MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
   origine  e  tipiche  dei  formaggi  relativo  alla  richiesta   di
   riconoscimento  della  denominazione  di  origine per il formaggio
   "Valtellina  Casera"  e  proposta  del  relativo  disciplinare  di
   produzione.
(GU n.170 del 22-7-1994)

   Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge  10
aprile  1954,  n.  125,  esaminata  la  domanda intesa ad ottenere il
riconoscimento  della   denominazione   di   origine   al   formaggio
"Valtellina   Casera"   ha   espresso   parere   favorevole   al  suo
accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto
ministeriale il testo del disciplinare di produzione di cui  trattasi
come di seguito riportato.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento  e  al  disciplinare  di  produzione  dovranno  essere
inviate  dagli  interessati  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  entro   trenta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
   origine  e  tipiche dei formaggi sulla richiesta di riconoscimento
   della  denominazione  di  origine  per  il  formaggio  "Valtellina
   Casera".
   Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e  tipiche  dei  formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli
articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del
18 maggio 1994:
   Vista la domanda presentata dalla camera di commercio,  industria,
artigianato   e   agricoltura  di  Sondrio,  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento della denominazione di origine "Valtellina Casera" per
un formaggio prodotto tradizionalmente in un territorio cui la  detta
denominazione geograficamente si richiama;
   Considerato   che  la  denominazione  di  cui  trattasi  e'  stata
tradizionalmente utilizzata per definire il  prodotto  e  che  questo
deve   le  sue  caratteristiche  chimico  fisiche  ed  organolettiche
all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche
della zona utilizzate per ottenerle;
                             Ha espresso
il  parere  che  sussistono  le  condizioni  ed   i   requisiti   per
l'accoglimento  della richiesta di riconoscimento della denominazione
di  origine  del  formaggio  "Valtellina   Casera"   del   quale   le
caratteristiche  chimico  fisiche e la zona di produzione sono quelle
indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione.
   Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche  dei
formaggi  potranno  essere  presentate dagli interessati al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Direzione  generale
delle  politiche  agricole  e agroindustriali nazionali, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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         Schema di disciplinare di produzione del formaggio
           a denominazione di origine "Valtellina Casera"
                               Art. 1.
   E'   riconosciuta   la  denominazione  di  origine  del  formaggio
"Valtellina Casera" il cui uso e'  riservato  al  prodotto  avente  i
requisiti  fissati  nel  presente  disciplinare  di  produzione,  con
riguardo  alle   caratteristiche   organolettiche   e   merceologiche
derivanti   dall'ambiente   specifico   della   zona  di  produzione,
delimitata nel successivo art. 4  e  dalle  metodologie  tradizionali
utilizzate in detto ambiente per ottenerlo.
                               Art. 2.
   La  denominazione  di  origine "Valtellina Casera" e' riservata al
formaggio avente le seguenti caratteristiche:
    formaggio semigrasso,  a  pasta  semicotta,  prodotto  con  latte
intero  di vacche appartenenti alla razza Bruna, proveniente da due o
piu' mungiture.
   L'alimentazione del bestiame e' costituita da  foraggi  freschi  o
conservati, o locali.
   Il  tipo  di  stabulazione  puo' essere libero od attuato mediante
stalle chiuse a posta fissa.
   Le fasi  di  produzione,  trasformazione  ed  elaborazione  devono
avvenire nell'area geografica delimitata dall'art. 4.
   Il formaggio viene prodotto durante tutto l'anno.
   Il  latte  proveniente da due o piu' mungiture, viene parzialmente
scremato e sottoposto a coagulazione con caglio di vitello.
   La cottura della cagliata avviene ad una temperatura compresa  tra
i 40 ed i 45 C, per circa 30 minuti.
   La  rottura  della cagliata avviene fino a quando i grumi hanno la
grandezza di chicchi di mais.
   Una volta estratta la pasta, essa viene posta in fascere di  legno
o  di  metallo e sottoposta ad una leggera pressatura progressiva per
circa 8-12 ore.
   La salatura avviene a secco o in salamoia.
   La maturazione che si effettua in locali idonei  alla  temperatura
di 6›-13›C e con umidita' relativa non inferiore all'80%, deve essere
protratta per almeno due mesi.
                               Art. 3.
   E' usato come formaggio da tavola e, dopo adeguato invecchiamento,
anche da grattugia.
   Presenta le seguenti caratteristiche:
    forma:  cilindrica regolare, con superfici piane e con uno scalzo
diritto;
    dimensioni: il diametro delle facce e'  di  30-45  cm;  l'altezza
dello scalzo e' di 8-10 cm;
    peso: compreso tra kg 7 e kg 12.
   Variazioni in piu' o in meno del peso e delle dimensioni dipendono
dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di maturazione;
    crosta:  compatta,  di  colore giallo paglierino che diventa piu'
intenso con la stagionatura e con uno spessore di 2-4 mm;
    pasta:  struttura:  di   media   consistenza,   elastica   rivela
occhiatura sparsa e tendenzialmente fine;
     colore: variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda del
periodo di produzione e della stagionatura;
    sapore:  dolce,  caratteristico,  con  particolare aroma, diventa
piu' deciso con la stagionatura;
    grasso: sulla sostanza secca: contenuto minimo 34%.
                               Art. 4.
   La  zona  di  produzione  e  di  stagionatura  comprende  l'intero
territorio della provincia di Sondrio.