CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 24 giugno 1994 

  Modificazioni regolamentari interne al decreto del Presidente della
Repubblica 18  dicembre  1979,  n.  696,  in  materia  di  finanza  e
contabilita'. (Provvedimento n. 12903).
(GU n.171 del 23-7-1994)

                            IL PRESIDENTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre  1979,
n. 696;
  Visto  il  combinato disposto dagli articoli 7, settimo comma, e 8,
quinto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Considerato che, in attesa di nuove specifiche norme rispondenti  a
proprie  peculiari  necessita' e che tengano conto delle piu' recenti
disposizioni in materia di gestione,  il  Consiglio  nazionale  delle
ricerche ha continuato ad applicare il regolamento di cui al predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979;
  Viste  le deliberazioni adottate, rispettivamente, dal consiglio di
presidenza in data 9 dicembre 1993 e dalla giunta  amministrativa  in
data  16  dicembre  1993,  aventi per oggetto modifiche regolamentari
interne  in  materia  di  finanza  e  contabilita'  al  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 696/1979;
  Visto l'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
  Vista  la  nota  in  data  21  aprile  1994  con  cui  il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   ha
ritenuto  di  non  poter  esprimere  avviso  favorevole  alle  citate
modifiche;
  Vista la nota del Consiglio nazionale delle  ricerche  in  data  26
aprile  1994,  con  cui  sono state evidenziate al Ministro le valide
ragioni e motivazioni che sono alla base delle predette deliberazioni
degli organi direttivi e che sono state dagli stessi  preventivamente
valutate;
  Vista la successiva nota in data 10 maggio 1994 con cui il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, alla luce
dei chiarimenti forniti dall'Ente, ha ritenuto di dover modificare la
propria  posizione, comunicando "ai sensi e per gli effetti dell'art.
8 della legge n. 168/1989, di non aver motivi ostativi  all'ulteriore
corso    dell'iniziativa   in   disamina,   fermo   restando   quanto
specificamente rilevato  in  merito  al  supero  del  limite  di  cui
all'art. 24 della legge n. 109/1994";
  Vista la deliberazione adottata dal consiglio di presidenza in data
18 maggio 1994;
  Ravvisata l'opportunita' di provvedere;
                              Decreta:
  Nei riguardi del Consiglio nazionale delle ricerche i sottoelencati
limiti  di  somme  di  cui  al  regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre  1979,  n.  696,  sono  cosi'
elevati:
   quello  di  cui  all'art.  61,  primo  comma,  punto  8,  fino  al
controvalore  in  lire  di  ECU  200.000,  con  esclusione  dell'IVA,
eccezion  fatta  per il diverso limite di ECU 150.000 di cui all'art.
24 della legge n. 109/1994;
   quello di cui  all'art.  27,  primo  comma  (ammontare  del  fondo
gestito dal cassiere), di dieci volte;
   quelli   di  cui  agli  articoli  27,  secondo  comma  (spese  per
contanti), 63, terzo comma (attestazione di  regolare  esecuzione)  e
70, secondo comma (provviste in economia), di dieci volte;
   quello  di  cui  all'art.  64 (cauzione), secondo comma, di cinque
volte.
  Le misure di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente entro
il limite del tasso  di  inflazione  programmato,  indicato  in  sede
governativa per il periodo di riferimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9
maggio 1989, n. 168.
   Roma, 24 giugno 1994
                                                Il presidente: GARACI