MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 giugno 1994 

  Riconoscimento   di   titolo  abilitante  estero  per  l'iscrizione
all'albo dei procuratori in Italia.
(GU n.147 del 25-6-1994)

                 IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI
                  CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la domanda di riconoscimento di Lehoczky Elise presentata ai
sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento;
   Rilevato  che l'interessata e' in possesso di un diploma di laurea
italiana;
  Rilevato che l'interessata non ha documentato di  avere  esercitato
la  professione  di  procuratore  (o  professione corrispondente) per
almeno sei anni o di  avere  superato  un  esame  per  l'abilitazione
all'esercizio  della  professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
  Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il  titolo  di  Lehoczky  Elise,  nata  a  Parigi  l'11 marzo 1960,
cittadina francese, di  Avocat  in  Francia,  e'  riconosciuto  quale
titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori
legali.
  Il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una prova
attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense,  davanti  alla
commissione   costituita   con   decreto  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.
  La prova  consistera'  in  un  colloquio  orale  sulla  deontologia
forense e sui diritti e doveri dell'avvocato.
  Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio
nazionale  forense  una  domanda, allegando una copia autenticata del
presente decreto di riconoscimento.
  Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente   della
commissione disporra' di dieci punti di merito. L'esame si intendera'
superato  se il candidato avra' conseguito un punteggio non inferiore
a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 17 giugno 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO