ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 1 giugno 1994, n. 19 

  Art. 71 del decreto legislativo n. 29/1993. Aspettativa per mandato
parlamentare.
(GU n.133 del 9-6-1994)
 
 Vigente al: 9-6-1994  
 

                                   Agli enti con  personale  iscritto
                                  all'INPDAP  (per  il  tramite delle
                                  sedi periferiche INPDAP)
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Al commissariato del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al commissariato del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Ai provveditorati agli studi  della
                                  Repubblica
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro - Ufficio contributi
  Il decreto legislativo n. 29  del  6  febbraio  1993  e  successivi
correttivi,   nel   recare   norme   intese   alla  razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche,  detta  all'art.
71 al disciplina in materia di aspettativa per mandato parlamentare.
   Prevede   testualmente   la  citata  norma:  "i  dipendenti  delle
pubbliche  amministrazioni  eletti  al   Parlamento   nazionale,   al
Parlamento  europeo  e  nei  consigli  regionali,  sono  collocati in
aspettativa senza assegni per la durata  del  mandato.  Essi  possono
optare  per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e
dell'analoga indennita' corrisposta  ai  consiglieri  regionali,  del
trattamento   economico  in  godimento  presso  l'amministrazione  di
appartenenza che  resta  a  carico  della  medesima.  Il  periodo  di
aspettativa  e'  utile  ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio e del
trattamento di quiescenza e di previdenza .. omissis ..".
  Destinatari della suesposta fattispecie normativa sono  pertanto  i
cittadini  chiamati  a  ricoprire  le cariche elettive previste dalla
legge stessa; e piu' precisamente:
   1) gli eletti al Parlamento nazionale;
   2) gli eletti al Parlamento europeo;
   3) gli eletti nei consigli regionali.
  La norma detta, poi, una puntuale duplice disciplina in ordine  sia
ai  riflessi  retributivi  del  periodo  di  aspettativa che a quelli
pensionistici.
  Ed invero, mentre il primo comma prevede la facolta' di optare,  in
luogo della indennita' parlamentare o regionale, per la conservazione
del    trattamento   in   godimento   presso   l'amministrazione   di
appartenenza, opzione da esercitarsi all'atto della proclamazione  (e
in  prima applicazione entro il 31 marzo 1993) e non modificabile nel
corso  del  mandato,  il  secondo  comma   statuisce   la   rilevanza
quiescibile della durata del mandato.
  Pertanto,  essendo  l'aspettativa non interruttiva del servizio, e'
indubbio che a carico degli enti datori di  lavoro,  ove  iscritti  a
questo  ente  previdenziale, sussista per l'intero periodo, l'obbligo
di  versare  i  contributi  afferenti   all'Istituto   nazionale   di
previdenza  per  i  dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
sia ai fini del trattamento  di  quiescenza  che  della  liquidazione
della buonuscita.
  In ordine alla misura dei contributi da versare, si fa presente che
mentre  in  caso  di  opzione  per  la  conservazione del trattamento
economico in godimento presso l'amministrazione di  appartenenza  non
sorge  alcun  dubbio  circa  la  sussistenza  dell'obbligo per l'ente
datore di lavoro di procedere al versamento del contributo per intero
in quanto inscindibile  dalla  retribuzione,  nella  diversa  ipotesi
contemplata  dal  medesimo  primo  comma dell'art. 71, di opzione per
l'indennita' parlamentare, si precisa che pari  obbligo  grava  sulle
amministrazioni  di  appartenenza  degli  eletti,  tenute, quindi, al
versamento  dei  contributi  sulla  retribuzione  cui   l'eletto   al
Parlamento  o  a  consiglio  regionale avrebbe avuto diritto se fosse
rimasto in servizio.
  Alle stesse e' da ritenersi spettante, in virtu' del disposto di ci
all'art. 24, quinto comma, del regio decreto-legge 3 marzo  1938,  n.
680;  art.  16,  sesto  comma, della legge n. 1035 del 6 luglio 1939;
art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 176 del 6 febbraio 1941,
il diritto di rivalsa verso l'iscritto per  il  contributo  personale
proporzionato  all'assegno  effettivamente  corrisposto o che sarebbe
spettato durante l'interruzione di servizio.
  Tale principio, posto a base degli ordinamenti delle sopresse casse
pensioni gestite  dalla  ex  Direzione  generale  degli  istituti  di
previdenza  sopra  citati,  trova analoga previsione nella disciplina
regolatrice dell'ex INADEL, per il combinato disposto degli  articoli
15   e   18  della  legge  13  marzo  1950,  n.  120,  laddove  viene
espressamente previsto in caso di aspettativa  non  interruttiva  del
servizio,  l'obbligo  dell'ente  del  pagamento  del  contibuto sugli
assegni effettivamente corrisposti o che  sarebbero  spettati  ed  il
corrispondente  diritto  di  rivalsa  sull'iscritto per il contributo
personale.
  Ora, prevedendo il disposto dell'art. 71, il diritto degli "eletti"
al trattamento economico in godimento presso  le  amministrazioni  di
provenienza,  gia'  contenuto  nella norma ex art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,  n.  17,  ultimo  comma,
secondo cui il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero
ai  fini  della  progressione  in  carriera e dell'attribuzione degli
aumenti periodici (a cui fa rinvio l'art. 88 del  testo  unico  delle
leggi  recanti  norme  per  la  elezione  alla  Camera  dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,
n.  361, disciplinante l'aspettativa per mandato parlamentare) ovvero
il diritto all'indennita'  parlamentare,  e'  di  tutta  evidenza  la
commisurazione  del contributo alla retribuzione che sarebbe spettata
all'iscritto se  fosse  rimasto  in  servizio  ovvero  all'indennita'
previa  rivalsa per l'ente, per il principio di carattere generale di
cui alle norme sopracitate, per la  quota  personale  del  contributo
stesso gravante sull'iscritto.
                                       Il direttore generale: CERILLI