Divieto di assunzione di nuovi affari alla rappresentanza generale per l'Italia della Rhone Mediterranee, in Genova.(GU n.179 del 2-8-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto, in particolare, l'art. 43 della predetta legge n. 295/1978; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle ammistrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciate alla Rappresentanza generale per l'Italia della Rhone Mediterrane'e, con sede in Genova; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1994, con il quale alla predetta societa' e' stato fatto divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni; Vista la lettera n. 415903 in data 25 luglio 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha proposto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 43, comma 3, della legge n. 295/1978, l'adozione nei confronti della citata impresa del provvedimento cautelare, della durata di giorni sessanta, di divieto di assunzione di nuovi affari al fine di tutelare gli interessi degli assicurati e dei terzi danneggiati; Ritenuto di dover accogliere la proposta dell'Istituto di vigilanza a garanzia degli assicurati, dei terzi e dei danneggiati; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' fatto divieto alla Rappresentanza generale per l'Italia della Rhone Mediterrane'e, con sede in Genova, di assumere nuovi affari per un periodo di giorni sessanta a decorrere dalla data del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 1994 Il direttore generale: CINTI