Divieto di assunzione di nuovi affari alla Nordest Assicurazioni S.p.a., in Trieste.(GU n.179 del 2-8-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto, in particolare, l'art. 43 della predetta legge n. 295/1978; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1989, con il quale la Nordest Assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1994, con il quale alla predetta societa' e' stato fatto divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni; Vista la lettera n. 415903 in data 25 luglio 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha proposto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 43, comma 3, della legge n. 295/1978, l'adozione nei confronti della citata impresa del provvedimento cautelare, della durata di giorni sessanta, di divieto di assunzione di nuovi affari al fine di tutelare gli interessi degli assicurati e dei terzi danneggiati; Ritenuto di dover accogliere la proposta dell'Istituto di vigilanza a garanzia degli assicurati, dei terzi e dei danneggiati; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' fatto divieto alla Nordest Assicurazioni - Societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, di assumere nuovi affari per un periodo di giorni sessanta a decorrere dalla data del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 1994 Il direttore generale: CINTI