Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara, Treviso, Reggio Emilia, Venezia, Padova, Belluno, Genova, Verona, Parma, Vicenza, Roma, Bari, Bergamo e Como.(GU n.179 del 2-8-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro; Ritenuto che per le formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalita' sono state presentate; Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e della legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187; Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente; Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili; Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa; Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della imposta erariale di trascrizione: pubblico registro automobilistico di Massa Carrara nei giorni 23, 24 e 25 settembre 1993 per consentire le attivita' tecnico-addestrative necessarie per l'avvio delle procedure automatizzate; pubblico registro automobilistico di Treviso e di Reggio Emilia nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 1993 per consentire le attivita' tecnico-addestrative necessarie per l'avvio delle nuove procedure automatizzate; pubblico registro automobilistico di Venezia e di Padova in data 5 ottobre 1993 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali; pubblico registro automobilistico di Belluno nei giorni 21 e 22 ottobre 1993 per consentire le attivita' tecnico-addestrative necessarie per l'avvio delle procedure automatizzate; pubblico registro automobilistico di Genova, Verona, Venezia, Padova, Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara in data 28 ottobre 1993 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali; pubblico registro automobilistico di Venezia nei giorni 18 e 19 novembre 1993 per consentire le attivita' tecnico-addestrative necessarie all'avvio delle nuove procedure automatizzate; pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia in data 29 novembre 1993 per la partecipazione del personale all'assemblea indetta dalla C.G.I.L.; pubblico registro automobilistico di Vicenza e di Verona nei giorni 2 e 3 dicembre 1993 per consentire le attivita' tecnico-addestrative necessarie all'avvio delle nuove procedure automatizzate; pubblico registro automobilistico di Roma nei giorni 17 e 26 maggio 1994 per la partecipazione del personale alle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali; 8, 9 e 10 giugno 1994 per consentire le attivita' tecnico-addestrative necessarie all'avvio delle nuove procedure automatizzate; pubblico registro automobilistico di Bari nei giorni 28 e 30 maggio 1994 per il trasferimento dell'ufficio in altra sede; pubblico registro automobilistico di Bergamo e di Como in data 1 luglio 1994 per l'avvio del nuovo ufficio provinciale di Lecco. Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale; Decreta: Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, presso i sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati, la mancata riscossione della imposta erariale di trascrizione per le formalita' che andavano eseguite entro tali date nonche' il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi dagli uffici medesimi nello stesso termine: pubblico registro automobilistico di Massa Carrara nei giorni 23, 24 e 25 settembre 1993; pubblico registro automobilistico di Treviso e di Reggio Emilia nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 1993; pubblico registro automobilistico di Venezia e di Padova in data 5 ottobre 1993; pubblico registro automobilistico di Belluno nei giorni 21 e 22 ottobre 1993; pubblico registro automobilistico di Genova, Verona, Venezia, Padova, Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara in data 28 ottobre 1993; pubblico registro automobilistico di Venezia nei giorni 18 e 19 novembre 1993; pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia in data 29 novembre 1993; pubblico registro automobilistico di Verona nei giorni 2 e 3 dicembre 1993; pubblico registro automobilistico di Vicenza nei giorni 2 e 3 dicembre 1993; pubblico registro automobilistico di Roma nei giorni 17 e 26 maggio e 8, 9 e 10 giugno 1994; pubblico registro automobilistico di Bari nei giorni 28 e 30 maggio 1994; pubblico registro automobilistico di Bergamo e di Como in data 1 luglio 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 1994 Il direttore generale: ROXAS