MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 maggio 1994 

  Riconoscimento  di  titolo  abilitante  estero  per l'iscrizione al
registro dei praticanti procuratori in Italia.
(GU n.137 del 14-6-1994)

              IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma, 2, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la  domanda di riconoscimento di Antonello Caddeo presentata
ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi  nella  seduta
del 4 maggio 1994;
  Ritenuto   che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per  il
riconoscimento;
  Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il  titolo  di  Antonello  Caddeo, nato a Velsen (Paesi Bassi) il 7
febbraio 1968 in giurisprudenza olandese presso l'Universita'  libera
di   Amsterdam,   e'   riconosciuto   quale   titolo  abilitante  per
l'iscrizione al registro dei praticanti procuratori in Italia.
  Il riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una  prova
attitudinale  eseguita  dal  Consiglio nazionale forense, avanti alla
commissione  nominata  con  decreto  1  dicembre  1993,  secondo   le
modalita' che seguono.
  La prova consistera' in un esame, scritto ed orale, da svolgersi in
lingua italiana.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o  di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto civile;
   diritto del lavoro;
   diritto processuale civile;
   diritto tributario;
   diritto amministrativo;
   diritto costituzionale;
   diritto penale;
   diritto processuale penale;
   diritto tributario;
   diritto commerciale;
   ordinamento forense e diritti e doveri degli avvocati.
  La prova orale consistera' nella  discussione  di  brevi  questioni
pratiche vertenti vertenti su tutte le suddette materie.
  Per essere ammesso all'esame l'interessato presentera' al Consiglio
nazionale  forense  una  domanda, allegando una copia autenticata del
presente decreto di riconoscimento.
  Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente   della
commissione  disporra'  di  dieci punti di merito. Il candidato sara'
ammesso alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta  un
punteggio  non  inferiore  a  trenta  punti.  L'esame  si  intendera'
superato se il  candidato  avra'  conseguito  in  ciascuna  prova  un
punteggio non inferiore a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 30 maggio 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO