MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 1994 

  Esonero  dal  pagamento del diritto fisso nei confronti dei veicoli
per il trasporto merci temporaneamente importati dalla Slovenia.
(GU n.132 del 8-6-1994)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                            D'INTESA CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre  1959,  n.  1146,  il  quale
prevede  che  possono  essere  concesse  riduzioni  ed  esenzioni dal
pagamento del diritto fisso, istituito  con  la  legge  medesima,  in
esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni
internazionali  oppure  quando  sussista  reciprocita' di trattamento
tributario o per esigenze dei traffici;
  Visto l'art.  10  della  legge  4  agosto  1984,  n.  467,  che  ha
modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente;
  Ritenuto  che  tra  l'Italia  e  la  Slovenia  si  e'  convenuto di
addivenire ad una nuova regolamentazione dell'imposizione fiscale sui
veicoli per il trasporto di merci su strada temporaneamente importati
nei due Paesi;
                              Decreta:
  Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi  adibiti
a  trasporti  internazionali di cose, importati temporaneamente dalla
Slovenia ed appartenenti a persone ivi  stabilmente  residenti,  sono
esentati, in Italia, dal pagamento del diritto fisso istituito con la
legge 28 dicembre 1959, n. 1146.
  Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato
alla sussistenza della reciprocita'.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il quindicesimo giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 maggio 1994
                                      Il Ministro delle finanze
                                                 GALLO
Il Ministro dei trasporti
   e della navigazione
        COSTA