MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche
   dei  vini  relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
   produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine   controllata
   "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco".
(GU n.172 del 25-7-1994)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche e tipiche
dei vini, istituito a norma dell'art.  17  della  legge  10  febbraio
1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 19 maggio 1973,  ha  espresso  parere
favorevole  al  suo  accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione
del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione  nel
testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento e  del  disciplinare  di  produzione  dovranno  essere
inviate  dagli  interessati  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  -  Direzione  generale   della   produzione
agricola,   Divisione   VI,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a D.O.C.
                 "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Malvasia  di  Castelnuovo
Don  Bosco"  e'  riservata  al  vino rosso o rosato che risponde alle
condizioni ed ai requisiti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Il vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" deve  essere  ottenuto
dalle uve provenienti dal vitigno Malvasia di Schierano.
   Possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino, anche le uve
provenienti dal vitigno Freisa,  presente  nei  vigneti  fino  ad  un
massimo del 15% del totale delle viti.
                               Art. 3.
   La zona di produzione del vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco"
comprende i territori dei comuni di Albugnano, Castelnuovo Don Bosco,
Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Berzano, Moncucco.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del  vino  "Malvasia  di  Castelnuovo  Don  Bosco"  devono
rispondere  a  quelle  tradizionali  della  zona  e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche.
   Sono  pertanto,  da  considerarsi  idonei  unicamente  i   vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti e posti preminentemente
in terreni argilloso-calcarei, esclusi quelli di fondovalle.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  del vino
"Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" non deve essere superiore a  q.li
110 per ettaro di coltura specializzata.
   A  detto  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   La resa massima delle uve in vino non  deve  essere  superiore  al
70%.
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente  art.
3.
   E'  consentito,  tenuto  conto della situazione tradizionale della
zona, che tali operazioni  siano  effettuate  nell'intero  territorio
della provincia di Asti.
   E'  altresi'  consentito  che  tali  operazioni vengano effettuate
nell'intero territorio delle provincie di Torino, Alessandria e Cuneo
su richiesta  al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  da  parte  delle aziende interessate che devono avere come
specifico requisito la sede di lavorazione nei  territori  delle  tre
province suddette.
   Le  uve  destinate alla vinificazione debbono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 10 per cento.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
locali, leali e costanti, tra cui in particolare:
    parziale  fermentazione  dell'uva  ammostata  senza graspi fino a
trasformazione in alcol per almeno 5,5% di gradi  svolti  e  comunque
non superiore a 7%;
    decantazione del mosto dalla massa fecciosa e torchiatura;
    filtrazione  del  vino  con  conseguente  aggiunta di gelatina ed
altri chiarificanti ammessi;
    stabilita' del vino ottenuta  mediante  ripetute  rifermentazioni
lente,   filtrazioni,  centrifugazioni,  refrigerazioni,  che  devono
essere tempestivamente e ripetutamente effettuate  durante  tutto  il
periodo di conservazione e quindi fino all'imbottigliamento.
                               Art. 6.
   Il  vino  a  D.O.C.  "Malvasia  di Castelnuovo Don Bosco" all'atto
dell'immissione   al   consumo   deve   rispondere   alle    seguenti
caratteristiche:
    colore: rosso cerasuolo;
    odore: aroma fragrante dell'uva in origine;
    sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 per cento;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
                               Art. 7.
   Il  vino  a  D.O.C.  "Malvasia  di Castelnuovo Don Bosco" messo in
commercio in bottiglie ed altri recipienti chiusi fino a 5 litri puo'
presentarsi piu' o meno frizzante, caratteristica che viene  ottenuta
con  la  rifermentazione entro detti recipienti o con rifermentazione
in autoclave.
                               Art. 8.
   La denominazione di origine controllata "Malvasia  di  Castelnuovo
Don  Bosco"  puo'  essere  utilizzata  per designare il vino spumante
naturale ottenuto con mosti o vini  che  rispondono  alle  condizioni
previste dal presente disciplinare di produzione, a condizione che le
operazioni  di  elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione
dello   spumante,   siano  effettuate  nell'intero  territorio  della
provincia di Asti.
   E' altresi' consentito  che  tali  operazioni  vengano  effettuate
nell'intero  territorio delle province di Torino, Alessandria e Cuneo
su richiesta  al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  da  parte  delle aziende interessate che devono avere come
specifico requisito la sede di lavorazione nei  territori  delle  tre
province suddette.
   Il vino a D.O.C. "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" spumante deve
essere immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale
minimo non inferiore all'11 per cento.