Approvazione del Programma nazionale di ricerca e di formazione sui sistemi di produzione innovativi.(GU n.172 del 25-7-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, che all'art. 16 istituisce il Comitato interministeriale per la programmazione economica; Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che, all'art. 4 istituisce il Fondo speciale per la ricerca applicata; Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652, integrativa e modificativa della precedente; Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che all'art. 1 istituisce il CIPI; all'art. 2 assegna al Comitato competenza ad emanare direttive per la gestione del Fondo speciale ricerca applicata, all'art. 10 integra e modifica le disposizioni di cui alle leggi sopra citate; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che agli articoli 8-13 prevede l'approvazione da parte del CIPI di "Programmi nazionali di ricerca" e ne determina la disciplina ed il finanziamento, cui e' destinata una apposita sezione del fondo speciale ricerca applicata; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 15, terzo comma, prevede che una quota non superiore al 10 per cento delle disponibilita' del Fondo venga utitlizzata per finanziare l'attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca; Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, modificativa ed integrativa della legge n. 46 del 1982; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, che, alla tabella F, assegna al Fondo speciale ricerca applicata importi pari a miliardi di lire 150 per il 1993, 150 per il 1994, 50 per il 1995 e che, all'art. 2, punto 8, prevede la possibilita' di impegnare entro il 1993 anche le quote previste per gli anni 1994 e successivi; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 (Bilancio dello Stato 1993); Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 1, comma 21, prevede la soppressione del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) e dispone la regolamentazione della materia ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, che, all'art. 6, comma 7, sopprime tutte le riserve di destinazione del Fondo speciale ricerca applicata; Vista la deliberazione del CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 1988, recante direttive per il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto n. 6, che indica le modalita' di attivazione dei programmi di formazione nell'ambito dei Programmi nazionali di ricerca; Vista la deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993, concernente direttive per la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 aprile 1993, con il quale, all'art. 4 a, si assegna al finanziamento di programmi nazionali di ricerca la somma di L. 339.227.959.468 proveniente da rientri, rinunce, minori utilizzi ed interessi su giacenze della gestione del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1992; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 aprile 1993, con il quale viene istituito il "Comitato per i sistemi di produzione innovativi", con il compito di predisporre gli elementi necessari a definire un Programma nazionale di ricerca per i sistemi di produzione innovativi e di elaborare proposte per le relative attivita' di formazione; Vista la relazione illustrativa del Programma, predisposta dal predetto Comitato; Vista la proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica trasmessa con nota n. 922 del 16 febbraio 1994; Condivisa l'esigenza di potenziare l'impegno di ricerca in un settore come quello della meccanica strumentale e dei processi di supporto, nel quale l'industria nazionale detiene al momento condizioni di vantaggio competitivo; Considerata l'opportunita' di attivare rapidamente il Programma nazionale di ricerca e formazione sui sistemi di produzione innovativi; Ritenuto che fino alla ridefinizione delle competenze nella materia, le attribuzioni del soppresso CIPI ricadano nelle generali competenze del CIPE in materia di programmazione economica, quali previste dalla vigente legislazione; Udita la relazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Delibera: E' approvato il Programma nazionale di ricerca e di formazione sui sistemi di produzione innovativi di cui in premessa, per una spesa complessiva di 154 miliardi di lire. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica assicurera' l'attuazione del programma attivando contratti di ricerca e formazione entro i limiti dell'importo sopra indicato e secondo il riparto fra aree e temi di ricerca e fra attivita' di ricerca e formazione indicato in dettaglio nella tabella seguente: Spesa massima prevista (miliardi) Aree e temi di ricerca Ricerca Formazione - - - AREA PROCESSI OPERATIVI: Settore maccanica - macchine utensili: Tema 1 Metodologie innovative per la realiz- 21,5 2,4 zazione di stazioni di lavorazione meccaniche Tema 2 Sistemi innovativi per lavorazioni 12,0 1,2 ad alta efficienza Tema 3 Stazioni di montaggio modulari 7,0 0,7 Tema 4 Strumentazione del processo industriale 16,5 1,5 di generazione e produzione di forme Settore carpenteria: Tema 5 Sistema automatizzato flessibile e 8,5 0,8 adattativo di saldatura Settore calzaturiero: Tema 6 Sistema automatizzato e integrato per 12,0 1,1 la produzione di calzature Settore legno mobili: Tema 7 Sistema integrato per la progettazione 12,0 1,1 e produzione di prodotti in legno Settore materie plastiche: Tema 8 Sistema modulare per lo stampaggio di 12,0 1,1 prodotti in materiali plastici AREA SISTEMI INFRASTRUTTURALI: Settore trasversale: Tema 9 Sistema di progettazione integrata 13,5 1,3 basato sulla conoscenza (knowledge Based-K.B.) per l'ingegneria simul- tanea applicata ai sistemi di produzione Tema 10 Sistemi per la verifica di produci- 10,5 0,9 bilita' Tema 11 Sistema infrastrutturale di supporto 14,5 1,9 per ambienti produttivi caratterizzati dalla presenza di agenti autonomi ------ ------ Totale. . . 140,0 14,0 - al finanziamento del suddetto programma si provvede con le modalita' di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; - il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' altresi' provvedere, nei limiti complessivi di spesa, alle compensazioni occorrenti tra le varie tematiche di ricerca previste dal programma; - Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica riferisce, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'andamento della gestione dei singoli contratti e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alle azioni da attivarsi nel Mezzogiorno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 46/1982; I m p e g n a il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: a) ad assicurare i necessari raccordi operativi tra le attivita' di ricerca di cui alla presente delibera e quelle in corso di esecuzione o da attivarsi nel quadro dei Programmi nazionali di ricerca, nonche' il collegamento funzionale con i progetti finalizzati del C.N.R. e con eventuali ricerche avviate da altre amministrazioni, che possano presentare elementi di complementarieta' con i Programmi in questione; b) a verificare puntualmente, attraverso periodici controlli, l'attuazione dei Programmi nazionali di ricerca al fine di individuare gli eventuali opportuni aggiustamenti anche con riferimento a possibili nuove prospettive di mercato; c) a promuovere altresi' l'utilizzazione dei risultati conseguiti con i singoli contratti di ricerca, al fine di conseguire positive ricadute per la pubblica amministrazione e di realizzare una piu' incisiva presenza sul mercato interno ed internazionale anche attraverso l'opportuna industrializzazione; d) a prevedere nella stipulazione dei singoli contratti adeguate clausole che assicurino la massima qualificazione delle attivita' di formazione professionale. Roma, 25 febbraio 1994 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 187