COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993 

  Ammissione della  societa'  Artsana  Sud  S.p.a.,  stabilimento  di
Ortona,  alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3,
del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.   415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
(GU n.172 del 25-7-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto, in particolare, l'art. 1, terzo  comma,  della  legge  sopra
richiamata,  il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi
specificamente indicati, si applicano le disposizioni della  legge  1
marzo 1986, n. 64;
  Visto  il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218;
  Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 cosi'
come  modificati,  tra  l'altro,  dall'art.  9, commi 7, 8 e 9, della
legge n. 64/1986;
  Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218
del 1978 che prevede, per le iniziative  industriali  che  comportano
investimenti  eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7,
lettera b), della legge n. 64/1986,  l'ammissione  alle  agevolazioni
predette mediante deliberazione del CIPI;
  Visto  il  decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la
concessione   delle   agevolazioni   finanziarie   alle    iniziative
industriali di grande dimensione;
  Viste  le  direttive  per  la  concessione  dei contributi in conto
capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla  normativa
sopra  richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  riguardante  il
trasferimento   dei   soppressi   Dipartimento   per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno  ed  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno;
  Viste  le  direttive  del  22 aprile 1993 relative alla concessione
delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge
n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;
  Vista  la  nota  del  23  dicembre  1993  con  la quale il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al  CIPI
-  ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilita' alle agevolazioni
finanziarie del programma di investimenti della societa' Artsana  Sud
S.p.a.  comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta
dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che  si
e' avvalsa del Mediocredito del Lazio;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adottare  la  deliberazione prevista
dall'art.  74  del  testo  unico  n.  218/1978   stante   l'imminente
soppressione  di  questo  Comitato  e i ritardi nell'iter procedurale
derivanti dalla soppressione dell'intervento  straordinario  e  degli
uffici ad esso preposti;
  Considerato  che  la  Artsana  Sud S.p.a. ha presentato domanda per
l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo
unico n. 218/1978 del programma di investimenti, da  ultimarsi  entro
agosto  1994,  concernente  la  realizzazione di un nuovo impianto ad
Ortona (Chieti) preordinato alla produzione di pannolini e assorbenti
igienici  e giocattoli comportante investimenti fissi ammissibili per
218.718 milioni di lire ed una occupazione a regime di 373 unita';
  Su  proposta  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il  programma  di  investimento  concernente la realizzazione di un
nuovo impianto ad Ortona (Chieti) presentato dalla Artsana Sud S.p.a.
e' ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, cosi' come modificati, tra  l'altro,  dall'art.
9, commi 7, 8 e 9, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
  L'importo   del   contributo   in   conto  capitale,  tenuto  conto
dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili,  e'  determinato
in 38.751,7 milioni di lire.
  Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art.
63  del  testo  unico  n.  218/1978,  come  modificato,  tra l'altro,
dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986  e'  determinato  in
91.296,4 milioni di lire, di cui 4.659,2 milioni di lire per scorte e
materie prime semilavorate.
  Il contributo in conto interessi e' determinato in 35.912,6 milioni
di lire.
  L'onere di collaudo e' stabilito in 141 milioni di lire.
  I   predetti   importi   devono  intendersi  quali  limiti  massimi
dell'onere a carico dello Stato. Il  Ministro  dell'industria  dovra'
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente
normativa  provvedendo  a  confermare  o  a  ridurre   ovvero   anche
eventualmente  a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone
comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 171