriali i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato non utilizzati in conformita' al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati, nonche' i beni del patrimonio disponibile qualora risultino inutilizzati. La medesima legge stabilisce, altresi', all'art. 3, comma 1, che il Ministro delle finanze autorizza con proprio decreto la cessione degli immobili a trattativa privata, una volta valutati i presupposti previsti dalla legge stessa e la compatibilita' della richiesta inoltrata dagli enti interessati con i vincoli urbanistici e con quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene da trasferire. Dall'esame del testo normativo appare chiaro che il decreto ministeriale autorizzativo della cessione debba essere preceduto da una impegnativa attivita' istruttoria e che, pertanto, anche le istanze prodotte dagli enti interessati all'acquisto debbano essere corredate di tutti i documenti necessari alla valutazione dei requisiti richiesti dalla legge. Poiche' dalla data di entrata in vigore della stessa sono giunte numerose istanze prive perfino degli elementi indicati dall'art. 2, comma 2, lo scrivente ritiene opportuno individuare il contenuto e le modalita' di inoltro delle istanze medesime. Ai sensi del citato art. 2, comma 2, nella richiesta deve essere indicata con precisione la destinazione finale che si intende attribuire al bene, nonche' le indicazioni essenziali sui tempi e sulle modalita' di realizzazione e di gestione dell'opera o di svolgimento dell'attivita' progettata. A tal fine, pertanto, l'istanza dovra' essere corredata del progetto preliminare dell'opera da realizzare. L'istanza, inoltre, deve individuare con esattezza il bene che l'ente intende acquisire, con indicazione dei riferimenti catastali e cio' a maggior ragione qualora venga richiesta solo una parte dell'immobile di proprieta' statale. All'istanza dovra' inoltre essere allegata copia della deliberazione del consiglio o di altro organo competente a deliberare l'acquisto, sottoposta al controllo di legittimita' ai sensi di legge. Gli enti interessati inoltreranno le istanze alla competente direzione compartimentale del territorio e alle sezioni staccate demanio della provincia competente per territorio. Tali direzioni compartimentali, a competenza regionale o ultraregionale, hanno sede nei seguenti capoluoghi: 1) Milano - per la regione Lombardia; 2) Torino - per le regioni Piemonte, Val d'Aosta e Liguria; 3) Venezia - per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; 4) Bologna - per le regioni Emilia-Romagna e Marche; 5) Firenze - per le regioni Toscana e Umbria; 6) Roma - per le regioni Lazio, Abruzzi e Molise; 7) Napoli - per le regioni Campania e Calabria; 8) Bari - per le regioni Puglia e Basilicata; 9) Palermo - per la regione Sicilia; 10) Cagliari - per la regione Sardegna. Le suddette sezioni staccate, dopo aver ricevuto le istanze, provvederanno a far determinare dagli uffici tecnici erariali il valore attuale dell'immobile, nonche' la percentuale di riduzione da applicarsi per la cessione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, in relazione alla natura dei lavori da eseguirsi, al loro costo presunto e al pubblico interesse collegato alla destinazione finale dell'immobile. I predetti uffici tecnici dovranno altresi' comunicare l'esistenza di eventuali vincoli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene, nonche' dare indicazioni circa la compatibilita' dell'opera o dell'attivita' da realizzare con la destinazione urbanistica dell'immobile. Le competenti sezioni staccate, sulla base degli elementi forniti dall'organo tecnico, valuteranno la sussistenza nella domanda dei requisiti di legge e di quelli richiesti con la presente circolare, nonche', in caso di pluralita' di richieste, la possibilita' di una cessione parziale dell'immobile. A tali fini esse sono autorizzate a chiedere i necessari chiarimenti agli enti che hanno prodotto istanza di acquisto. Ovviamente carattere prioritario va dato alla valutazione circa la sussistenza della concreta e attuale possibilita' di utilizzazione dell'immobile richiesto per dirette finalita' statali. La suddetta attivita' istruttoria sara' svolta sotto il coordinamento delle direzioni compartimentali del territorio. Completata l'istruttoria sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, le predette sezioni staccate invieranno allo scrivente e, per conoscenza, alle direzioni compartimentali l'istanza con le valutazioni e gli elementi istruttori sopra indicati ai fini dell'esame e della emanazione del decreto ministeriale autorizzativo della cessione. Si raccomanda agli enti interessati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite con la presente circolare onde evitare rallentamenti ed appesantimenti della procedura da porre in essere, con l'avvertenza che non verranno prese in considerazione nei tempi previsti dalla legge le domande prive dei requisiti richiesti. Le domande gia' presentate direttamente a questo dipartimento, in massima parte non conformi alle prescrizioni di legge, vanno riprodotte, debitamente integrate, agli uffici periferici sopra indicati. Le direzioni compartimentali del territorio sono invitate a trasmettere copia della presente circolare alle sezioni staccate aventi sede nel territorio di loro competenza. La presente circolare viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il direttore generale: VACCARI