REGIONE TOSCANA

COMUNICATO

             Provvedimenti concernenti le acque minerali
(GU n.174 del 27-7-1994)

   Si  comunica  che con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 6085 del 20 giugno 1994, esecutiva ai sensi di legge, la  Societa'
sorgente  Verna  S.r.l., con sede legale e stabilimento di produzione
in Chiusi della Verna (Arezzo), e' stata autorizzata ad utilizzare la
nuova linea di riempimento per il PET ed a  confezionare  e  vendere,
per  uso  di  bevanda, l'acqua minerale "Verna" in contenitori di PET
prodotti nel proprio stabilimento partendo da preforme fornite  dalle
ditte:
    Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera), per i tipi di
PET Lighter e Vivypak contrassegnati con il marchio II impresso sulla
testa delle preforme;
    Europa   92   S.r.l.,   Teramo,   per  i  tipi  di  PET  Caripak,
contrassegnato dal marchio Euh, e Lighter, contrassegnato dal marchio
Eu;
    Faba Sud  S.p.a.,  Salerno,  per  i  tipi  di  PET  Melinar  B90,
contrassegnato dal marchio I, e Lighter contrassegnato dal marchio N;
    Cobbar  S.p.a., Anagni, per i tipi di PET Caripak, contrassegnato
dal marchio C, e Lighter contrassegnato dal marchio L.
   La suddetta autorizzazione e' stata concessa  per  il  periodo  di
trentasei  mesi a partire dalla data di notifica della delibera della
giunta regionale n. 6085 del 20 giugno 1994 alla societa'; a  partire
dalla  data  di  inizio del confezionamento dell'acqua minerale Verna
nei sopracitati contenitori, la societa' stessa dovra' presentare con
frequenza quadrimestrale i certificati analitici indicati al punto 5)
del deliberato della sopracitata delibera.
   I risultati di tali rilevamenti analitici  costituiranno  elemento
di    giudizio    per   il   mantenimento   e   l'eventuale   rinnovo
dell'autorizzazione stessa.
   Si comunica che con deliberazione della giunta  regionale  Toscana
n.  5786 del 13 giugno 1994, esecutiva ai sensi di legge, la societa'
Terme di Chianciano, con sede in Chianciano Terme, via delle Rose 12,
e'  stata  autorizzata   alla   vendita   dell'acqua   termo-minerale
denominata "Sillene" da utilizzare per la produzione di cosmetici nel
tipo  come sgorga dalla sorgente, acqua gia' autorizzata con delibera
di giunta regionale n. 2034 del 6 novembre 1974, per  l'effettuazione
delle   cure  balenoterapiche  e  fangoterapiche  nello  stabilimento
"Sillene" posto in Chianciano Terme, piazza Marconi, 16.
   L'acqua minerale "Sillene", da utilizzare  per  la  produzione  di
cosmetici  dovra' essere confezionata, in recipienti monouso di vetro
della capacita' di cl 100 muniti di etichetta,  sigillati  con  tappo
metallico   a  corona,  utilizzando  periodicamente  i  locali  dello
stabilimento "Acqua Santa" ubicato in  Chianciano  Terme,  via  delle
Terme.
   La   Societa'   Terme   di  Chianciano  S.p.a.  dovra'  comunicare
annualmente al servizio ambiente della regione Toscana ed al servizio
di  igiene  pubblica  del  territorio  dell'U.S.L.   competente   per
territorio  i  periodi  previsti  per  l'imbottigliamento  dell'acqua
termo-minerale "Sillene".
   Si comunica che con deliberazione della giunta  regionale  Toscana
n.  5785 del 13 giugno 1994, esecutiva ai sensi di legge, la societa'
Fontemura S.p.a., con sede legale e  stabilimento  di  produzione  in
localita'  Alpe  di  Poti  (Arezzo),  e'  stata  autorizzata  in  via
definitiva a confezionare  e  vendere  per  uso  di  bevanda  l'acqua
minerale  naturale "Fontemura" in contenitori di vetro a perdere e di
PET  del  tipo  Lighter  e  Melinar  B  90 nei tipi come sgorga dalla
sorgente,  addizionata  e   leggermente   addizionata   di   anidride
carbonica.
   La   societa'   dovra'   presentare  con  frequenza  semestrale  i
certificati di analisi per la determinazione della migrazione globale
e della migrazione dei coloranti determinati  sui  contenitori  vuoti
dei  PET autorizzati tenuti a contatto con acqua distillata per dieci
giorni a quaranta gradi centigradi; con la  stessa  frequenza  dovra'
presentare  i certificati di analisi effettuati per la determinazione
della migrazione dei coloranti e dell'eventuale migrazione nell'acqua
minerale di  sostanze  provenienti  dai  contenitori;  tali  campioni
dovranno  essere  costituiti  in  parte da acqua minerale piatta e in
parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica.
   I risultati di tali controlli costituiscono elementi  di  giudizio
per il mantenimento delle autorizzazioni all'utilizzo dei tipi di PET
Lighter e Melinar B 90.