Aggiunta di un capoverso all'art. 2 del decreto ministeriale n. 397070 del 12 gennaio 1994, concernente l'emissione di BTP di durata trentennale, per le finalita' di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565.(GU n.170 del 22-7-1994)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, reiterato, da ultimo, con il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, riguardante la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964, ed, in particolare, l'art. 1, ove si prevede, fra l'altro, che: per la regolazione del debito dello Stato, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e' autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1 febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso istituto di emissione; il rilascio dei citati titoli e' subordinato all'approvazione, con provvedimenti definitivi ed esecutivi, dei rendiconti delle gestioni alle quali i medesimi si riferiscono; contestualmente al rilascio dei suddetti titoli, la Banca d'Italia provvede all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere i suddetti titoli di Stato stabilendone, con proprio decreto, le caratteristiche, la durata massima - non superiore a trenta anni - ed il piano di rimborso; Visto il proprio decreto n. 397070 del 12 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 1994, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 397939 del 27 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 1994, con il quale, in attuazione e per le finalita' della suddetta disposizione legislativa, e' stata disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali di durata trentennale, con godimento 1 febbraio 1994, da rilasciare alla Banca d'Italia per l'importo iniziale di L. 2.724.718.000.000; Ritenuta l'opportunita' di non procedere, per un primo periodo, alla stampa dei buoni suddetti, e di provvedere all'allestimento di un unico certificato globale provvisorio, rappresentativo dei buoni stessi; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Decreta: All'art. 2 del decreto ministeriale 12 gennaio 1994, citato nelle premesse, e' aggiunto il seguente capoverso: "I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono rappresentati, inizialmente, da un unico titolo al portatore di valore pari all'importo emesso; a richiesta della Banca d'Italia il predetto titolo potra' essere sostituito con altri titoli nei tagli di cui al presente articolo, secondo il piano di riparto e di avviamento che sara' predisposto dalla Banca d'Italia stessa, a cui verra' data esecuzione dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio II, per il tramite del Provveditorato generale dello Stato". Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 1994 Il Ministro: DINI