MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.144 del 22-6-1994)

   Con  decreto  ministeriale  3 giugno 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Adriatica prefabbricati, con sede in Taranto,
unita'  in  Rutigliano  (Bari)   e   Taranto,   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 1 agosto 1993 al 31 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   3   giugno  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Aldo
Grassi & C., con sede in Piobesi (Torino) e stabilimento  in  Piobesi
(Torino), per il periodo dal 22 aprile 1994 al 21 ottobre 1994.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  giugno  1994  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Base  2,
con sede in Barletta (Bari) e stabilimento in Barletta (Bari), per il
periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  giugno   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bruno, con
sede in Bra (Cuneo) e stabilimento in Bra (Cuneo), per il periodo dal
1 marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 giugno 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Jonny, con sede  in  Napoli  e
unita'  di  Napoli,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  7  ottobre  1993  al  6
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  giugno  1994  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Calzaturificio  Winner's  Sporting  Footwear,  con  sede  in Barletta
(Bari),  stabilimento  ed  ufficio di Barletta (Bari), per il periodo
dal 17 novembre 1993 al 16 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 giugno 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. C.D.I.  Compact  disc  Italia,  con  sede  in
Napoli,  unita  in  Buccino (Salerno), per il periodo dal 25 novembre
1992  al  23  maggio  1993  e'  autorizzata  la  corresponsione   del
trattamento straordinario di integrazione salariale.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. Ceramiche Elsa, con sede in Empoli, localita'
Ponte  a  Elsa  (Firenze),  e  unita  in  Empoli, localita' Terrafina
(Firenze),  e'  autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale dal 1 settembre 1993 al 28
febbraio 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 13572 del 19 novembre 1993 per il periodo 1 settembre
1993-11 settembre 1993.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 1 marzo 1994 all'11 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  giugno  1994  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni
donna piu', con sede in  Nardo'  (Lecce)  e  stabilimento  in  Nardo'
(Lecce), per il periodo dal 27 aprile 1993 al 26 ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Confezioni  Tiber,  con  sede in Citta' di
Castello (Perugia) e unita'  in  Citta'  di  Castello  (Perugia),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 12 febbraio 1994 all'11 febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   3   giugno  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.c. a r.l.
Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede
in Lucca e stabilimento in Lucca, per il periodo dal 4  ottobre  1993
al 3 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Crivelli,  con  sede  in Milano, unita' in
Piombino  (Livorno),  Rho   (Milano),   Brescia,   Spinetta   Marengo
(Alessandria),   Taranto,   stabilimento   ed   uffici   di  Cremona,
stabilimento ed uffici di Genova e stabilimento ed uffici di Livorno,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 17 dicembre 1993 al 16 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Emu arredi, con sede in Marsciano (Perugia),
unita' in Masciano (Perugia), e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 23 febbraio
1994 al 22 febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 giugno 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Fasano,  con  sede  in  Taranto,  unita'  in
Crotone  (Catanzaro),  Porto  Torres  (Sassari),  Taranto,  uffici di
Taranto e Caivano (Napoli),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1993
al 31 agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  giugno   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli
Macchi,  con  sede  in  Gazzada Schianno (Varese) e unita' di Gazzada
Schianno (Varese), per il periodo dal 9 novembre  1993  all'8  maggio
1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 giugno 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Irrigazione  Italia,  con  sede  in  Teano
(Napoli), unita in Teano (Napoli), per il periodo dal 17 ottobre 1992
al  16  ottobre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  3  giugno  1994  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Irrigazioni Giandomenico, con sede in Castellaneta Marina  (Taranto),
e stabilimento in Taranto, per il periodo dall'11 dicembre 1993 al 10
giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  giugno   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Ispa
Damiano,  con  sede  in  Foglizzo (Torino) e stabilimento in Foglizzo
(Torino), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 giugno 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Malpac,  con  sede  in  Bisignano  (Cosenza),
unita'  in  Capannori  (Lucca),  e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17  settembre
1993 al 16 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  giugno   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Si.Gi.,
con  sede  in  Milano, unita' di Milano, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale   della   previdenza   per   i  giornalisti  italiani  sono
autorizzati al pagamento diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.