MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Certificato sanitario per le importazioni, la reintroduzione e
   l'ammissione  temporanea  nel territorio della Comunita' di equidi
   registrati, da riproduzione e produzione,  da  macello  e  cavalli
   registrati.
(GU n.170 del 22-7-1994 - Suppl. Ordinario n. 106)

  E' pubblicato qui di seguito il certificato di cui all'allegato II,
redatto  secondo  le  modalita' previste dall'art. 16, comma 2, della
direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato  veterinario  permanente
con  decisione 93/196/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E.
del 6 aprile 1993, n. L 86.
  Tale certificato deve scortare gli equidi da  macello  destinati  a
transitare  da  un  mercato o centro di raccolta nel territorio della
Comunita'.
                            ____________
                             ALLEGATO II
                        CERTIFICATO SANITARIO
per le importazioni di equidi da macello destinati a transitare da un
 mercato o centro di raccolta nel territorio della  Comunita'europea
                                 Numero del certificato: ...........
Paese terzo speditore (1): ..........................................
Ministero competente: ..............................................
Riferimento al certificato di igiene animale: ......................
Numero di animali: .................................................
  ..................................................................
                               (in lettere)
 
I. Identificazione degli animali
_____________________________________________________________________
           |   Specie    |       |
  Numero   |   equina,   | Razza |   Metodo di identificazione (**)
di animali | asino, mulo | Eta'  |   e identificazione
   (*)     |  bardotto   | Sesso |
___________|_____________|_______|___________________________________
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
___________|_____________|_______|___________________________________
(*)  Il marchio speciale  e' costituito  dal simbolo "S" marchiato  a
     fuoco sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra.
(**) Al certificato puo' essere allegato un passaporto di identifica-
     zione dell'equino, purche' venga indicato il numero.
     (a) Numero del documento di identificazione (passaporto): ......
     ................................................................
     (b) Convalidato da: ............................................
                                (autorita' competente)
_____________________________________________________________________
 
II. Origine e destinazione degli animali
    Gli animali sono spediti da: ....................................
                                        (luogo di esportazione)
          direttamente a: ...........................................
                           (Stato membro e mattatoio di destinazione)
    a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave (4): ........
    .................................................................
              (indicare il mezzo di trasporto e il relativo
                numero di registrazione, numero del volo o
                   nome depositato, a seconda del caso)
Nome e indirizzo dello speditore: ...................................
 ....................................................................
Nome e indirizzo del destinatario: ..................................
 ....................................................................
 
