MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 15 luglio 1994, n. 16 

  Applicazione della  direttiva  n.  94/24/CE  del  Consiglio  dell'8
giugno   1994,  che  modifica  l'allegato  II/2  della  direttiva  n.
79/409/CEE concernente  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici.
Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
(GU n.174 del 27-7-1994)
 
 Vigente al: 27-7-1994  
 

                                   Ai signori presidenti delle giunte
                                  delle regioni a statuto ordinario e
                                  speciale
                                  Ai   signori    presidenti    delle
                                  province   autonome   di  Trento  e
                                  Bolzano
                                  Ai signori  assessori  delegati  ai
                                  servizi   caccia  delle  regioni  e
                                  delle province autonome
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al    Ministero   dell'ambiente   -
                                  Gabinetto
                                  Ai        signori         assessori
                                  dell'agricoltura  delle  regioni  e
                                  delle province autonome
                                  Ai commissari di Governo presso  le
                                  regioni   a   statuto  ordinario  e
                                  speciale
                                  All'Istituto nazionale per la fauna
                                  selvatica
 In data 8 giugno 1994, il Consiglio dell'Unione europea ha  adottato
la  direttiva n. 94/24/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
giugno 1994, con la quale e' stato modificato l'allegato  II/2  della
direttiva  n.  79/409/CEE  concernente la conservazione degli uccelli
selvatici.
  Detta modifica consiste, tra l'altro, nell'includere  nell'allegato
II/2  anzidetto  alcune specie che finora non potevano essere oggetto
di prelievo venatorio negli Stati membri.
  In particolare, per l'Italia e' stata disposta l'inclusione tra  le
specie  cacciabili della ghiandaia (Garrulus glaudarius), della gazza
(Pica pica) e della cornacchia nera (Corvus corone).
  Tuttavia, si ritiene opportuno precisare che l'art. 18 della  legge
venatoria   n.  157/1992  contempla  gia'  dette  specie  tra  quella
cacciabili  e  non  occorre,  pertanto,  recepire  il  nuovo   elenco
comunitario  secondo  la  procedura prevista dal comma 3 dello stesso
art. 18.
  E', invece, opportuno adattare alla nuova decisione comunitaria  il
contenuto  della  circolare  del  Ministero  dell'agricoltura e delle
foreste n. 3 del 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 16 febbraio 1993, con cui sono state poste  all'attenzione  delle
amministrazioni  regionali  competenti  in  materia le modalita' e le
condizioni per l'esercizio della facolta' di deroga di cui all'art. 9
della direttiva n. 79/409 gia' citata.
  In tale circolare, si e'  specificato  che  alcune  specie  di  cui
all'art.  18  della  legge  n. 157 e richiamate nominativamente, sono
prelevabili in deroga, osservando puntualmente le ragioni ed attuando
le condizioni della deroga stessa per quanto attiene i mezzi, i modi,
i tempi, i luoghi, i controlli  ed  i  dati  raccolti  nell'esercizio
venatorio.
  Tra  queste  specie,  sono  ricomprese anche la cornacchia nera, la
ghiandaia e la  gazza,  per  le  quali,  a  seguito  della  decisione
comunitaria   indicata   in   oggetto,  si  rende  indispensabile  un
chiarimento.
  Infatti, le specie  sopra  richiamate,  in  quanto  ora  ricomprese
nell'allegato  II/2  della direttiva n. 79/409, possono rientrare nel
regime venatorio previsto dall'art. 18 della legge  n.  157/1992,  in
particolare   nei   periodi   consentiti  dalla  stessa  disposizione
nazionale.
  Diversamente, le specie di fauna selvatica escluse  dall'elenco  di
cui  all'art.  18  della  legge  n. 157/1992 in forza dell'art. 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22  novembre  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1993, non possono
essere  oggetto  di  atti  di  caccia,  salvo  che le amministrazioni
regionali non provvedano ad introdurre puntuali condizioni di  deroga
per  cio'  che  riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi ed i dati
raccolti  nell'esercizio  venatorio  in  conformita'  alle  direttive
comunitarie.
  Appare, inoltre, opportuno ricordare che la direttiva menzionata in
oggetto   ha  escluso  la  specie  "pittima  reale"  (Limosa  limosa)
dall'allegato II/2 piu'  volte  richiamato,  al  fine  di  protoggere
globalmente  la  specie "chiurlottello" (Numenius tenuirostris) sulla
quale sono in corso studi approfonditi: cio' per evitare di incorrere
in confusione per evidenti somiglianze anche di comportamento tra  le
due  specie  indicate.  In questo caso, pertanto, si rende necessario
procedere alla modifica dell'elenco della specie cacciabili  mediante
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  secondo  la
procedura di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge  n.  157  e  nel
rispetto dei termini fissati dal provvedimento comunitario.
  Resta   inteso,   infine,   che   i   suggerimenti   forniti   alle
amministrazioni regionali con la circolare  di  questo  Ministero  n.
3/93  rimangono  validi  per  le  restanti  specie  richiamate  nella
circolare medesima.
                                            Il Ministro: POLI BORTONE