Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.171 del 23-7-1994)
Con decreto ministeriale 8 luglio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Socama 2000 unita' mensa c/o Fiat auto, con sede in Torino e unita' di Verrone (Vercelli), per il periodo dal 20 aprile 1992 al 23 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1992 con decorrenza 24 marzo 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Socama 2000 unita' mensa c/o Fiat auto, con sede in Torino e unita' di Verrone (Vercelli), per il periodo dal 24 settembre 1992 al 23 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 24 settembre 1992. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Caserta strutture periferiche, Castellammare di Stabia (Napoli) e Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Saip, con sede in Terni e unita' di Terni, per il periodo dal 7 gennaio 1994 al 6 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1994 con decorrenza 7 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elsag Bailey, dal 20 marzo 1993 Azienda finmeccanica - Div. Elsag Bailey, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 3 aprile 1993 con decorrenza 8 agosto 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Com, con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna) e unita' di Bologna, Forli', Milano e San Giovanni in Persiceto (Bologna), per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 11 gennaio 1994; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Automobili Lamborghini, con sede in S. Agata Bolognese (Bologna) e unita' di S. Agata Bolognese (Bologna), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 5 aprile 1994; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Impronta, con sede in S. Maurizio (Reggio Emilia) e unita' di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 1 marzo 1994; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.R.S., con sede in Ravenna e unita' di Ravenna e S. Biagio di Argenta (Ferrara), per il periodo dal 21 marzo 1994 al 28 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1994 con decorrenza 29 settembre 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Pensotti, con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano), per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 30 novembre 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Imec, con sede in Paderno d'Adda (Como) e unita' di Paderno d'Adda (Como) e Carvico (Bergamo), per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 3 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza 4 gennaio 1994; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 18 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Shirt line di Tacchella Imerio & C. (Gruppo Carrera) , con sede in Vigasio (Verona) e unita' di Vigasio (Verona), per il periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 18 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I.R.T., con sede in Mestre (Venezia), unita' di Albignasego (Padova), Monselice (Padova), S. Zeno di Cassola (Vicenza) e Treviso, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I.R.T., con sede in Mestre (Venezia), unita' di Campo Calabro (Reggio Calabria), Rende (Cosenza) e S. Pietro Lamentino (Catanzaro), per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 11 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Coming, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 1 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14581/6 del 30 marzo 1994; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Total inchiostri, con sede in Milano e unita' di Caleppio di Settala (Milano), Lainate (Milano) e Senago (Milano), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1994 con decorrenza 5 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato.