Condono previdenziale ed assistenziale. Art. 76 del decretolegge 29 aprile 1994, n. 257.(GU n.133 del 9-6-1994)
Vigente al: 9-6-1994
Agli enti con personale iscritto all'INPDAP (per il tramite delle sedi periferiche) Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Al commissariato del Governo per la provincia di Trento Al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano Ai provveditorati agli studi della Repubblica Alle direzioni provinciali del Tesoro - Servizio contributi degli istituti di previdenza e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione elementare Al Ministero della pubblica istruzione - Servizio per la scuola materna Al Ministero del tesoro - Direzione generale servizi periferici - Div. VI Il decreto-legge n. 257 del 29 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, nel dettare "disposizioni urgenti in materia di differimento di termini legislativi" ha previsto con la norma di favore contenuta nell'art. 76 la proroga del termine di cui all'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 21, in materia di agevolazioni per i contribuenti che intendano estinguere esposizioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali. Leggesi, infatti, nella citata norma: "Il termine di cui all'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, e' differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonche' di un diritto di mora del 4 per cento". Al fine di rimuovere eventuali perplessita' operative, si procede ad una preliminare necessaria interpretazione sistematica della suesposta fattispecie normativa. Con legge n. 63 del 17 marzo 1993 di conversione del decreto-legge n. 6 del 15 gennaio 1993, art. 4, punto 5, venivano concesse particolari agevolazioni a favore degli enti pubblici non economici che avessero provveduto al pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, previa applicazione della somma aggiuntiva limitata all'8 per cento in ragione annua, del totale dei contributi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento. Tale facolta' veniva subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione della domanda entro il termine del 31 marzo 1993. La medesima norma prevedeva, poi, la possibilita' di dilazione del debito contributivo in tre rate (la prima entro il 31 maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994). Il successivo decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, art. 10, commi 2-bis e 2-ter, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, prorogava il termine ex legge n. 63/1993 suddetto al 30 settembre 1993. Infine, l'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito nella legge n. 21 del 14 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1994, n. 11, richiamato dall'art. 76 del decreto-legge n. 257 del 29 aprile 1994 di cui all'oggetto, differiva il termine, gia' prorogato al 30 settembre 1993 dalla legge n. 243 su richiamata, al 31 marzo 1994 prescrivendo, pero' come esclusiva modalita' di pagamento delle morosita' contributive il versamento in unica soluzione entro il medesimo termine. Tale il quadro normativo di riferimento, nel richiamare le indicazioni gia' fornite con circolari n. 14/I.P. del 18 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, e n. 2042 del 22 marzo 1993, illustrative delle modalita' da seguire ai fini dell'applicazione del decreto-legge n. 6/1993 sopracitato, si precisa che: DESTINATARI. Destinatari del condono sono tutti gli enti pubblici non economici e gli enti territoriali ovvero i soggetti riguardati dall'iscrizione a questa gestione previdenziale che provvedono al pagamento dei contributi dovuti sia ai fini del trattamento di quiescenza che della liquidazione della buonuscita. OGGETTO. Oggetto del condono ex art. 76, sono da ritenersi gli oneri accessori relativi a debiti sorti nei confronti delle casse pensioni della ex Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'ex Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali, ora INPDAP, fino al 31 luglio 1992. Si richiamano, al riguardo, per completezza, la circolare n. 14/I.P. del 18 febbraio 1993, punto 2, e la circolare n. 2042 del 22 marzo 1993. MODALITA' DI ATTUAZIONE. Gli enti destinatari che intendano avvalersi delle disposizioni di favore ex art. 76, dovranno presentare apposita domanda alla Direzione provinciale del tesoro, competente per territorio, all'INPDAP gestione ex istituti di previdenza - Div. XVII - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, ed all'INPDAP gestione ex INADEL - Via Bruno Buozzi, 46 - Roma, entro il 31 luglio 1994 previa ricognizione presso gli uffici delle direzioni provinciali del Tesoro, dell'esatto importo del debito. Posto che tale determinazione va effettuata sulla base dei ruoli scaduti fino al 31 luglio 1992 secondo le modalita' di cui al decreto-legge n. 6/1993 a cui fa rinvio il decreto-legge n. 155/1993 richiamato dalla legge n. 21/1994, a cui fa riferimento l'attuale disciplina recata dal decreto-legge in oggetto, si precisa che ai fini dell'esatto ammontare del debito, si dovra' procedere all'applicazione delle somme aggiuntive ridotte in ragione annua dell'8 per cento da calcolarsi dalla data di scadenza dei ruoli alla data del 31 luglio 1994 entro il limite massimo del 40 per cento. Tale debito (sorte capitale piu' somme aggiuntive dell'8 per cento annuo) potra' essere pagato in unica soluzione entro il 31 luglio 1994 ovvero in tre rate bimestrali di uguale importo di cui: la prima con scadenza al 31 luglio 1994; la seconda maggiorata dell'interesse di differimento dell'8 per cento in ragione annua per il periodo di differimento (2 mesi = 1,33%) oltre il diritto di mora del 4 per cento, con scadenza 30 settembre 1994; la terza maggiorata dell'8 per cento in ragione annua (4 mesi = 2,66%) oltre il diritto di mora del 4 per cento. E pertanto: esempio: 1) ruolo di L. 1.000.000 - scadenza 31 luglio 1990; 2) ruolo di L. 500.000 - scadenza 31 marzo 1992; 3) ruolo di L. 200.000 - scadenza 31 gennaio 1989. Morosita' al 31 luglio 1994 data dell'eventuale pagamento e termine ultimo per la presentazione delle domande: 1) dal 1 agosto 1990 al 31 luglio 1994 = 4 anni x 8% annuo = 32% L. 1.000.000 + 32% (di L. 1.000.000) = L. 1.000.000 + L. 320.000 = L. 1.320.000; 2) dal 1 aprile 1992 al 31 luglio 1994 = 2 anni e 4 mesi x 8% annuo = 16% + 2,66% = 18,66% L. 500.000 + 18,66% (di L. 500.000) = L. 500.000 + L. 93.300 = L. 593.000; 3) dal 1 febbraio 1989 al 31 luglio 1994 = 5 anni e 6 mesi x 8% annuo = 40% massimo L. 200.000 + 40% (di L. 200.000) = L. 200.000 + L. 80.000 = L. 280.000. L'importo globale del debito come sopra determinato, potra' essere pagato in tre rate; e pertanto: L. 1.320.000 + L. 593.300 + L. 280.000 = L. 2.193.300 L. 2.193.300: 3 = L. 731.100 (importo di ogni rata); 1a rata scadenza 31 luglio 1994 = L. 731.100; 2a rata scadenza 30 settembre 1994 = L. 731.100 + 2/12 di 8% annuo (1,33) + 4% (totale 5,33% calcolato su L. 731.100) = L. 731.100 + L. 38.970 = L. 770.070; 3a rata scadenza 30 novembre 1994 = L. 731.100 + 4/12 di 8% annuo (2,66) + 4% (totale 6,66% calcolato anch'esso su L. 731.100) = L. 731.100 + L. 48.690 = L. 779.790. Analogo criterio dovra' essere seguito in caso di regolarizzazione contributiva per omessa denuncia secondo le modalita' gia' previste dalle circolari piu' volte richiamate n. 14/I.P. e n. 2042. Il direttore generale: CERILLI