REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di Livigno dall'ambito
territoriale  n.  2  individuato  con  deliberazione   della   giunta
regionale  10  dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una
tensostruttura denominata "Plaza Placheda"  e  delle  relative  opere
accessorie  da  parte dell'Azienda promozione turismo. (Deliberazione
n. V/51167).
(GU n.146 del 24-6-1994)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985, avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497, presentata alla giunta regionale in data 17 febbraio
1994,  prot.  n.  7379,  dall'Azienda  promozione  turismo   per   la
realizzazione  di  una  tensostruttura  denominata "Plaza Placheda" e
relative opere accessorie su  area  ubicata  nel  comune  di  Livigno
(Sondrio),  mappale 53, foglio 40, sottoposta a vincolo paesaggistico
in forza della legge n. 431/1985, art.  1,  lettera  d)  e  legge  n.
1497/1939  con decreto ministeriale 7 giugno 1960, nonche' gravata da
vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita'  temporanea  di  cui
all'art.  1-ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto
ricompresa  nell'ambito  territoriale  n.      2,   individuato   con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
 Verificato,  in  ordine  all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge   8   agosto   1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  della
provvisorieta' delle opere eseguite;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuto,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti  nella  possibilita'  attuale  e futura di organizzare da
parte del comune, tramite l'A.P.T.M.  manifestazioni,  indispensabili
per  una  localita'  turistica  quale  Livigno,  come  risulta  dalla
delibera di Consiglio comunale di Livigno (Sondrio),  n.  70  del  24
settembre 1993;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non puo' esimersi dal prendere in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato  atto  che  ai  sensi  dell'art.  1 del decreto legislativo n.
40/1993 come  modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
479/1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune  di  Livigno  (Sondrio),  mappale  53,  foglio  40,
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 11 aprile 1994
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO