COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993 

  Ammissione  della  societa'  Enichem  fibre S.p.a., stabilimento di
Porto Torres, alle agevolazioni  finanziarie  previste  dall'art.  1,
comma  3,  del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
(GU n.174 del 27-7-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto, in particolare, l'art. 1, terzo  comma,  della  legge  sopra
richiamata,  il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi
specificamente indicati, si applicano le disposizioni della  legge  1
marzo 1986, n. 64;
  Visto  il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218;
  Visto  l'art.  69  del  citato  testo  unico n. 218/1978 cosi' come
modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91;
  Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218
del  1978  che  prevede, per le iniziative industriali che comportano
investimenti superiori a trenta miliardi di lire,  l'ammissione  alle
agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;
  Visti  i  decreti  del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno del 10 novembre 1979, del 23 giugno 1983 e del  3  maggio
1989,  n.  233,  relativi  alle  procedure  per  la concessione delle
agevolazioni  finanziarie  alle  iniziative  industriali  di   grande
dimensione;
  Viste  le  direttive  per  la  concessione  dei contributi in conto
capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla  normativa
sopra  richiamata  deliberate  dal CIPE del 31 maggio 1977 e dal CIPI
del 2 maggio 1985;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  riguardante  il
trasferimento   dei   soppressi   Dipartimento   per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno  ed  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno;
  Viste  le  direttive  del  22 aprile 1993 relative alla concessione
delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge
n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;
  Vista  la  nota  del  23  dicembre  1993  con  la quale il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al  CIPI
-  ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilita' alle agevolazioni
finanziarie del programma  di  investimenti  della  societa'  Enichem
fibre  S.p.a.  comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria
svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del  Mezzogiorno
che si e' avvalsa del CIS;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adottare  la  deliberazione prevista
dall'art.  74  del  testo  unico  n.  218/1978   stante   l'imminente
soppressione  di  questo  Comitato  e i ritardi nell'iter procedurale
derivanti dalla soppressione dell'intervento  straordinario  e  degli
uffici ad esso preposti;
  Considerato  che  la Enichem fibre S.p.a. ha presentato domanda per
l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 69 del testo unico  n.
218/1978  del  programma  di  investimenti,  gia' ultimato nel giugno
1989, concernente l'ammodernamentodello stabilimento di Porto  Torres
(Sassari)  preordinato  alla  produzione di fibre acriliche ed ammine
comportante investimenti fissi ammissibili per 58.507 milioni di lire
ed una occupazione a regime di 297 unita' con  un  decremento  di  19
unita' rispetto all'occupazione precedente;
  Su   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il programma di  investimento  concernente  l'ammodernamento  dello
stabilimento di Porto Torres (Sassari) presentato dalla Enichem fibre
S.p.a.  e'  ammesso  alla agevolazione finanziaria di cui all'art. 69
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n.  218,  cosi' come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.
  L'importo  del  contributo  in   conto   capitale,   tenuto   conto
dell'ammontare  degli  investimenti  fissi  ammissibili  e  di quelli
preesistenti pari a 74.163,3  milioni  di  lire,  e'  determinato  in
11.701,4 milioni di lire.
  L'onere di collaudo e' stabilito in 08,6 milioni di lire.
  I   predetti   importi   devono  intendersi  quali  limiti  massimi
dell'onere a carico dello Stato. Il  Ministro  dell'industria  dovra'
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente
normativa  provvedendo  a  confermare  o  a  ridurre   ovvero   anche
eventualmente  a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone
comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 156