MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Certificato sanitario per le importazioni, la reintroduzione e
   l'ammissione  temporanea  nel territorio della Comunita' di equidi
   registrati, da riproduzione e produzione,  da  macello  e  cavalli
   registrati.
(GU n.170 del 22-7-1994 - Suppl. Ordinario n. 106)

  E'  pubblicato  qui  di seguito il certificato di cui al modello E,
redatto secondo le modalita' previste dall'art. 16,  comma  2,  della
direttiva  CEE  90/426, approvato dal comitato veterinario permanente
con decisione 92/260/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  C.E.
del 15 maggio 1992, n. L 130.
  Tale   certificato   deve   scortare   i   cavalli  registrati  per
l'ammissione  temporanea  nel  territorio  della  Comunita',  per  un
periodo  inferiore ai novanta giorni, provenienti dai seguenti Paesi:
Algeria, Bahrein, Egitto, Israele, Giordania, Kuwait,  Libia,  Malta,
Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.
                            ____________
                                - E -
                        CERTIFICATO SANITARIO
per  l'ammissione  temporanea  nel territorio della Comunita', per un
periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti
da Algeria,  Bahrein,  Egitto,  Israele,  Giordania,  Kuwait,  Libia,
Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia ed Emirati arabi uniti
                                 N. del certificato: ................
Paese terzo speditore (1): ..........................................
Ministero competente: ...............................................
 
I.  Identificazione del cavallo
    a) Numero del documento di identificazione (passaporto):.........
    b) Convalidato da: ..............................................
                                  (autorita' competente)
 
II. Origine e destinazione del cavallo
    Il cavallo e' spedito da: .......................................
                                       (luogo di esportazione)
                           a: .......................................
                               (Stato membro e luogo di destinazione)
Nome e indirizzo dello speditore: ...................................
  ...................................................................
Nome e indirizzo del destinatario: ..................................
  ...................................................................
 
III. Informazioni sanitarie
     Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i
     seguenti requisiti:
     a)  proviene  da  un  paese nel quale sono soggette a obbligo di
        denuncia le seguenti malattie: peste equina,  durina,  morva,
        encefalomielite  equina  (tutte  le  forme, compresa la VEE),
        anemia infettiva, stomatite vescicolosa,  rabbia,  carbonchio
        ematico;
     b) e' stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno
        clinico di malattia (2);
     c)  non  deve  essere  eliminato  nel  quadro  di  un  programma
        nazionale  di  eradicazione  di  una  malattia  contagiosa  o
        infettiva;
     d)  nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione
        e'  rimasto   in   allevamenti   posti   sotto   sorveglianza
        veterinaria:
        - nel paese di spedizione, in isolamento
          e/o
        - in uno Stato membro della Comunita'
          e/o
        -  in  Australia,  Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro,
          Cecoslovacchia,  Croazia,  Estonia,  Finlandia,   Giappone,
          Groenlandia,  Hong  Kong,  Islanda,  Iugoslavia,  Lettonia,
          Lituania,  Nuova  Zelanda,  Norvegia,    Polonia,  Romania,
          Russia,  Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA
          (1).
        se il cavallo e' giunto nel paese di spedizione  da  uno  dei
        paesi  elencati al terzo trattino, l'importazione e' avvenuta
        nell'osservanza di condizioni  di  polizia  sanitaria  almeno
        altrettanto  rigorose  di  quelle  che  si  sarebbero  dovute
        rispettare  se  fosse  stato  importato  direttamente   nella
        Comunita' europea;
     e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione
        ufficiale  a  norma  della  legislazione  comunitaria, da una
        parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
        i)    negli ultimi due anni sono  stati  registrati  casi  di
             encefalomielite equina venezuelana,
        ii)    negli  ultimi  sei  mesi sono stati registrati casi di
             durina;
        iii) negli ultimi sei mesi sono  stati  registrati  casi  dei
             morva;
        iv)    negli  ultimi  sei  mesi sono stati registrati casi di
             stomatite vescicolosa (3), a meno  che  l'animale  abbia
             reagito  negativamente  (titolo  1:12)  ad  una prova di
             neutralizzazione del virus della  stomatite  vescicolosa
             effettuata  il ....... (1), vale a dire nei dieci giorni
             precedenti l'esportazione (3)(4);
        v)    qualora si tratti di un  maschio  non  castrato,  negli
             ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi
             di  arterite  virale  equina  (3), a meno che l' animale
             abbia reagito negativamente (titolo 1:4) ad una prova di
             neutralizzazione   del   virus   dell'arterite    equina
             effettuata  il  ...... (5), vale a dire nei dieci giorni
             precedenti  l'esportazione,  (3)(4),  oppure  lo  sperma
             dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di
             isolamento  del virus dell'arterite equina effettuata il
             .......  (5), vale a dire nei ventuno giorni  precedenti
             l'esportazione (3)(4);
     f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un
        paese  terzo  che, a norma della legislazione comunitaria, e'
        considerato infetto da peste equina
        - non e' stato vaccinato contro la peste equina (3),
          oppure
        - e' stato vaccinato contro la peste equina  il  .......  (3)
          (4) (5);
     g)  non  proviene  da  un  allevamento  cui  si applicano misure
        restrittive per motivi di polizia sanitaria e  non  ha  avuto
        contatti  con  equidi  di aziende nelle quali erano applicate
        misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
        i)   con riguardo all'encefalomielite equina, per un  periodo
             di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli
             equidi colpiti dalla malattia,
        ii)    con  riguardo  all'anemia infettiva, fino alla data in
             cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti,  gli  animali
             restanti  abbiano  reagito  negativamente  a due test di
             Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
        iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un  periodo
             di sei mesi,
        iv)    con  riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a
             decorrere dall'ultimo caso accertato,
        v)   con riguardo al carbonchio ematico, per un  periodo  dei
             quindici  giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato,
             oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a
             specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i
             locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta
             giorni a decorrere  dalla  data  di  eliminazione  degli
             animali  e di disinfezione dei locali, tranne in caso di
             carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata  del
             divieto e' di quindici giorni;
     h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti
        da  malattie  contagiose  o  infettive nel corso degli ultimi
        quindici giorni;
     i) il suo sangue e' stato sottoposto alle seguenti prove:
        - test di Coggins  per  la  diagnosi  dell'anemia  infettiva,
          effettuato  il  ............  (5),  vale  a dire nei trenta
          giorni precedenti l'esportazione,  con  risultati  negativi
          (4),
        -  reazione  di  fissazione  del  complemento per la diagnosi
          della durina, effettuata il ............. (5), vale a  dire
          nei  dieci  giorni precedenti l'esportazione, con risultati
          negativi (titolo 1:10)(4),
        - reazione di fissazione  del  complemento  per  la  diagnosi
          della  morva,  effettuata il ............. (5), vale a dire
          nei dieci giorni precedenti l'esportazione,  con  risultati
          negativi (titolo 1:10)(4),
        -  diagnosi  della  peste  equina  secondo  il  metodo di cui
          all'allegato D della direttiva 90/426/CEE,  con  due  prove
          effettuate  ad un intervallo di 21 giorni, la seconda delle
          quali eseguita nei dieci giorni precedenti  l'esportazione,
          vale  a  dire il ............   (5) e il ..................
          (4), ovvero senza  aumento  del  numero  di  anticorpi,  se
          l'animale e' stato vaccinato.(4)
IV.  Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o
    del suo rappresentante (3) nella quale si precisa che
    -  il  cavallo  sara'  trasferito  direttamente  dal   luogo   di
      spedizione  al  luogo  di destinazione senza venire in contatto
      con  altri  equini  non  scortati  da  certificato  analogo  al
      presente  e  il  trasporto  sara'  effettuato  con  un  veicolo
      preventivamente pulito  e  disinfettato  con  un  disinfettante
      ufficialmente approvato nel paese di spedizione,
    - le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.
                             DICHIARAZIONE:
 
