Dichiarazione di eccezionale avversita' nella laguna del Canarin.(GU n.173 del 26-7-1994)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca relativo alla concessione di contributi a parziale copertura del danno a favore dei pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, a seguito di calamita' naturali o di avversita' meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992 concernente le modalita' tecniche ed i criteri relativi alle provvidenze previste dalla stessa legge; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197; Vista l'istanza della Federazione nazionale cooperativa della pesca in data 26 novembre 1993 intesa ad ottenere il riconoscimento della calamita' naturale nella laguna del Canarin per i soci del "Consorzio cooperativa pescatori del Polesine" danneggiati dalle eccezionali precipitazioni verificatesi nel mese di ottobre 1993 che hanno provocato la piena del fiume Po con conseguente riduzione della salinita' delle acque della laguna; Visti gli accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato nonche' sull'incidenza dello stesso sui bilanci economici delle imprese effettuati dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare; Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella riunione del 2 maggio 1994 che ha reso, a riguardo, parere favorevole; Decreta: Nella laguna del Canarin in relazione agli eventi verificatisi nel corso dell'anno 1993, come in premessa citato, e' dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, la eccezionale avversita' ecologica. Le imprese colpite dall'evento dannoso, individuate sulla base del procedimento descritto dal comma 2, art. 2, del decreto ministeriale 3 marzo 1992, dovranno presentare le relative istanze, corredate dalla documentazione di cui all'allegato B del decreto innanzi citato, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 18 luglio 1994 Il Ministro: POLI BORTONE