MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 giugno 1994 

  Modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche per  i  veicoli
"ecodiesel" contemplati nel comma 5 dell'art. 65 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
(GU n.149 del 28-6-1994)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47, il quale all'art.  4
disponeva  che  per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo  con  alimentazione   a   gasolio,   aventi   i   requisiti
antinquinamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro dell'ambiente 28
dicembre 1991, immatricolati come nuovi di fabbrica nel periodo dal 3
febbraio 1992 al 31 dicembre 1994, il  primo  pagamento  delle  tasse
automobilistiche  e  quelli  relativi ai due anni successivi dovevano
essere effettuati per gli stessi periodi fissi stabiliti dal  decreto
del  Ministro  delle  finanze  25  novembre 1985 per i corrispondenti
veicoli a benzina e che per gli stessi  periodi  non  era  dovuta  la
sovrattassa  diesel,  di cui all'art.   8 del decreto-legge 8 ottobre
1976, n. 691, convertito dalla legge 30  novembre  1976,  n.  786,  e
successive modificazioni;
  Considerato  che per effetto della mancata conversione in legge del
decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47, e dei  decreti-legge  26  marzo
1992,  n.  244,  26 maggio 1992, n. 298, 31 dicembre 1992, n. 531, 28
aprile 1993, n. 131, 30 giugno 1993, n. 213 ed a causa della  mancata
riproposizionie  di  analoghe norme agevolative per il periodo dal 26
luglio 1992 al 31 dicembre 1992,  per  gli  autoveicoli  predetti  la
tassa  automobilistica  puo'  essere  stata corrisposta per quattro o
otto mesi, come consentito dal decreto ministeriale 25 novembre  1985
per gli autoveicoli con alimentazione a gasolio;
  Visto l'art. 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito  dalla  legge  29  ottobre 1993, n. 427, con il quale sono
state definitivamente concesse  le  agevolazioni  gia'  previste  dal
decreto-legge  1  febbraio  1992,  n.  47, per gli autoveicoli di cui
trattasi, immatricolati  nel  periodo  dal  3  febbraio  1992  al  31
dicembre 1994;
  Ritenuto  che,  per effetto del frazionamento del pagamento innanzi
specificato, ai fini del  godimento  del  beneficio  fiscale  secondo
quanto  previsto dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito
dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  per  gli  autoveicoli  con
alimentazione a gasolio contemplati nel medesimo art. 65, comma 5, la
tassa  automobilistica  erariale  o regionale deve essere corrisposta
per quattro o otto mesi, ove cio' si renda necessario per raggiungere
la scadenza del periodo di esenzione dalla sovrattassa diesel;
  Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463,  con  il  quale
viene data facolta' al Ministro delle finanze di modificare le forme,
i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo;
                              Decreta:
  In  deroga  alle  disposizioni contenute nell'art. 65, comma 5, del
decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito  dalla  legge  29
ottobre   1993,   n.  427,  il  rinnovo  del  pagamento  della  tassa
automobilistica erariale o regionale per i veicoli con  alimentazione
a  gasolio  contemplati  nello  stesso  art. 65, comma 5, anziche' in
forma annuale deve essere effettuato per quattro o otto mesi, qualora
cio' si renda necessario per raggiungere la scadenza del  periodo  di
esenzione dalla sovrattassa diesel.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 giugno 1994
                                                Il Ministro: TREMONTI