III. Informazioni sanitarie
Il  sottoscritto  certifica che gli animali di cui sopra soddisfano i
seguenti requisiti:
     a) provengono da un paese nel quale sono soggette a  obbligo  di
        denuncia  le  seguenti malattie: peste equina, durina, morva,
        encefalomielite equina (tutte le  forme,  compresa  la  VEE),
        anemia  infettiva,  stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio
        ematico;
     b) sono stati esaminati in data odierna e non  presentano  alcun
        segno clinico di malattia (2);
     c)  non  devono  essere  eliminati  nel  quadro  di un programma
        nazionale  di  eradicazione  di  una  malattia  contagiosa  o
        infettiva;
     d)  nei  tre mesi immediatamente precedenti la loro esportazione
        (o dalla nascita, se di eta' inferiore a 3 mesi) sono rimasti
        in allevamenti sotto sorveglianza veterinaria  nel  paese  di
        spedizione e
      -  provengono  da  un paese (1) elencato nei gruppi A, B, C o D
        (3) e sono rimasti isolati da equidi di stato  sanitario  non
        equivalente nei 30 giorni precedenti la loro spedizione (4),
        oppure
      -  provengono  da un paese (1) elencato nel gruppo E (3) e sono
        rimasti in un centro di isolamento riconosciuto, protetti  da
        insetti  vettori, nei 40 giorni precedenti la loro spedizione
        (4);
     e) provengono dal territorio (o, nei casi  di  regionalizzazione
        ufficiale  a  norma  della  legislazione  comunitaria, da una
        parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
        i)   negli ultimi due anni non sono stati registrati casi  di
             encefalomielite equina venezuelana;
        ii)   negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di
             durina;
        iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi  di
             morva;
        iv)-  negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di
             stomatite vescicolosa (4),
             oppure
           -  gli  animali  hanno reagito negativamente (titolo 1/12)
             (4)  a  prove  di  neutralizzazione  del   virus   della
             stomatite vescicolosa su campioni di sangue prelevati il
             ......  (5),  vale  a  dire  non piu' di 10 giorni prima
             dell'esportazione;
        v) - qualora si tratti di maschi non castrati,  negli  ultimi
             sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di
             arterite virale equina (AVE) (4),
             oppure
           - gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/4) (4)
             a  prove  di  neutralizzazione  del  virus dell'arterite
             virale equina su campioni di sangue prelevati il  ......
             (5),  vale  a  dire  non  piu'  di  dieci  giorni  prima
             dell'esportazione,
             oppure
           - lo sperma degli animali ha reagito negativamente (4)  ad
             una  prova  di isolamento del virus dell'arterite virale
             equina su prelievi effettuati il .......(5), vale a dire
             non piu' di ventuno giorni prima dell'esportazione;
     f) non provengono dal territorio o dalla parte di territorio  di
        un  paese  terzo che, a norma della legislazione comunitaria,
        e' considerato infetto da peste equina e
        - non sono stati vaccinati contro la peste equina (4),
          oppure
        - sono stati vaccinati contro la peste equina il .......  (4)
          (5);
     g)  non  provengono  da  un  allevamento cui si applicano misure
        restrittive per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto
        contatti con equidi di aziende nelle  quali  erano  applicate
        misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
        i)    con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo
             di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli
             equidi colpiti dalla malattia;
        ii)  con riguardo all'anemia infettiva,  fino  alla  data  in
             cui,  dopo  l'abbattimento dei capi infetti, gli animali
             restanti abbiano reagito negativamente  a  due  test  di
             Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
        iii)  con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo
             di sei mesi;
        iv)  con riguardo alla rabbia, per un periodo di  un  mese  a
             decorrere dall'ultimo caso accertato;
        v)   con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15
             giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.
        Se  tutti  gli  animali  dell'azienda  appartenenti  a specie
        sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono
        stati disinfettati, il periodo di divieto e' di 30 giorni,  a
        decorrere  dalla  data  di  eliminazione  degli  animali e di
        disinfezione  dei  locali,  tranne  in  caso  di   carbonchio
        ematico,  con riguardo al quale la durata del divieto e'di 15
        giorni;
     h) non hanno, a quanto mi  consta,  avuto  contatti  con  equidi
             colpiti  da  malattie  contagiose  o infettive nel corso
             degli ultimi quindici giorni;
     i) a quanto mi consta non sono state somministrate loro sostanze
        tireostatiche, estrogene, androgene o  gestagene  a  fini  di
        ingrasso;
     j)  hanno  reagito  negativamente ai seguenti test effettuati su
        campioni di sangue prelevati il ........ (5), vale a dire non
        piu' di 10 giorni prima dell'esportazione:
        - test di Coggins per l'anemia infettiva;
        - test di fissazione del complemento per la morva (6) (titolo
          1/10),
        - test di  fissazione  del  complemento  per  la  durina  (6)
          (titolo 1/10),
        -  test  di  fissazione  del  complemento per la piroplasmosi
          (babesia equi e babesia cavalli) (7) (8) (titolo 1/5);
     k) sono stati sottoposti al test della peste equina  secondo  il
        metodo  di  cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE con
        due prove effettuate su campioni di sangue  prelevati  ad  un
        intervallo  di  tempo  compreso  tra  i  21 e i 30 giorni, il
        secondo dei quali non piu' di  10  giorni  prima  della  loro
        esportazione (7) e cioe', rispettivamente, il ...... (5) e il
        ....... (5),
        -  con  reazione negativa qualora gli animali non siano stati
          vaccinati (4),
          oppure
        - senza aumento del numero di anticorpi, se gli animali, sono
          stati vaccinati (4);
     l) non sono  stati  vaccinati  contro  l'encefalomielite  equina
        venezuelana (4) (8),
        oppure
        sono stati vaccinati il ...... (5), vale a dire almeno 6 mesi
        prima dell'isolamento precedente la loro esportazione (4);
     m)   sono   stati   vaccinati  contro  l'encefalomielite  equina
        occidentale ed orientale  con  vaccino  inattivato  il  .....
        (5),  vale a dire nei 6 mesi precedenti la loro esportazione,
        ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima (4) (8) (9),
        oppure  sono  stati   sottoposti   a   test   di   inibizione
        dell'agglutinazione  del  sangue per l'encefalomielite equina
        occidentale ed orientale con due prove effettuate su campioni
        di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo
        dei quali effettuato non piu' di 10 giorni prima  della  loro
        esportazione e cioe', rispettivamente, il .......... (5) e il
        .......... (5) con reazione negativa, qualora gli animali non
        siano stati vaccinati (4), oppure senza aumento del numero di
        anticorpi, se gli animali sono stati vaccinati piu' di 6 mesi
        prima (4).
IV. Gli animali saranno trasferiti tramite un veicolo preventivamente
    pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato
    nel  paese  di spedizione e costruito in modo tale che durante il
    trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.
    La seguente dichiarazione firmata  dal  proprietario  o  dal  suo
    rappresentante, e' parte del certificato.
V.  Il presente certificato ha una validita' di dieci giorni. In caso
    di  trasporto  per  nave,  la  validita'  e'  prorogata in misura
    corrispondente alla durata del viaggio.
_____________________________________________________________________
   Data           |  Luogo  |  Timbro (*) e firma del veterinario
                  |         |             ufficiale
__________________|_________|________________________________________
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
__________________|_________|________________________________________
 
 ...................................................................
        (nome, in stampatello, qualifica e funzione)
(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta
    del certificato.
_____________________________________________________________________
 
                             DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ................................(nome in stampatello)
            (proprietario, o suo rappresentante (3),
                   dell'animale descritto
                         piu' sopra)
dichiara quanto segue:
1.   Gli   animali  saranno  trasferiti  direttamente  dal  luogo  di
   spedizione al luogo di destinazione senza venire in  contatto  con
   altri equidi di stato sanitario non equivalente.
   Il  trasporto sara' effettuato in modo che le condizioni sanitarie
   e  di  benessere  degli  animali  potranno  essere   efficacemente
   protette.
2.  Gli  animali  sono  rimasti  in ......... (paese esportatore) fin
   dalla nascita oppure  entrati  nel  paese  esportatore  almeno  90
   giorni prima della presente dichiarazione (4).
 
      .............................     .............................
          (luogo e data)                            (firma)
                                ___________
   ____________
(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della
    direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(2)  Il  certificato  deve  essere  rilasciato  il  giorno in cui gli
    animali sono caricati sul mezzo di trasporto  per  la  spedizione
    verso  lo  Stato  membro  di  destinazione.  Esso  accompagna  la
    spedizione e riguarda  soltanto  gli  animali  trasportati  nello
    stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave.
    (3) Gruppo A: Austria,  Finlandia,  Groenlandia,  Islanda,  Norve
                  Svezia, Svizzera
        Gruppo B: Australia,  Belarus,  Bulgaria, Repubblica Ceca, Ci
                  Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica
                  goslava  di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, P
                  nia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slove
                  Ucraina, Ungheria.
        Gruppo C: Canada, Stati Uniti d'America.
        Gruppo D: Argentina, Brasile (1), Cile, Cuba, Messico,  Parag
                  Uruguay
        Gruppo E: Algeria, Israele, Malta, Maurizio, Tunisia.
    (4) Cancellare la menzione inutile.
    (5) Indicare la data.
(6)  I  test  della  morva  e della durina non sono necessari per gli
    animali provenienti da paesi dei gruppi A e C,  dall'Australia  e
    dalla Nuova Zelanda.  (7) Solo per i paesi del gruppo E.
(8) Solo per i paesi del gruppo D.
(9) Solo per i paesi del gruppo C.