MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.170 del 22-7-1994)

   Con  decreto  ministeriale  8 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Agritalia Conserve, con sede  in  Cesena
(Forli'),  unita'  in  Bagnoocavallo  (Ravenna),  Calisese (Forli') e
Cesena (Forli'), e' autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale dal 20 settembre 1993 al 19
settembre 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14352 del 17 marzo 1994, art. 1.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Asfalti Sintex S.A.A.S., con sede in Bologna,
unita'   in   Bologna   e   unita'   nazionali,   e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Dorico marca Lola, con sede in
Falconara Marittima (Ancona), unita' in Falconara Marittima (Ancona),
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 15 febbraio 1994 al 14 febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  8  luglio  1994  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Costruzioni metalliche Settala,  con  sede  in  Caleppio  di  Settala
(Milano),  unita' in Caleppio di Settala (Milano), per il periodo dal
1 novembre 1993 al 30 aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  8 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dall'Efim  in  liquidazione,  con  sede   in   Roma,   e'
autorizzata   la   proroga   della   corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3,  comma
2-bis, della legge n. 33/1993, dal 23 gennaio 1994 al 22 luglio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla societa' Efimservizi S.p.a., con sede  in  Roma,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, ai sensi  dell'art.  3,  comma  2-bis,  della
legge n. 33/1993, dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. F.B.M. Fabbrica bondenese macchine, con  sede
in  Bondeno (Ferrara), unita' in Bondeno (Ferrara), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 27 novembre 1993 al 26 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  8  luglio   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Ferrero
impianti e macchine, con sede in Vado Ligure (Savona), unita' in Vado
Ligure  (Savona),  per  il  periodo  dal 9 dicembre 1993 all'8 giugno
1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  8 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Italia 93 gia' Brunati italiana, con sede  in
Lentate  S/Seveso  (Milano),  unita' in Lentate S/Seveso (Milano), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. La Car gia' Zagato Car, con sede in Bergamo,
unita'  in  Terrazzano   di   Rho   (Milano),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Linea  3  confezioni,  con  sede  in  Torbole
Casaglia   (Brescia),   unita'  in  Torbole  Casaglia  (Brescia),  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 15 dicembre 1993 al 14 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Mariovilla,  con sede in Milano, unita' in
Gattico (Torino), Milano, Valenza (Alessandria), Vicenza,  Bologna  e
Firenze,   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 24  gennaio  1994  al  23
gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  luglio   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Meccanica
Nuvolera  (gruppo Berardi), con sede in Nuvolera (Brescia), unita' in
Nuvolera (Brescia), per il periodo dal 3 febbraio 1994  al  9  aprile
1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  8  luglio   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Montei,
con  sede  in Roma, unita' in Roma, per il periodo dal 26 aprile 1992
al 25 ottobre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.n.c.  Nobili  Dante  Nobili  Bruno "La Felsinea"
Busti, con sede in Bologna, unita'  in  Bologna,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 26 agosto 1993 al 25 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  8 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  societa'  Nuova  Safim  -  Societa'   per   azioni
finanziaria   industria   manifatturiera,   con   sede  in  Roma,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione  salariale,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2-bis, della
legge n. 33/1993, dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Odino  Valperga  Italeuropa,  con  sede in
Genova, unita'  in  Brescia,  Genova  e  Milano,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   8   luglio  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine
meccaniche Rino Berardi, con sede in Brescia, unita' di Brescia,  per
il periodo dall'8 gennaio 1994 al 9 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Officine  Vittoria,  con  sede  in Cassane
(Ferrara),  unita'  in   Cassane   (Ferrara),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 29 ottobre 1993 al 28 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Palazzini,  con  sede in Milano, unita' in
Canegrate (Milano), e' prorogata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale dal 15 settembre 1993 al 14
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Pantrem, con sede in Pettoranello  di  Molise
(Isernia),  unita'  in  Pettoranello  di Molise (Isernia) e uffici di
Milano,   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dall'11  marzo 1994 al 10
marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  Ragip,  con  sede  in  Poncarale  (Brescia),
unita'  in  Poncarale (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  6  novembre
1993 al 5 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Relub, con sede in Solaro (Milano), unita' in
Solaro  (Milano),  e'  autorizzata  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 22  ottobre  1993  al  21
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  societa' Safim Factor S.p.a., con sede in Roma, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione  salariale,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2-bis, della
legge n. 33/1993, dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994.
   Con  decreto  ministeriale  8  luglio   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  S.I.L.L.
Societa'  italiana  lavorazione  legno,  con  sede in Robbio (Pavia),
unita' di Castelnovetto (Pavia) e Robbio (Pavia), dal 1 febbraio 1994
al 31 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  8 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  S.I.S.A.V.   Societa'   italiana   sistemi
avanzati,  con  sede  in  Milano, unita' in Milano, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 4 novembre 1993 al 3 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' autorizzata  la  proroga
della  corresponsione  del  trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'art. 1,  commi  2  e  3,  del  decreto-legge  26
novembre  1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26
gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Societa'  pneumatici  Pirelli,  unita' di Villafranca Tirrena
(Messina), per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 dicembre 1994.
   Le proroghe del trattamento dei sopracitati commi non operano  per
i  lavoratori  in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art.  6,  comma  10,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   I  periodi  di fruizione di cui ai citati commi comportano la pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' autorizzata  la  proroga
della  corresponsione  del  trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'art. 1,  commi  2  e  3,  del  decreto-legge  26
novembre  1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26
gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Societa'  pneumatici  Pirelli,  con  sede  e unita' in Tivoli
(Roma), per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 dicembre 1994.
   Le proroghe del trattamento dei sopracitati commi non operano  per
i  lavoratori  in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art.  6,  comma  10,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
   I periodi di fruizione di cui ai citati commi comportano  la  pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con  decreto  ministeriale  8 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Stamperia di Missaglia, con sede in Missaglia
(Como), unita' in Missaglia (Como), e' autorizzata la  corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dal  21
gennaio 1994 al 20 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Terzago Sistemi, con sede  in  Solto  Collina
(Bergamo),  unita'  in  Gravellona  Toce  (Torino), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 4 marzo 1994 al 3 marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Texim, con sede in Forli', unita' in Forli' e
S. Carlo di Cesena (Forli'), e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 18 gennaio
1994 al 17 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8 luglio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Thermac,  con  sede  in  Isola  della  Scala
(Verona),  unita'  in  Isola  della Scala (Verona), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Tuste fabbrica cavi elettrici ed affini, con
sede  in  Villongo  (Bergamo),  unita'  in  Villongo  (Bergamo),   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 6 ottobre 1993 al 5 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  8  luglio  1994  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zeta Weld,
con  sede  in  Bagnoli  di Sopra (Padova), unita' in Bagnoli di Sopra
(Padova), dal 31 ottobre 1993 al 30 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  luglio   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  O.T.E.  -
Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste, unita' in
Gorizia,  Monfalcone (Gorizia), Trieste ed Udine, dal 1 febbraio 1994
al 31 luglio 1994.