Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.153 del 2-7-1994)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto lo statuto della scuola di specializzazione in farmacologia ed in particolare l'art. 831 (Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1991); Vista la nota ministeriale prot. n. 1209 del 3 maggio 1991 che integrava il diploma di laurea in scienze biologiche quale titolo di ammissione alla scuola di specializzazione anzidetta; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche della Seconda Universita' degli studi di Napoli di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia adunanza del 4 giugno 1991, del senato accademico adunanza del 18 ottobre 1993 e del consiglio di amministrazione adunanza del 29 ottobre 1993; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 gennaio 1994; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: L'art. 831 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1991) relativo allo statuto della scuola di specializzazione in farmacologia della Seconda Universita' degli studi di Napoli e' modificato come segue: Art. 831. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione, relativamente all'indirizzo in farmacologia clinica i laureati in medicina e chirurgia, relativamente all'indirizzo in farmacologia applicata i laureati in scienze biologiche, in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche e relativamente agli indirizzi in tossicologia e chemioterapia i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione per i laureati in medicina e chirurgia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 21 marzo 1994 Il rettore: MANCINO