MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 luglio 1994 

  Divieto di assunzione di nuovi affari alla rappresentanza  generale
per l'Italia della Rhone Mediterranee, in Genova.
(GU n.179 del 2-8-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti  e  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  24  novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio   delle   assicurazioni  private  contro  i  danni  e  le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto, in particolare, l'art. 43 della predetta legge n. 295/1978;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle ammistrazioni pubbliche e
la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto ministeriale  26  novembre  1984  di  ricognizione
delle   autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa
rilasciate alla Rappresentanza  generale  per  l'Italia  della  Rhone
Mediterrane'e, con sede in Genova;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  giugno 1994, con il quale alla
predetta  societa'  e'  stato  fatto  divieto  di  compiere  atti  di
disposizione sui propri beni;
  Vista  la  lettera  n.  415903 in data 25 luglio 1994, con la quale
l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e  di
interesse  collettivo,  ha  proposto, ricorrendo i presupposti di cui
all'art. 43,  comma  3,  della  legge  n.  295/1978,  l'adozione  nei
confronti  della  citata  impresa  del provvedimento cautelare, della
durata di giorni sessanta, di divieto di assunzione di  nuovi  affari
al  fine  di  tutelare  gli  interessi  degli  assicurati e dei terzi
danneggiati;
  Ritenuto di dover accogliere la proposta dell'Istituto di vigilanza
a garanzia degli assicurati, dei terzi e dei danneggiati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge 10 giugno 1978, n. 295,
e'  fatto  divieto  alla  Rappresentanza  generale per l'Italia della
Rhone Mediterrane'e, con sede in Genova, di assumere nuovi affari per
un periodo di giorni sessanta a decorrere  dalla  data  del  presente
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 luglio 1994
                                         Il direttore generale: CINTI