COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993 

  Ammissione  della societa' Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.),
stabilimento  di  Gela,  alle   agevolazioni   finanziarie   previste
dall'art.  1,  comma  3,  del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
(GU n.172 del 25-7-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto, in particolare, l'art. 1, terzo  comma,  della  legge  sopra
richiamata,  il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi
specificamente indicati, si applicano le disposizioni della  legge  1
marzo 1986, n. 64;
  Visto  il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218;
  Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 cosi'
come  modificati,  tra  l'altro,  dall'art.  9, commi 7, 8 e 9, della
legge n. 64/1986;
  Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218
del 1978 che prevede, per le iniziative  industriali  che  comportano
investimenti  eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7,
lettera b), della legge n. 64/1986,  l'ammissione  alle  agevolazioni
predette mediante deliberazione del CIPI;
  Visto  il  decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la
concessione   delle   agevolazioni   finanziarie   alle    iniziative
industriali di grande dimensione;
  Viste  le  direttive  per  la  concessione  dei contributi in conto
capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla  normativa
sopra  richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  riguardante  il
trasferimento   dei   soppressi   Dipartimento   per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno  ed  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno;
  Viste  le  direttive  del  22 aprile 1993 relative alla concessione
delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge
n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;
  Vista  la  nota  del  23  dicembre  1993  con  la quale il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al  CIPI
-  ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilita' alle agevolazioni
finanziarie del programma  di  investimenti  della  societa'  Enichem
S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.) comunicando, al contempo, i risultati
dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno che si e' avvalsa del Banco di Sicilia;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adottare  la  deliberazione prevista
dall'art.  74  del  testo  unico  n.  218/1978   stante   l'imminente
soppressione  di  questo  Comitato  e i ritardi nell'iter procedurale
derivanti dalla soppressione dell'intervento  straordinario  e  degli
uffici ad esso preposti;
  Considerato  che  la  Enichem  S.p.a.  (ex  Enichem Anic S.r.l.) ha
presentato domanda per l'ammissione alle  agevolazioni  di  cui  agli
articoli  63  e  69  del  testo  unico  n.  218/1978 del programma di
investimenti,  gia'  ultimato  nel  novembre  1991,  concernente   la
realizzazione di un nuovo impianto a Gela (Caltanissetta) preordinato
alla   produzione   di   ossammide   comportante  investimenti  fissi
ammissibili per 20.690,4 milioni di lire ed una occupazione a  regime
di 33 unita';
  Su   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il programma di investimento concernente  la  realizzazione  di  un
nuovo impianto a Gela (Caltanissetta) presentato dalla Enichem S.p.a.
(ex  Enichem Anic S.r.l.) e' ammesso alle agevolazioni finanziarie di
cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  cosi'  come
modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della  legge  1
marzo 1986, n. 64.
  L'importo   del   contributo   in   conto  capitale,  tenuto  conto
dell'ammontare degli  investimenti  fissi  ammissibili  e  di  quelli
preesistenti  pari  a  1.209.702,6 milioni di lire, e' determinato in
lire 8.348.544.000.
  Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art.
63 del  testo  unico  n.  218/1978,  come  modificato,  tra  l'altro,
dall'art.  9,  commi  8 e 9, della legge n. 64/1986 e' determinato in
lire 7.526.160.000.
  Il contributo in conto interessi e' determinato in 4.694 milioni di
lire.
  L'onere di collaudo e' stabilito in 68,6 milioni di lire.
  I  predetti  importi  devono  intendersi   quali   limiti   massimi
dell'onere  a  carico  dello Stato. Il Ministro dell'industria dovra'
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente
normativa   provvedendo   a  confermare  o  a  ridurre  ovvero  anche
eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte,  dandone
comunicazione   al  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 168