MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 giugno 1994 

  Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1994,
alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla  legge  5
luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.
(GU n.153 del 2-7-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Visto il decreto  interministeriale  dell'8  agosto  1986,  recante
modifiche   al   sistema   di  variazione  automatica  del  tasso  di
riferimento da praticare  sulle  operazioni  di  credito  agrario  di
esercizio;
  Visto  il  successivo  decreto  interministeriale  n. 115130 del 27
dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e  2
del citato decreto dell'8 agosto 1986;
  Visto  il  proprio  decreto  del  7  dicembre 1993, con il quale la
misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere  agli  istituti
ed  enti  esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di
credito agrario di esercizio e' stata fissata, per l'anno 1994, nella
misura dell'1,25%, per le operazioni  aventi  durata  fino  a  dodici
mesi,  e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici
mesi;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della   determinazione   del   tasso  di  riferimento  relativo  alle
operazioni di cui sopra, ha  reso  noto  che  il  costo  medio  della
provvista  dei  fondi,  per  il  bimestre luglio-agosto 1994, e' pari
all'8,15% per le operazioni fino a  diciotto  mesi  e  all'8,85%  per
quelle oltre i diciotto mesi;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il costo medio della provvista  dei  fondi  per  le  operazioni  di
credito  agrario  di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli
interessi, e' pari, per il bimestre luglio-agosto 1994, all'8,15% per
le operazioni fino a diciotto mesi e all'8,85%  per  quelle  oltre  i
diciotto mesi.
  In   conseguenza,  tenuto  conto  delle  maggiorazioni  forfettarie
dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da  praticare,  per  il
bimestre  luglio-agosto 1994, per le operazioni di cui sopra, e' pari
al:
   1) 9,40% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;
   2) 9,15% per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi e
fino a diciotto mesi;
   3) 9,85% per le operazioni oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 giugno 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO