Modificazioni al decreto ministeriale 3 agosto 1991, concernente il regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito estero della Repubblica italiana di 2.000 milioni di dollari USA con scadenza nell'anno 2001.(GU n.162 del 13-7-1994)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale n. 348169 del 5 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1991, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 4, con il quale e' stata disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro per l'importo di 2 miliardi di dollari USA, al tasso di interesse annuo pari all'8,75% con scadenza nel 2001, nonche' autorizzata la stipula di un contratto di "swap" per effetto del quale il Tesoro ha sostituito i pagamenti in dollari a tasso fisso derivanti dalla cennata emissione con pagamenti a tasso variabile denominati nella stessa valuta; Visti i decreti ministeriali n. 100377 del 26 marzo 1993 e n. 100677 del 27 maggio 1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1993, per effetto dei quali si e' verificata un'operazione di "exchange offer" sull'ammontare del prestito e del suddetto contratto di "swap", riducendolo a 1.619.020.000 dollari USA; Visto il decreto ministeriale n. 348828/66-ter del 3 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1991, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia per il servizio finanziario dei pagamenti del prestito; Attesa l'opportunita' di procedere alla modifica del sopra indicato decreto ministeriale del 3 agosto 1991, al fine di disciplinare gli aspetti conseguenti alle variazioni intervenute, sia sull'ammontare originario del prestito, sia sull'ammontare della relativa operazione di "swap"; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli; Ritenuto di doversi provvedere in merito; Decreta: Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 3 agosto 1991, citato nelle premesse, vengono modificati come segue: Art. 2. - La Banca d'Italia trasferira' alla menzionata Banca estera non piu' tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna "data di pagamento", fissata secondo quanto previsto nel "Fiscal Agency Agreement" stipulato l'8 febbraio 1991, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario su un nominale di USD 1.619.020.000. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzera' l'importo in dollari USA 48.200.000 che il Crediop riconoscera' "in netting" annualmente al Tesoro sotto la medesima "data di pagamento", come previsto dal contratto "swap transaction" stipulato tra il Tesoro e il Crediop il 1 aprile 1993, e i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalita' indicate al successivo art. 4. Art. 3. - In relazione al citato contratto di "swap transaction", la Banca d'Italia provvedera' a rimettere al menzionato Crediop, pure con le modalita' indicate al successivo art. 4, annualmente e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna "data di pagamento" che risultera' fissata secondo quanto previsto in detto contratto, un importo di 126.800.000 dollari USA. Il Crediop rimettera alla Banca d'Italia l'8 febbraio di ogni anno, fino alla scadenza del prestito, l'importo di USD 175.000.000 determinato applicando il tasso fisso dell'8,75% sull'ammontare di 2.000 milioni di dollari USA. Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e il Crediop ai sensi del citato accordo, avverranno esclusivamente per il saldo netto. Il presente decreto sara' inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 1994 Il Ministro: DINI