Esonero dal pagamento del diritto fisso nei confronti dei veicoli per il trasporto merci temporaneamente importati dalla Slovenia.(GU n.132 del 8-6-1994)
IL MINISTRO DELLE FINANZE D'INTESA CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici; Visto l'art. 10 della legge 4 agosto 1984, n. 467, che ha modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente; Ritenuto che tra l'Italia e la Slovenia si e' convenuto di addivenire ad una nuova regolamentazione dell'imposizione fiscale sui veicoli per il trasporto di merci su strada temporaneamente importati nei due Paesi; Decreta: Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Slovenia ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati, in Italia, dal pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146. Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato alla sussistenza della reciprocita'. Il presente decreto entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 1994 Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro dei trasporti e della navigazione COSTA