COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993 

  Ammissione della societa'  C.I.R.  -  Cartiera  di  Chieti  S.p.a.,
stabilimento   di  Chieti,  alle  agevolazioni  finanziarie  previste
dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
(GU n.175 del 28-7-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto, in particolare, l'art. 1, terzo  comma,  della  legge  sopra
richiamata,  il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi
specificamente indicati, si applicano le disposizioni della  legge  1
marzo 1986, n. 64;
  Visto  il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218;
  Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 cosi'
come  modificati,  tra  l'altro,  dall'art.  9, commi 7, 8 e 9, della
legge n. 64/1986;
  Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218
del 1978 che prevede, per le iniziative  industriali  che  comportano
investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art.  9, comma 7,
lettera  b),  della  legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni
predette mediante deliberazione del CIPI;
  Visto il decreto del Ministro per gli interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la
concessione    delle   agevolazioni   finanziarie   alle   iniziative
industriali di grande dimensione;
  Viste le direttive per  la  concessione  dei  contributi  in  conto
capitale  e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa
sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e  successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il
trasferimento  dei  soppressi   Dipartimento   per   gli   interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  ed  Agenzia  per  la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno;
  Viste le direttive del 22 aprile  1993  relative  alla  concessione
delle  agevolazioni  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;
  Vista la nota del  23  dicembre  1993  con  la  quale  il  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI
- ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilita' alle  agevolazioni
finanziarie  del  programma  di  investimenti della societa' C.I.R. -
Cartiera di Chieti S.p.a.,  comunicando,  al  contempo,  i  risultati
dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno che si e' avvalsa del Mediobanca;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adottare  la  deliberazione prevista
dall'art.  74  del  testo  unico  n.  218/1978   stante   l'imminente
soppressione  di  questo  Comitato  e i ritardi nell'iter procedurale
derivanti dalla soppressione dell'intervento  straordinario  e  degli
uffici ad esso preposti;
  Considerato   che  la  C.I.R.  -  Cartiera  di  Chieti  S.p.a.,  ha
presentato domanda per l'ammissione alle  agevolazioni  di  cui  agli
articoli  63  e  69  del  testo  unico  n.  218/1978 del programma di
investimenti,  gia'   ultimato   nel   dicembre   1992,   concernente
l'ammodernamento   dello  stabilimento  di  Chieti  preordinato  alla
produzione  di  carta  da  stampa  comportante   investimenti   fissi
ammissibili per 91.500 milioni di lire ed una occupazione a regime di
468  unita'  con  un incremento di 35 unita' rispetto all'occupazione
precedente;
  Su  proposta  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il  programma  di  investimento concernente l'ammmodernamento dello
stabilimento di Chieti presentato dalla C.I.R. - Cartiera  di  Chieti
S.p.a., e' ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli
63  e  69  del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cosi' come modificati, tra  l'altro,
dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
  L'importo   del   contributo   in   conto  capitale,  tenuto  conto
dell'ammontare degli  investimenti  fissi  ammissibili  e  di  quelli
preesistenti  pari a 36.750 milioni di lire, e' determinato in 13.725
milioni di lire.
  Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art.
63 del  testo  unico  n.  218/1978,  come  modificato,  tra  l'altro,
dall'art.  9,  commi  8 e 9, della legge n. 64/1986 e' determinato in
36.300 milioni di lire.
  Il contributo in c/interessi e' determinato  in  7.402  milioni  di
lire.
  L'onere di collaudo e' stabilito in 100 milioni di lire.
  I   predetti   importi   devono  intendersi  quali  limiti  massimi
dell'onere a carico dello Stato. Il  Ministro  dell'industria  dovra'
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente
normativa  provvedendo  a  confermare  o  a  ridurre   ovvero   anche
eventualmente  a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone
comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 151