REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994 

  Stralcio di un'area ubicata  nel  comune  di  Mantello  dall'ambito
territoriale   n.   2  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la  realizzazione  di  un
bacino  idrico  e  la sostituzione della tubazione dell'acquedotto da
parte del Consorzio Prati. (Deliberazione n. V/51182).
(GU n.146 del 24-6-1994)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7
della  legge  29  giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere
insistenti su aree di particolare  interesse  ambientale  individuate
dalla  regione  a  norma  della  legge  8  agosto  1985,  n. 431, con
deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata alla giunta regionale in data 25 gennaio
1994 prot. n. 2884, dal Consorzio Prati per la  realizzazione  di  un
bacino  idrico e sostituzione della tubazione dell'acquedotto su area
ubicata nel comune  di  Mantello  (Sondrio),  mappale  1,  foglio  1,
mappali  17,  19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 33, 37, 38, 69, 68, 67, 65,
63, 59, 57, 388, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 83, 82,  81,
113,  146,  142,  140,  143,  foglio 1 (per la sola parte interessata
dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in  forza  della
legge n. 431/1985, nonche' gravata da vincolo di immodificabilita' ed
inedificabilita'  temporanea  di  cui  all'art.  1-ter  della legge 8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
2, individuato con deliberazione di giunta regionale n.  IV/3859  del
10 dicembre 1985;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge  8  agosto  1985,  n.  431: cio' in considerazione del limitato
impatto ambientale delle opere;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuto,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera  in  argomento,
diretta  al soddisfacimento di interessi sociali inerenti l'attivita'
agricola della zona e per uno sviluppo agro-silvo-pastorale;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 2,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato atto che ai sensi  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo n.
479/1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata in comune di Mantello (Sondrio), mappale 1, foglio 1, mappali
17,  19,  20, 21, 22, 23, 26, 31, 33, 37, 38, 69, 68, 67, 65, 63, 59,
57, 388, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85,  83,  82,  81,  113,
146,  142,  140,  143,  foglio  1  (per  la  sola  parte  interessata
dall'intervento),  dall'ambito  territoriale  n.  2  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino  ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 11 aprile 1994
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO