Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione al registro dei praticanti procuratori in Italia.(GU n.137 del 14-6-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma, 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Antonello Caddeo presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 4 maggio 1994; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Decreta: Il titolo di Antonello Caddeo, nato a Velsen (Paesi Bassi) il 7 febbraio 1968 in giurisprudenza olandese presso l'Universita' libera di Amsterdam, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione al registro dei praticanti procuratori in Italia. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, avanti alla commissione nominata con decreto 1 dicembre 1993, secondo le modalita' che seguono. La prova consistera' in un esame, scritto ed orale, da svolgersi in lingua italiana. La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione: diritto civile; diritto del lavoro; diritto processuale civile; diritto tributario; diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto penale; diritto processuale penale; diritto tributario; diritto commerciale; ordinamento forense e diritti e doveri degli avvocati. La prova orale consistera' nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti vertenti su tutte le suddette materie. Per essere ammesso all'esame l'interessato presentera' al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporra' di dieci punti di merito. Il candidato sara' ammesso alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. L'esame si intendera' superato se il candidato avra' conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascera' immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. Roma, 30 maggio 1994 Il direttore generale: ROVELLO