Approvazione del Programma nazionale di ricerca e di formazione per il settore tessile-abbigliamento.(GU n.173 del 26-7-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, che all'art. 16, istituisce il Comitato interministeriale per la programmazione economica; Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che, all'art. 4 istituisce il Fondo speciale per la ricerca applicata; Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652, integrativa e modificativa della precedente; Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675 che all'art. 1 istituisce il CIPI; all'art. 2 assegna al Comitato competenza ad emanare direttive per la gestione del Fondo speciale ricerca applicata, all'art. 10 integra e modifica le disposizioni di cui alle leggi sopra citate; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che agli articoli 8-13 prevede l'approvazione da parte del CIPI di "Programmi nazionali di ricerca" e ne determina la disciplina ed il finanziamento, cui e' destinata una apposita sezione del Fondo speciale ricerca applicata; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 15, terzo comma, prevede che una quota non superiore al 10 per cento delle disponibilita' del Fondo venga utilizzata per finanziare l'attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca; Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, modificativa ed integrativa, della legge n. 46 del 1982; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 che all'art. 1, comma 21 prevede la soppressione del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) e dispone la regolamentazione della materia ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994) che, alla tabella F, assegna al Fondo speciale ricerca applicata miliardi di lire 150 per il 1994 e 150 per il 1995; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539 (Bilancio dello Stato 1994); Visto il decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, che all'art. 6, comma 7, sopprime tutte le riserve di destinazione del Fondo speciale ricerca applicata; Vista la deliberazione del CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1988, n. 273, recante direttive per il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto n. 6, che indica le modalita' di attivazione dei programmi di formazione nell'ambito dei Programmi nazionali di ricerca; Vista la deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993, concernente direttive per la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 gennaio 1994, con il quale viene istituita la Commissione nazionale per il settore tessile-abbigliamento, con il compito di predisporre gli elementi necessari a consentire la definizione di un Programma nazionale di ricerca per il settore tessile-abbigliamento e di elaborare proposte inerenti la formazione; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 1994 che, all'art. 4- b assegna al finanziamento dei Programmi nazionali di ricerca la somma di lire 246 miliardi proveniente da rientri, rinunce, minori utilizzi ed interessi su giacenze della gestione del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1993; Vista la relazione illustrativa del programma, predisposta dalla predetta Commissione; Vista la proposta del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica trasmessa con nota n. 1688 dell'8 aprile 1994; Condivisa l'esigenza di potenziare l'impegno di ricerca in un settore come quello del tessile-abbigliamento, fondamentale per l'economia del Paese e sottoposto ad una crescente concorrenza internazionale; Considerata l'opportunita' di attivare rapidamente il Programma nazionale di ricerca e formazione per il settore tessile-abbigliamento; Ritenuto che fino alla ridefinizione delle competenze nella materia, le attribuzioni del soppresso CIPI ricadano nelle generali competenze del CIPE in materia di programmazione economica, quali previste dalla vigente legislazione; Udita la relazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Delibera: E' approvato il Programma nazionale di ricerca e di formazione per il settore tessile-abbigliamento di cui in premessa, per una spesa complessiva di 102,04 miliardi di lire. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica assicurera' l'attuazione del programma attivando contratti di ricerca e formazione entro i limiti dell'importo sopra indicato e secondo il riparto fra aree e temi di ricerca e fra attivita' di ricerca e formazione indicato in dettaglio nella tabella seguente: Spesa massima prevista (miliardi) Aree e temi di ricerca Ricerca Formazione - - - AREA A - Sviluppo trasferimento e adattamento di tecnologie di punta nei prodotti e nei processi: Tema 1: Sistemi innovativi per la filatura di fibre discontinue 9,0 0,90 Tema 2: Sistemi innovativi per il processo di tessitura ortogonale 7,0 0,8 Tema 3: Modifica delle proprieta' di superficie dei tessili per ottenere prodotti innova- tivi con tecnologie non convenzionali 5,6 0,54 Tema 4: Nuove tecnologie per la stampa tessile 9,5 0,72 Tema 5: Sistemi di controllo e regolazione innovativi nei processi di finissaggio tessile 6,0 0,40 Tema 6: Produzione di materiali compositi a base tessile per appicazioni diversifi- cate 6,0 0,80 Tema 7: Prodotti tessili per abbigliamento con caratteristiche innovative 4,3 0,40 Tema 8: Sistemi innovativi flessibili per la confezione di tessuti ortogonali 4,5 0,40 AREA B - Azioni di risposta rapida (Quick response): Tema 1: Supporti informatici e telematici per l'attuazione di una esperienza di risposta rapida 12,0 0,50 Tema 2: Sistemi innovativi di distribuzione e commercializzazione 3,6 0,40 AREA C - Gestione avanzata dell'ambien- te interno e esterno: Tema 1: Sviluppo di tecniche innovative per la riduzione del rumore nell'ambiente industrie tessile (filatura e tessitu- ra) 6,2 0,70 Tema 2: Recupero, riciclo e valorizzazione dei materiali della catena tessile 4,0 0,70 Tema 3: Sviluppo di tecnologie di nobilita- zione a basso impatto ambientale 3,7 0,40 Tema 4: Tintura con tecnologie non convenzio- nali 6,8 0,72 AREA D - Strumenti innovativi per l'interpretazione l'utilizzo e diffusivita' dei dati e delle conoscenze tecniche, di prodotti e di mercato: Tema 1: Sistema esperto capace di accettare domande dell'utilizzatore e di fornire risposte specifiche 5,1 0,36 ---- ----- Totale. . . 93,3 8,74 al finanziamento del suddetto programma si provvede con le modalita' di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' altresi' provvedere, nei limiti complessivi di spesa, alle compensazioni occorrenti tra le varie tematiche di ricerca previste dal programma; il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica riferisce, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'andamento della gestione dei singoli contratti e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alle azioni da attivarsi nel Mezzogiorno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 46/1982; Impegna il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: a) ad assicurare i necessari raccordi operativi tra le attivita' di ricerca di cui alla presente delibera e quelle in corso di esecuzione o da attivarsi nel quadro dei Programmi nazionali di ricerca, nonche' il collegamento funzionale con i progetti finalizzati del C.N.R. e con eventuali ricerche avviate da altre amministrazioni, che possano presentare elementi di complementarieta' con i Programmi in questione; b) a verificare puntualmente, attraverso periodici controlli, l'attuazione dei Programmi nazionali di ricerca al fine di individuare gli eventuali opportuni aggiustamenti anche con riferimento a possibili nuove prospettive di mercato; c) a promuovere altresi' l'utilizzazione dei risultati conseguiti con i singoli contratti di ricerca, al fine di conseguire positive ricadute per la pubblica amministrazione e di realizzare una piu' incisiva presenza sul mercato interno ed internazionale anche attraverso l'opportuna industrializzazione; d) a prevedere nella stipulazione dei singoli contratti adeguate clausole che assicurino la massima qualificazione delle attivita' di formazione professionale. Roma, 13 aprile 1994 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 184