COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993 

  Ammissione  della  societa'  Enichem  fibre S.p.a., stabilimento di
Ottana, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma  3,
del   decreto-legge   22   ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
(GU n.174 del 27-7-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto, in particolare, l'art. 1, terzo  comma,  della  legge  sopra
richiamata,  il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi
specificamente indicati, si applicano le disposizioni della  legge  1
marzo 1986, n. 64;
  Visto  il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218;
  Visto  l'art.  69  del  citato  testo  unico n. 218/1978 cosi' come
modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91;
  Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218
del  1978  che  prevede, per le iniziative industriali che comportano
investimenti fissi superiori a trenta miliardi di lire,  l'ammissione
alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;
  Visti  i  decreti  del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno del 10 novembre 1979, del 23 giugno 1983 e del  3  maggio
1989,  n.  233,  relativi  alle  procedure  per  la concessione delle
agevolazioni  finanziarie  alle  iniziative  industriali  di   grande
dimensione;
  Viste  le  direttive  per  la  concessione  dei contributi in conto
capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla  normativa
sopra  richiamata  deliberate  dal CIPE del 31 maggio 1977 e dal CIPI
del 2 maggio 1985;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  riguardante  il
trasferimento   dei   soppressi   Dipartimento   per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno  ed  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno;
  Viste  le  direttive  del  22 aprile 1993 relative alla concessione
delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge
n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;
  Visto   il  programma  triennale  di  intervento  nel  Mezzogiorno,
approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ed i relativi aggiornamenti
di cui alle delibere CIPE del 29 dicembre 1986, del 3 agosto  1988  e
del 29 marzo 1990;
  Vista  la  nota  del  23  dicembre  1993  con  la quale il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al  CIPI
-  ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilita' alle agevolazioni
finanziarie del programma  di  investimenti  della  societa'  Enichem
fibre  S.p.a.  comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria
svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del  Mezzogiorno
che si e' avvalsa del CIS;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adottare  la  deliberazione prevista
dall'art.  74  del  testo  unico  n.  218/1978   stante   l'imminente
soppressione  di  questo  Comitato  e i ritardi nell'iter procedurale
derivanti dalla soppressione dell'intervento  straordinario  e  degli
uffici ad esso preposti;
  Considerato  che  la Enichem fibre S.p.a. ha presentato domanda per
l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 69 del testo unico  n.
218/1978  del  programma  di  investimenti,  gia' ultimato nel giugno
1989,  concernente  l'ammodernamentodello  stabilimento   di   Ottana
(Nuoro)  preordinato  alla  produzione  di fibre acriliche e polimeri
poliestere comportante  investimenti  fissi  ammissibili  per  77.467
milioni  di  lire  ed una occupazione a regime di 1.220 unita' con un
decremento di 826 unita' rispetto all'occupazione precedente;
  Su  proposta  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il  programma  di  investimento  concernente l'ammodernamento dello
stabilimento di Ottana (Nuoro) presentato dalla Enichem fibre  S.p.a.
e' ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 69 del testo
unico  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, cosi' come  modificato  dal  decreto-legge  30  gennaio
1979,  n.  23,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 marzo
1979, n. 91.
  L'importo  del  contributo  in   conto   capitale,   tenuto   conto
dell'ammontare  degli  investimenti  fissi  ammissibili  e  di quelli
preesistenti pari a  151.777  milioni  di  lire,  e'  determinato  in
15.493,4 milioni di lire.
  L'onere di collaudo e' stabilito in 115,44 milioni di lire.
  I   predetti   importi   devono  intendersi  quali  limiti  massimi
dell'onere a carico dello Stato. Il  Ministro  dell'industria  dovra'
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente
normativa  provvedendo  a  confermare  o  a  ridurre   ovvero   anche
eventualmente  a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone
comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 155