COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1994 

  Approvazione  del  Programma nazionale di ricerca per le tecnologie
in cardiologia (seconda fase).
(GU n.172 del 25-7-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, che all'art. 16  istituisce
il Comitato interministeriale per la programmazione economica;
  Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che, all'art. 4 istituisce
il Fondo speciale per la ricerca applicata;
  Vista  la legge 14 ottobre 1974, n. 652, integrativa e modificativa
della precedente;
  Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che all'art. 1 istituisce il
CIPI; all'art. 2 assegna al Comitato competenza ad emanare  direttive
per  la  gestione  del  Fondo speciale ricerca applicata, all'art. 10
integra e modifica le disposizioni di cui alle leggi sopra citate;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n.  46,  che  agli  articoli  8-13
prevede  l'approvazione  da parte del CIPI di "Programmi nazionali di
ricerca" e ne determina la disciplina ed  il  finanziamento,  cui  e'
destinata una apposita sezione del Fondo speciale ricerca applicata;
  Vista  la  legge  11  marzo  1988, n. 67, che all'art. 15, comma 3,
prevede  che  una  quota  non  superiore  al  10  per   cento   delle
disponibilita' del Fondo venga utitlizzata per finanziare l'attivita'
di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;
  Vista  la  legge 5 agosto 1988, n. 346, modificativa ed integrativa
della legge n. 46 del 1982;
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1992,  n. 500, che, alla tabella F,
assegna al Fondo speciale ricerca applicata importi pari  a  miliardi
di  lire  150  per  il  1993,  150 per il 1994, 50 per il 1995 e che,
all'art. 2, punto 8, prevede la possibilita' di  impegnare  entro  il
1993 anche le quote previste per gli anni 1994 e successivi;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1992,  n. 501 (Bilancio dello Stato
1993);
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 1, comma  21,
prevede   la  soppressione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione industriale (CIPI) e dispone la regolamentazione della
materia ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto-legge 7 febbraio 1994,  n.  95  che,  all'art.  6,
comma  7, sopprime tutte le riserve di destinazione delle risorse del
Fondo speciale ricerca applicata;
 Vista la deliberazione  del  CIPI  del  27  ottobre  1988,  n.  502,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  273 del 21 novembre 1988,
recante direttive per il finanziamento  dei  progetti  di  formazione
professionale  di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare,
il punto n. 6, che indica le modalita' di attivazione  dei  programmi
di formazione nell'ambito dei Programmi nazionali di ricerca;
  Vista la deliberazione CIPI del 2 dicembre 1987, n. 299, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  del 16 aprile 1994, con la quale e' stato
approvato il Programma nazionale di  ricerca  per  le  tecnologie  in
cardiologia,  definito  dal Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, per un importo complessivo di 105 miliardi
di lire, autorizzandone l'attivazione limitatamente a 45 miliardi  di
lire,  con  contratti di ricerca relativi a sei tematiche prioritarie
nelle aree "Terapeutica" e "Diagnostica";
  Vista  la  deliberazione  del CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile  1994,  concernente  direttive
per la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 23 dicembre 1987, n. 304, con il quale,
sono stati definiti gli oggetti specifici delle ricerche afferenti al
Programma nazionale per le tecnologie in cardiologia (prima fase);
  Visti i decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  16  marzo  1989,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  22  marzo  1989  e  dell'11  luglio   1989,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 19 luglio 1989 con i quali
sono stati scelti  i  soggetti  a  cui  affidare  l'esecuzione  delle
menzionate ricerche;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 7 aprile 1993, con il quale, all'art. 4
a, si assegna al finanziamento di Programmi nazionali di  ricerca  la
somma  di  L. 339.227.959.468 proveniente da rientri, rinunce, minori
utilizzi ed interessi su giacenze della gestione del  Fondo  speciale
ricerca applicata per l'anno 1992;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 17 giugno  1993,  con  il  quale  viene
istituito il Comitato nazionale per le tecnologie in cardiologia, con
il  compito  di  predisporre  gli  elementi  necessari  a  consentire
l'aggiornamento del Programma nazionale di ricerca e  formazione  per
le tecnologie in cardiologia;
  Vista  la  relazione  illustrativa  del  Programma, predisposta dal
predetto Comitato;
  Tenuto conto dei positivi  risultati  dell'attuazione  della  prima
fase del Programma;
  Condivisi gli adeguamenti apportati al Programma approvato dal CIPI
con  la  citata  delibera  del  2  dicembre  1987  e la necessita' di
rivalutare l'importo residuo originariamente previsto;
  Vista la proposta del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica trasmessa con nota n. 922 del 16 febbraio
1994 concernente il Programma nazionale di ricerca e  formazione  per
le tecnologie in cardiologia (seconda fase);
  Considerata  l'opportunita'  di  attivare  rapidamente il Programma
nazionale di ricerca e formazione per le  tecnologie  in  cardiologia
(seconda fase);
  Ritenuto  che,  fino  alla  ridefinizione  delle  competenze  nella
materia, le attribuzioni del soppresso CIPI ricadano  nelle  generali
competenze  del  CIPE  in  materia di programmazione economica, quali
previste dalla vigente legislazione;
  Udita la relazione del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              Delibera:
  E'  approvata la seconda fase aggiornata del Programma nazionale di
ricerca formazione  per  le  tecnologie  in  cardiologia  di  cui  in
premessa, per una spesa complessiva di 75 miliardi di lire.
