COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993 

  Ammissione   della   societa'   Cementeria   di   Augusta   S.p.a.,
stabilimento  di  Augusta,  alle  agevolazioni  finanziarie  previste
dall'art.  1,  comma  3,  del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
(GU n.175 del 28-7-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto, in particolare, l'art. 1, terzo  comma,  della  legge  sopra
richiamata,  il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi
specificamente indicati, si applicano le disposizioni della  legge  1
marzo 1986, n. 64;
  Visto  il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218;
  Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 cosi'
come  modificati,  tra  l'altro,  dall'art.  9, commi 7, 8 e 9, della
legge n. 64/1986;
  Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218
del 1978 che prevede, per le iniziative  industriali  che  comportano
investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art.  9, comma 7,
lettera  b),  della  legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni
predette mediante deliberazione del CIPI;
  Visto il decreto del Ministro per gli interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la
concessione    delle   agevolazioni   finanziarie   alle   iniziative
industriali di grande dimensione;
  Viste le direttive per  la  concessione  dei  contributi  in  conto
capitale  e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa
sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e  successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il
trasferimento  dei  soppressi   Dipartimento   per   gli   interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  ed  Agenzia  per  la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno;
  Viste le direttive del 22 aprile  1993  relative  alla  concessione
delle  agevolazioni  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;
  Vista la nota del  23  dicembre  1993  con  la  quale  il  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI
- ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilita' alle  agevolazioni
finanziarie  del  programma di investimenti della societa' Cementeria
di   Augusta   S.p.a.   comunicando,   al   contempo,   i   risultati
dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno che si e' avvalsa dell'IMI;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adottare  la  deliberazione prevista
dall'art.  74  del  testo  unico  n.  218/1978   stante   l'imminente
soppressione  di  questo  Comitato  e i ritardi nell'iter procedurale
derivanti dalla soppressione dell'intervento  straordinario  e  degli
uffici ad esso preposti;
  Considerato  che  la  Cementeria  di  Augusta  S.p.a. ha presentato
domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63  e
69  del  testo  unico n. 218/1978 del programma di investimenti, gia'
ultimato  nel  dicembre  1992,  concernente  l'ammodernamento   dello
stabilimento  di  Augusta  (Siracusa)  preordinato alla produzione di
cemento comportante investimenti fissi ammissibili per 11.264 milioni
di lire ed una occupazione a regime di 148 unita' con  un  decremento
di 20 unita' rispetto all'occupazione precedente;
  Su   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il programma di investimento  concernente  l'ammmodernamento  dello
stabilimento  di  Augusta  (Siracusa)  presentato dalla Cementeria di
Augusta S.p.a. e' ammesso alle agevolazioni finanziarie di  cui  agli
articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  6  marzo  1978, n. 218, cosi' come modificati, tra
l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1  marzo  1986,  n.
64.
  L'importo   del   contributo   in   conto  capitale,  tenuto  conto
dell'ammontare degli  investimenti  fissi  ammissibili  e  di  quelli
preesistenti pari a 42.155 milioni di lire, e' determinato in 1.689,6
milioni di lire.
  Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art.
63  del  testo  unico  n.  218/1978,  come  modificato,  tra l'altro,
dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986  e'  determinato  in
4.505 milioni.
  Il contributo in conto interessi e' determinato in 1.691 milioni di
lire.
  L'onere di collaudo e' stabilito in 25 milioni di lire.
  I   predetti   importi   devono  intendersi  quali  limiti  massimi
dell'onere a carico dello Stato. Il  Ministro  dell'industria  dovra'
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente
normativa  provvedendo  a  confermare  o  a  ridurre   ovvero   anche
eventualmente  a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone
comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 152