Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine per il formaggio "Valtellina Casera" e proposta del relativo disciplinare di produzione.(GU n.170 del 22-7-1994)
Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine al formaggio "Valtellina Casera" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento e al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------ Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine per il formaggio "Valtellina Casera". Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 18 maggio 1994: Vista la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine "Valtellina Casera" per un formaggio prodotto tradizionalmente in un territorio cui la detta denominazione geograficamente si richiama; Considerato che la denominazione di cui trattasi e' stata tradizionalmente utilizzata per definire il prodotto e che questo deve le sue caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche della zona utilizzate per ottenerle; Ha espresso il parere che sussistono le condizioni ed i requisiti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio "Valtellina Casera" del quale le caratteristiche chimico fisiche e la zona di produzione sono quelle indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione. Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi potranno essere presentate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ------------ Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Valtellina Casera" Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Valtellina Casera" il cui uso e' riservato al prodotto avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione, con riguardo alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione, delimitata nel successivo art. 4 e dalle metodologie tradizionali utilizzate in detto ambiente per ottenerlo. Art. 2. La denominazione di origine "Valtellina Casera" e' riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio semigrasso, a pasta semicotta, prodotto con latte intero di vacche appartenenti alla razza Bruna, proveniente da due o piu' mungiture. L'alimentazione del bestiame e' costituita da foraggi freschi o conservati, o locali. Il tipo di stabulazione puo' essere libero od attuato mediante stalle chiuse a posta fissa. Le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell'area geografica delimitata dall'art. 4. Il formaggio viene prodotto durante tutto l'anno. Il latte proveniente da due o piu' mungiture, viene parzialmente scremato e sottoposto a coagulazione con caglio di vitello. La cottura della cagliata avviene ad una temperatura compresa tra i 40 ed i 45 C, per circa 30 minuti. La rottura della cagliata avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi di mais. Una volta estratta la pasta, essa viene posta in fascere di legno o di metallo e sottoposta ad una leggera pressatura progressiva per circa 8-12 ore. La salatura avviene a secco o in salamoia. La maturazione che si effettua in locali idonei alla temperatura di 6-13C e con umidita' relativa non inferiore all'80%, deve essere protratta per almeno due mesi. Art. 3. E' usato come formaggio da tavola e, dopo adeguato invecchiamento, anche da grattugia. Presenta le seguenti caratteristiche: forma: cilindrica regolare, con superfici piane e con uno scalzo diritto; dimensioni: il diametro delle facce e' di 30-45 cm; l'altezza dello scalzo e' di 8-10 cm; peso: compreso tra kg 7 e kg 12. Variazioni in piu' o in meno del peso e delle dimensioni dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di maturazione; crosta: compatta, di colore giallo paglierino che diventa piu' intenso con la stagionatura e con uno spessore di 2-4 mm; pasta: struttura: di media consistenza, elastica rivela occhiatura sparsa e tendenzialmente fine; colore: variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda del periodo di produzione e della stagionatura; sapore: dolce, caratteristico, con particolare aroma, diventa piu' deciso con la stagionatura; grasso: sulla sostanza secca: contenuto minimo 34%. Art. 4. La zona di produzione e di stagionatura comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio.