MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 giugno 1994 

  Modificazione  al  decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente
deroghe all'obbligo del riposo domenicale.
(GU n.175 del 28-7-1994)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934,  n.  370,  sul  riposo
domenicale   e  settimanale,  il  quale  prevede  che  il  riposo  di
ventiquattro ore consecutivo puo' cadere in un giorno  diverso  dalla
domenica   mediante  turni  al  personale  addetto  all'esercizio  di
determinate attivita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  giugno  1935,  e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
  Ritenuta  la  necessita'  di aggiungere alla tabella III annessa al
decreto  ministeriale  22  giugno  1935  una  nuova   voce   relativa
all'installazione   e  manutenzione  di  sistemi  elaborazione  dati,
sussistendo motivazioni riconducibili ad esigenze tecniche o comunque
a ragioni di pubblica utilita' come richiesto dall'art. 5 della legge
n. 370/1934;
                              Decreta:
  Alla tabella III annessa al decreto ministeriale  22  giugno  1935,
concernente  le  attivita'  alle  quali e' applicabile l'art. 5 della
legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' aggiunta la seguente voce:
=====================================================================
       |                                   |  Operazioni per le quali
Numero |        Natura dell'attivita'      |   e' concessa la deroga
_______|___________________________________|_________________________
  51    Attivita' di installazione, assi-    Per il personale addetto
         stenza e manutenzione di prodotti
         e sistemi informativi (hardware
         e software) anche di telecomunica-
         zioni, presso clienti e presso le
         aziende produttrici e installatrici
        Gestione dei servizi informatici in
          rete
   Roma, 25 giugno 1994
                                                Il Ministro: MASTELLA
 
                                 ____________
 
                                    N O T E
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  5 della legge n.
          370/1934,   recante   norme   sul   riposo   domenicale   e
          settimanale:
             "Art.  5.  -  Il  riposo di ventiquattro ore consecutive
          puo' cadere in giorno diverso dalla domenica, e puo' essere
          attuato mediante turni al personale  addetto  all'esercizio
          delle seguenti attivita':
              1)  operazioni  industriali per le quali si abbia l'uso
          di  forni  a  combustione  o  ad  energia   elettrica   per
          l'esercizio  di  processi  caratterizzati dalla continuita'
          della combustione ed operazioni collegate;
              2) operazioni industriali  il  cui  possesso  debba  in
          tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;
              3)  industrie  di  stagione  per  le  quali  si abbiano
          ragioni di  urgenza  riguardo  alla  materia  prima  od  al
          prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
          loro  utilizzazione,  comprese  le  industrie determinate a
          norma  dell'art.  1,  n.  14,  per  il  loro   periodo   di
          lavorazione  eventualmente  eccedente  i  tre  mesi, ovvero
          quando nella stessa azienda e con lo  stesso  personale  si
          compiano  varie  delle  suddette  industrie  con un decorso
          complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;
              4)  altre  attivita'  per  le  quali  il  funzionamento
          domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di
          pubblica utilita'.
             Le   attivita'  di  cui  al  presente  articolo  saranno
          determinate con decreto del Ministro per  le  corporazioni,
          intese   le   corporazioni  competenti.  (La  competenza  a
          determinare le attivita' sopraelencate e' ora del  Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale; le corporazioni sono
          state soppresse dal R.D.L. 9 agosto 1943, n.721, convertito
          dalla legge 5 maggio 1949, n. 178, n.d.r.).
             -  Il  D.M. 22 giugno 1935, recante determinazione delle
          attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22
          febbraio 1934, n.  370, sul riposo domenicale e settimanale
          (riposo settimanale per  turno  del  personale),  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n.  161 del 12 luglio
          1935.
          Nota al dispositivo:
             - Per il testo dell'art. 5 della legge  n.  370/1934  si
          veda nelle note alle premesse.