Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.135 del 11-6-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta' seduta dell'8 luglio 1993, senato accademico seduta del 4 ottobre 1993, consiglio di amministrazione seduta del 16 novembre 1993); Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 febbraio 1994; Vista la ministeriale del 15 marzo 1994, prot. n. 976; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 341 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli: DIPLOMA UNIVERSITARIO IN STATISTICA Art. 342. - Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso del corso di diploma universitario in statistica puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 343. - Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in statistica sono: a) quelli indicati nel successivo art. 65, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilita', statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economica, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e relative sottoaree; b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di 8. Art. 344. - Ai fini del conseguimento del diploma universitario in statistica sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in statistica. Dovra' essere in ogni caso riconosciuta la prova di idoneita' di lingue. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso diploma, il riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potra' superare le 100 ore. La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella V annessa al decreto ministeriale 21 otttobre 1992. Art. 345. - Il piano di studi del corso di diploma universitario in statistica comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di 15 annualita' e un laboratorio statistico-informatico. Gli insegnamenti fondamentali, in numero di 5, rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per il corso di diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario stesso. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attivera' tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi riportati nell'art. 65, secondo la seguente distribuzione: uno dell'area matematica; uno dell'area probabilita'; due dell'area statistica; uno dell'area informatica. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso. Il diploma universitario in statistica si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, la prova di laboratorio e quella di idoneita' eventualmente richiesta e il colloquio finale. Art. 346. - La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facolta', ve ne siano almeno 10 compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di diploma universitario in statistica, predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente, nel rispetto nell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi compresi nel manifesto degli studi o secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente puo' assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni. Art. 347. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualita' previste nelle varie aree e sottoaree. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, fino a 3 corsi annuali o 5 corsi semestrali del corso di diploma universitario in statistica possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in statistica, puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. La struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a 4 insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Universita', o in altre universita', anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 41 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Art. 348. - La struttura didattica competente puo' stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario in statistica, lo studente debba anche superare una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna. Art. 349. - La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento, definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico informatico e le modalita' di accertamento delle competenze in esso acquisite, stabilisce anche le modalita' degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneita' nella lingua straniera. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in statistica consiste in una discussione, con opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attivita' svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage secondo le modalita' stabilite dalla struttura didattica competente. Art. 350. - Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 41, le seguenti annualita' di insegnamenti caratterizzanti: una scelta dalle aree statistica economica e statistica aziendale; una dell'area demografica; una dell'area statistica sociale; due scelte dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica. Palermo, 4 maggio 1994 Il rettore: GULLOTTI