COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993 

  Ammissione  della  societa'  Takeda  Italia  farmaceutici   S.p.a.,
stabilimento  di  Catania,  alle  agevolazioni  finanziarie  previste
dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
(GU n.175 del 28-7-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto, in particolare, l'art. 1, terzo  comma,  della  legge  sopra
richiamata,  il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi
specificamente indicati, si applicano le disposizioni della  legge  1
marzo 1986, n. 64;
  Visto  il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218;
  Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 cosi'
come  modificati,  tra  l'altro,  dall'art.  9, commi 7, 8 e 9, della
legge n. 64/1986;
  Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218
del 1978 che prevede, per le iniziative  industriali  che  comportano
investimenti  eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7,
lettera b), della legge n. 64/1986,  l'ammissione  alle  agevolazioni
predette mediante deliberazione del CIPI;
  Visto  il  decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la
concessione   delle   agevolazioni   finanziarie   alle    iniziative
industriali di grande dimensione;
  Viste  le  direttive  per  la  concessione  dei contributi in conto
capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla  normativa
sopra  richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  riguardante  il
trasferimento   dei   soppressi   Dipartimento   per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno  ed  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno;
  Viste  le  direttive  del  22 aprile 1993 relative alla concessione
delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge
n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;
  Vista  la  nota  del  23  dicembre  1993  con  la quale il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al  CIPI
-  ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilita' alle agevolazioni
finanziarie del  programma  di  investimenti  della  societa'  Takeda
Italia  farmaceutici  S.p.a.  comunicando,  al  contempo, i risultati
dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno che si e' avvalsa dell'IMI;
  Ravvisata la  necessita'  di  adottare  la  deliberazione  prevista
dall'art.   74   del  testo  unico  n.  218/1978  stante  l'imminente
soppressione di questo Comitato e  i  ritardi  nell'iter  procedurale
derivanti  dalla  soppressione  dell'intervento straordinario e degli
uffici ad esso preposti;
  Considerato che la Takeda Italia farmaceutici S.p.a. ha  presentato
domanda  per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e
69 del testo unico n. 218/1978 del programma  di  investimenti,  gia'
ultimato   nel   febbraio   1991,   concernente  l'ampliamento  dello
stabilimento  di  Catania  preordinato  alla  produzione farmaceutica
comportante investimenti fissi ammissibili per 700 milioni di lire ed
una occupazione a regime di 9 unita' con un incremento  di  5  unita'
rispetto all'occupazione precedente;
  Su   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il  programma  di  investimento  concernente  l'ampliamento   dello
stabilimento  di  Catania presentato dalla Takeda Italia farmaceutici
S.p.a. e' ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli  articoli
63  e  69  del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cosi' come modificati, tra  l'altro,
dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
  L'importo   del   contributo   in   conto  capitale,  tenuto  conto
dell'ammontare degli  investimenti  fissi  ammissibili  e  di  quelli
preesistenti  pari  a  39.791  milioni di lire, e' determinato in 126
milioni di lire.
  Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art.
63 del  testo  unico  n.  218/1978,  come  modificato,  tra  l'altro,
dall'art.  9,  commi  8 e 9, della legge n. 64/1986 e' determinato in
392 milioni di lire, di cui 112 milioni di lire per scorte e  materie
prime semilavorate.
  Il  contributo  in conto interessi e' determinato in 147 milioni di
lire.
  L'onere di collaudo e' stabilito in 2 milioni di lire.
  I  predetti  importi  devono  intendersi   quali   limiti   massimi
dell'onere  a  carico  dello Stato. Il Ministro dell'industria dovra'
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente
normativa   provvedendo   a  confermare  o  a  ridurre  ovvero  anche
eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte,  dandone
comunicazione   al  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 153