  Il   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  assicurera'   l'attuazione   del   programma   attivando
contratti  di  ricerca e formazione entro i limiti dell'importo sopra
indicato e secondo il riparto fra  aree  e  temi  di  ricerca  e  fra
attivita' di ricerca e formazione indicato in dettaglio nella tabella
seguente:
                                             Spesa massima prevista
                                                  (miliardi)
     Aree e temi di ricerca                  Ricerca     Formazione
                -                               -             -
AREA SOSTITUZIONE/SUPPORTO DELLA
  FUNZIONE CARDIACA:
Tema 1
  Cuore artificiale di terza generazione       19,0          1,9
Tema 2
  Sistemi fisiologici di circolazione          19,0          1,9
AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
Tema 3
  Nuove tecniche ecocardiografiche             14,0          1,4
Tema 4
  Angiografia digitale ad alto rapporto         6,2          0,6
prestazioni/costo
AREA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E
  CHIRURGIA A BASSA INVASIVITA':
Tema 5
  Sistemi e dispositivi per cardioangio-       10,0          1,0
logia interventistica
                                             ------       ------
                            Totale. . .        68,2          6,8
   -  al  finanziamento  del  suddetto  programma  si provvede con le
modalita' di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
   - il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  puo'  altresi'  provvedere,  nei  limiti  complessivi di
spesa, alle  compensazioni  occorrenti  tra  le  varie  tematiche  di
ricerca previste dal programma;
   -  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica riferisce, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'andamento
della gestione dei singoli contratti e sui risultati conseguiti,  con
particolare  riferimento alle azioni da attivarsi nel Mezzogiorno, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 46/1982;
                            I m p e g n a
il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica:
    a)  ad assicurare i necessari raccordi operativi tra le attivita'
di ricerca di cui  alla  presente  delibera  e  quelle  in  corso  di
esecuzione  o  da  attivarsi  nel  quadro  dei Programmi nazionali di
ricerca,  nonche'  il  collegamento   funzionale   con   i   progetti
finalizzati  del  C.N.R.  e  con  eventuali ricerche avviate da altre
amministrazioni, che possano presentare elementi di complementarieta'
con i Programmi in questione;
    b) a verificare  puntualmente,  attraverso  periodici  controlli,
l'attuazione   dei   Programmi   nazionali  di  ricerca  al  fine  di
individuare  gli  eventuali   opportuni   aggiustamenti   anche   con
riferimento a possibili nuove prospettive di mercato;
    c) a promuovere altresi' l'utilizzazione dei risultati conseguiti
con  i  singoli  contratti di ricerca, al fine di conseguire positive
ricadute per la pubblica amministrazione e  di  realizzare  una  piu'
incisiva   presenza  sul  mercato  interno  ed  internazionale  anche
attraverso l'opportuna industrializzazione;
    d)  a prevedere nella stipulazione dei singoli contratti adeguate
clausole che assicurino la massima qualificazione delle attivita'  di
formazione professionale.
    Roma, 25 febbraio 1994
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 186