MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 giugno 1994 

  Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1994,
alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge
5  luglio  1928,  n.  1760,  e  9  maggio  1975, n. 153, e successive
modifiche ed integrazioni.
(GU n.153 del 2-7-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  l'applicazione  delle direttive del Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e  succes-
sive  modifiche  ed integrazioni, recanti norme per la determinazione
del tasso di riferimento da  applicare  alle  operazioni  di  credito
agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale e' stata
fissata,   per   l'anno   1994,  la  commissione  onnicomprensiva  da
riconoscere agli istituti di credito per le operazioni  agevolate  di
credito  agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla
loro attivita' di intermediazione;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della   determinazione   del   tasso  di  riferimento  relativo  alle
operazioni di  credito  agrario  di  miglioramento  per  il  bimestre
luglio-agosto  1994,  ha reso noto che il costo medio della provvista
dei fondi e' pari all'8,65%;
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito agrario di miglioramento previste  dalle  norme  indicate  in
premessa e' pari, per il bimestre luglio-agosto 1994, all'8,65%.
  La   commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti  di
credito e' pari:
    a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati  nel  1994  e
per  quelli  definitivi  stipulati  nello  stesso  anno,  relativi  a
contratti condizionati stipulati dal 1990;
    b) all'1,80% per  i  contratti  definitivi  stipulati  nel  1994,
relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    c)  all'1,90%  per  i  contratti  definitivi  stipulati nel 1994,
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  In conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 9,95% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 10,45% per le operazioni di cui al punto b);
   3) al 10,55% per le operazioni di cui al punto c).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 giugno 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO