ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 1 giugno 1994, n. 18 

  Condono previdenziale ed assistenziale. Art. 76 del decretolegge 29
aprile 1994, n. 257.
(GU n.133 del 9-6-1994)
 
 Vigente al: 9-6-1994  
 

                                   Agli  enti  con personale iscritto
                                  all'INPDAP (per  il  tramite  delle
                                  sedi periferiche)
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Al commissariato del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissariato del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai  provveditorati agli studi della
                                  Repubblica
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro  - Servizio contributi degli
                                  istituti di previdenza
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Direzione                  generale
                                  dell'amministrazione civile
                                  Al   Ministero    della    pubblica
                                  istruzione - Direzione generale per
                                  l'istruzione elementare
                                  Al    Ministero    della   pubblica
                                  istruzione - Servizio per la scuola
                                  materna
                                  Al Ministero del tesoro - Direzione
                                  generale servizi periferici -  Div.
                                  VI
  Il  decreto-legge  n.  257  del  29  aprile  1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  99  del  30   aprile   1994,   nel   dettare
"disposizioni   urgenti   in   materia  di  differimento  di  termini
legislativi" ha previsto con la norma di favore  contenuta  nell'art.
76  la  proroga  del  termine  di  cui  all'art.  1, comma 5-bis, del
decreto-legge   19   novembre   1993,   n.   465,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  14  gennaio  1994, n. 21, in materia di
agevolazioni per i contribuenti che intendano estinguere  esposizioni
debitorie nei confronti degli enti previdenziali.
 Leggesi, infatti, nella citata norma: "Il termine di cui all'art. 1,
comma  5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21,  e'  differito
al  31  luglio  1994.  I soggetti che non abbiano ancora provveduto a
regolarizzare la propria posizione contributiva nei  confronti  degli
enti  previdenziali  ed  assicurativi possono provvedervi, secondo le
modalita' fissate dagli enti impositori, in tre  rate  bimestrali  di
eguale  importo  di  cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda
entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre  1994.  Le
rate  successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8
per cento annuo per il periodo di differimento, nonche' di un diritto
di mora del 4 per cento".
  Al fine di rimuovere eventuali perplessita' operative,  si  procede
ad  una  preliminare  necessaria  interpretazione  sistematica  della
suesposta fattispecie normativa.
  Con  legge n. 63 del 17 marzo 1993 di conversione del decreto-legge
n. 6 del  15  gennaio  1993,  art.  4,  punto  5,  venivano  concesse
particolari  agevolazioni  a favore degli enti pubblici non economici
che avessero provveduto  al  pagamento  dei  contributi  dovuti  alle
gestioni  previdenziali  relativi  ai periodi fino a tutto il mese di
luglio 1992, previa  applicazione  della  somma  aggiuntiva  limitata
all'8 per cento in ragione annua, del totale dei contributi pendenti,
entro il limite massimo del 40 per cento.
  Tale  facolta'  veniva  subordinata,  a  pena  di  decadenza,  alla
presentazione della domanda entro il termine del 31 marzo 1993.
  La medesima norma prevedeva, poi, la possibilita' di dilazione  del
debito contributivo in tre rate (la prima entro il 31 maggio 1993, la
seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994).
  Il  successivo decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, art. 10, commi
2-bis e 2-ter,  convertito  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  243,
prorogava  il  termine  ex  legge n. 63/1993 suddetto al 30 settembre
1993.
  Infine, l'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre  1993,
n.  465, convertito nella legge n. 21 del 14 gennaio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del  15  gennaio  1994,  n.  11,  richiamato
dall'art.  76  del  decreto-legge  n.  257  del 29 aprile 1994 di cui
all'oggetto, differiva il termine, gia'  prorogato  al  30  settembre
1993 dalla legge n. 243 su richiamata, al 31 marzo 1994 prescrivendo,
pero'   come   esclusiva   modalita'  di  pagamento  delle  morosita'
contributive il versamento  in  unica  soluzione  entro  il  medesimo
termine.
 Tale   il   quadro  normativo  di  riferimento,  nel  richiamare  le
indicazioni gia' fornite con circolari n.  14/I.P.  del  18  febbraio
1993,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, e
n. 2042 del 22 marzo 1993, illustrative delle modalita' da seguire ai
fini dell'applicazione del decreto-legge n.  6/1993  sopracitato,  si
precisa che:
DESTINATARI.
  Destinatari  del condono sono tutti gli enti pubblici non economici
e gli enti territoriali ovvero i soggetti riguardati  dall'iscrizione
a  questa  gestione  previdenziale  che  provvedono  al pagamento dei
contributi dovuti sia ai fini del trattamento di quiescenza che della
liquidazione della buonuscita.
OGGETTO.
  Oggetto del condono  ex  art.  76,  sono  da  ritenersi  gli  oneri
accessori  relativi a debiti sorti nei confronti delle casse pensioni
della ex Direzione generale degli istituti di  previdenza  e  dell'ex
Istituto  nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali,
ora INPDAP, fino al 31 luglio 1992.
  Si richiamano,  al  riguardo,  per  completezza,  la  circolare  n.
14/I.P.  del 18 febbraio 1993, punto 2, e la circolare n. 2042 del 22
marzo 1993.
MODALITA' DI ATTUAZIONE.
  Gli enti destinatari che intendano avvalersi delle disposizioni  di
favore   ex  art.  76,  dovranno  presentare  apposita  domanda  alla
Direzione  provinciale  del  tesoro,   competente   per   territorio,
all'INPDAP  gestione  ex  istituti  di  previdenza  - Div. XVII - Via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, ed all'INPDAP gestione ex INADEL
- Via Bruno Buozzi, 46  -  Roma,  entro  il  31  luglio  1994  previa
ricognizione  presso  gli  uffici  delle  direzioni  provinciali  del
Tesoro, dell'esatto importo del debito.
  Posto che tale determinazione va effettuata sulla  base  dei  ruoli
scaduti  fino  al  31  luglio  1992  secondo  le  modalita' di cui al
decreto-legge n. 6/1993 a cui fa rinvio il decreto-legge n.  155/1993
richiamato  dalla  legge  n.  21/1994, a cui fa riferimento l'attuale
disciplina recata dal decreto-legge in oggetto,  si  precisa  che  ai
fini   dell'esatto   ammontare   del   debito,  si  dovra'  procedere
all'applicazione delle somme  aggiuntive  ridotte  in  ragione  annua
dell'8  per cento da calcolarsi dalla data di scadenza dei ruoli alla
data del 31 luglio 1994 entro il limite massimo del 40 per cento.
  Tale debito (sorte capitale piu' somme aggiuntive dell'8 per  cento
annuo)  potra'  essere  pagato  in unica soluzione entro il 31 luglio
1994 ovvero in tre rate bimestrali di uguale importo di cui:
   la prima con scadenza al 31 luglio 1994;
   la seconda maggiorata dell'interesse di  differimento  dell'8  per
cento  in  ragione  annua  per  il  periodo di differimento (2 mesi =
1,33%) oltre il diritto di mora del 4  per  cento,  con  scadenza  30
settembre 1994;
   la  terza  maggiorata  dell'8 per cento in ragione annua (4 mesi =
2,66%) oltre il diritto di mora del
4 per cento.
  E pertanto:
esempio:
   1) ruolo di L. 1.000.000 - scadenza 31 luglio 1990;
   2) ruolo di L. 500.000 - scadenza 31 marzo 1992;
   3) ruolo di L. 200.000 - scadenza 31 gennaio 1989.
 Morosita' al 31 luglio 1994 data dell'eventuale pagamento e  termine
ultimo per la presentazione delle domande:
1) dal 1 agosto 1990 al 31 luglio 1994 = 4 anni x 8% annuo = 32%
  L. 1.000.000 + 32% (di L. 1.000.000) = L. 1.000.000
  + L. 320.000 = L. 1.320.000;
2) dal 1 aprile 1992 al 31 luglio 1994 = 2 anni e 4 mesi x 8% annuo
   = 16% + 2,66% = 18,66%
  L. 500.000 + 18,66% (di L. 500.000) = L. 500.000 +
  L. 93.300 = L. 593.000;
3) dal 1 febbraio 1989 al 31 luglio 1994 = 5 anni e
  6 mesi x 8% annuo = 40% massimo
  L. 200.000 + 40% (di L. 200.000) = L. 200.000 +
  L. 80.000 = L. 280.000.
  L'importo  globale del debito come sopra determinato, potra' essere
pagato in tre rate; e pertanto:
L. 1.320.000 + L. 593.300 + L. 280.000 = L. 2.193.300
L. 2.193.300: 3 = L. 731.100 (importo di ogni rata);
1a rata scadenza 31 luglio 1994 = L. 731.100;
2a rata scadenza 30 settembre 1994 = L. 731.100 +
2/12 di 8% annuo (1,33) + 4% (totale 5,33% calcolato su L. 731.100) =
L. 731.100 + L. 38.970 = L. 770.070;
3a rata scadenza 30 novembre 1994 = L. 731.100 +  4/12  di  8%  annuo
(2,66)  +  4%  (totale  6,66% calcolato anch'esso su L. 731.100) = L.
731.100 + L. 48.690 = L. 779.790.
  Analogo criterio dovra' essere seguito in caso di  regolarizzazione
contributiva  per  omessa denuncia secondo le modalita' gia' previste
dalle circolari piu' volte richiamate n. 14/I.P. e n. 2042.
                                       Il direttore generale: CERILLI