Sospensione della riscossione di imposte sul valore aggiunto dovute dal sig. Elefante Carmine, titolare dell'omonima ditta individuale, in Giulianova.(GU n.167 del 19-7-1994)
Con decreto 5 luglio 1994 la riscossione del carico tributario di L. 1.744.258.787, dovuto dal sig. Elefante Carmine, titolare della omonima ditta individuale, con sede in Giulianova e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo - Sezione staccata di Teramo, nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.