MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.171 del 23-7-1994)

   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha  approvato  il  programma  e'  autorizzata  la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Socama 2000 unita' mensa c/o Fiat auto, con sede in Torino
e unita' di Verrone (Vercelli), per il periodo dal 20 aprile 1992  al
23 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 aprile 1992 con decorrenza 24
marzo 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha  approvato  il  programma  e'  prorogata  la  corresponsione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  disposta con
effetto dal 20 aprile 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Socama 2000 unita' mensa c/o Fiat auto, con sede in Torino
e unita' di Verrone (Vercelli), per il periodo dal 24 settembre  1992
al 23 marzo 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 24
settembre 1992.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  30  novembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e  unita'  di  Caserta
strutture periferiche, Castellammare di Stabia (Napoli) e Santa Maria
Capua  Vetere  (Caserta),  per  il  periodo dal 18 gennaio 1993 al 17
gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 18
gennaio 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  30  novembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con
effetto dal 7 giugno 1993,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Nuova  Saip,  con  sede in Terni e unita' di Terni, per il
periodo dal 7 gennaio 1994 al 6 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1994 con  decorrenza  7
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva,  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  1
febbraio  1993  con  effetto  dall'8  febbraio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Elsag Bailey, dal 20 marzo 1993 Azienda finmeccanica - Div.
Elsag Bailey, con sede in Genova e unita' di Genova, per  il  periodo
dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3 aprile 1993 con decorrenza 8
agosto 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
ottobre  1993  con  effetto  dall'11  gennaio  1993,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.c. a r.l. Com, con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna) e
unita'  di  Bologna,  Forli',  Milano  e  San  Giovanni  in Persiceto
(Bologna), per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 11
gennaio 1994;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 5 aprile 1993,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Automobili  Lamborghini,  con  sede  in S. Agata Bolognese
(Bologna) e unita' di S. Agata Bolognese (Bologna),  per  il  periodo
dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  31 marzo 1994 con decorrenza 5
aprile 1994;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  30  novembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 17
dicembre 1993 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Impronta, con sede in S. Maurizio (Reggio Emilia) e unita'
di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 1 marzo 1994
al 31 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza  1
marzo 1994;
    5)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal  21  marzo  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. C.R.S., con sede in Ravenna e unita' di Ravenna e S. Biagio
di  Argenta  (Ferrara),  per il periodo dal 21 marzo 1994 al 28 marzo
1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1994  con  decorrenza  29
settembre 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione dell'attivita' produttiva, determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 luglio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Pensotti, con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano
(Milano), per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 30
novembre 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con
effetto dal 4 gennaio 1993, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Imec, con sede in Paderno d'Adda (Como) e unita' di Paderno
d'Adda  (Como) e Carvico (Bergamo), per il periodo dal 4 gennaio 1994
al 3 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza  4
gennaio 1994;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio  1994  con
effetto  dal  18  maggio  1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.a.s. Shirt line di Tacchella Imerio & C. (Gruppo Carrera) ,  con
sede in Vigasio (Verona) e unita' di Vigasio (Verona), per il periodo
dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 18
novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio 1994 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. I.R.T., con sede in Mestre (Venezia), unita' di Albignasego
(Padova), Monselice (Padova), S. Zeno di Cassola (Vicenza) e Treviso,
per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 maggio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 19 febbraio 1994 con decorrenza 1
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio  1994  con  effetto  dall'11  gennaio  1993,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  I.R.T.,  con  sede  in  Mestre  (Venezia), unita' di Campo
Calabro (Reggio Calabria), Rende  (Cosenza)  e  S.  Pietro  Lamentino
(Catanzaro), per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 11
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  30  novembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con
effetto dal 1 febbraio 1993, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Coming,  con  sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia
(Latina), per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto  1993  con  decorrenza  1
agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14581/6 del 30 marzo 1994;
    7)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  18
gennaio  1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Total inchiostri, con sede in Milano e unita'  di  Caleppio
di  Settala  (Milano),  Lainate  (Milano)  e  Senago (Milano), per il
periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 5 maggio  1994  con  decorrenza  5
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva,  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.