Il sottoscritto .....................................................
                     (proprietario o suo rappresentante (1)),
del cavallo sopra descritto:
1) dichiara che il cavallo rimarra' nella Comunita' europea per un
   periodo non superiore a novanta giorni:
2) conferma quanto dichiarato al punto IV;
3) dichiara che il cavallo e' rimasto in ............................
   (paese esportatore) sin dalla nascita oppure e' entrata in .......
   ..... (paese esportatore) il ...................... (3) (5).
 
   .............................     ................................
       (luogo e data)                            (firma)
 
V.  Il presente certificato ha una validita' di dieci giorni. In caso
    di trasporto per nave, la validita' e' prorogata in misura corri-
    spondente alla durata del viaggio.
_____________________________________________________________________
   Data           |  Luogo  |  Timbro e firma del veterinario
                  |         |           ufficiale
__________________|_________|________________________________________
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
__________________|_________|________________________________________
 
  ...................................................................
                  (Nome, in stampatello, e qualifica)
_____________________________________________________________________
 
VI.  Data e luogo di entrata nel territorio della Comunita': ........
     ................................................................
     ................................................................
                      (timbro e firma del veterinario ufficiale)
     Data di esportazione: ..........................................
VII.  Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato
     membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validita'
     del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un
     veterinario ufficiale dello Stato membro speditore.  Il  periodo
     globale  di  permanenza  della  Comunita'  non  deve  superare i
     novanta giorni.
     ________________________________________________________________
     Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica
     che  l'animale  rispetta  le  condizioni  di  cui alla direttiva
     90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di  cui  al
     punto III, lettere b), c), g) e h) del presente certificato.
         ____________________________________________________________
            Data   | Luogo     | Luogo di     | Timbro e firma del
         dell'esame|dell'esame | destinazione | veterinario ufficiale
                   |           |              |
         __________|___________|______________|______________________
                   |           |              |
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                   |           |              |
                   |           |              |
                   |           |              |
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                   |           |              |
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                   |           |              |
                   |           |              |
                   |           |              |
        ___________|___________|______________|______________________
 
        .............................................................
                   (cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche
        _____________________________________________________________
     ____________
(1) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2
        della direttiva 90/426/CEE.
(2)  Il  certificato  viene  rilasciato il giorno in cui l'animale e'
    caricato sul mezzo di trasporto in vista della  spedizione  verso
    lo  Stato  membro  di  destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo
    precedente;  esso  dev'essere  accompagnato  dal   documento   di
    identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del
    cavallo nella Comunita'.
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4)  Dopo  l'esecuzione  delle  prove,  i  relativi  risultati  e  le
    vaccinazioni  effettuate   sono   iscritti   nel   documento   di
    identificazione (passaporto).
(5) Indicare la data.