MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 1994 

  Accertamento  della  mancata  riscossione  e del mancato versamento
dell'imposta erariale di  trascrizione  da  parte  degli  uffici  del
pubblico  registro  automobilistico di Massa Carrara, Treviso, Reggio
Emilia, Venezia, Padova, Belluno,  Genova,  Verona,  Parma,  Vicenza,
Roma, Bari, Bergamo e Como.
(GU n.179 del 2-8-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazioni
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione  al  capo  VIII,  cap.  1236
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e della legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;
  Considerato  che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro  il
giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare
sanzioni   a   carico   del   conservatore   del   pubblico  registro
automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.  2  della
legge  23  dicembre  1977,  n.  952,  alle disposizioni in materia di
registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di  eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Viste le note con le quali le  competenti  procure  generali  della
Repubblica  hanno  segnalato  l'irregolare funzionamento dei seguenti
uffici del pubblico registro  automobilistico  nei  giorni  e  per  i
motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei
termini  previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione
e versamento della imposta erariale di trascrizione:
   pubblico registro automobilistico di Massa Carrara nei giorni  23,
24    e    25    settembre   1993   per   consentire   le   attivita'
tecnico-addestrative   necessarie   per   l'avvio   delle   procedure
automatizzate;
   pubblico  registro  automobilistico  di Treviso e di Reggio Emilia
nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 1993 per consentire le  attivita'
tecnico-addestrative  necessarie  per  l'avvio  delle nuove procedure
automatizzate;
   pubblico registro automobilistico di Venezia e di Padova in data 5
ottobre  1993  per  la  partecipazione  del  personale  allo sciopero
indetto dalle organizzazioni sindacali;
   pubblico registro automobilistico di Belluno nei giorni  21  e  22
ottobre   1993   per  consentire  le  attivita'  tecnico-addestrative
necessarie per l'avvio delle procedure automatizzate;
   pubblico registro  automobilistico  di  Genova,  Verona,  Venezia,
Padova,  Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara in data 28 ottobre 1993
per la partecipazione  del  personale  allo  sciopero  indetto  dalle
organizzazioni sindacali;
   pubblico  registro  automobilistico  di Venezia nei giorni 18 e 19
novembre  1993  per  consentire  le  attivita'   tecnico-addestrative
necessarie all'avvio delle nuove procedure automatizzate;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Reggio  Emilia in data 29
novembre 1993  per  la  partecipazione  del  personale  all'assemblea
indetta dalla C.G.I.L.;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Vicenza  e  di Verona nei
giorni  2  e  3   dicembre   1993   per   consentire   le   attivita'
tecnico-addestrative   necessarie  all'avvio  delle  nuove  procedure
automatizzate;
   pubblico registro automobilistico di  Roma  nei  giorni  17  e  26
maggio  1994  per  la  partecipazione  del  personale  alle assemblee
indette dalle organizzazioni sindacali; 8, 9 e  10  giugno  1994  per
consentire  le  attivita'  tecnico-addestrative  necessarie all'avvio
delle nuove procedure automatizzate;
   pubblico registro automobilistico di  Bari  nei  giorni  28  e  30
maggio 1994 per il trasferimento dell'ufficio in altra sede;
   pubblico  registro  automobilistico di Bergamo e di Como in data 1
luglio 1994 per l'avvio del nuovo ufficio provinciale di Lecco.
  Ritenuto che le  suesposte  cause  devono  considerarsi  eventi  di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Per  i  motivi  indicati  nelle premesse, viene accertata, presso i
sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni
a fianco indicati, la mancata riscossione della imposta  erariale  di
trascrizione  per le formalita' che andavano eseguite entro tali date
nonche' il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi
dagli uffici medesimi nello stesso termine:
   pubblico registro automobilistico di Massa Carrara nei giorni  23,
24 e 25 settembre 1993;
   pubblico  registro  automobilistico  di Treviso e di Reggio Emilia
nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 1993;
   pubblico registro automobilistico di Venezia e di Padova in data 5
ottobre 1993;
   pubblico registro automobilistico di Belluno nei giorni  21  e  22
ottobre 1993;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Genova,  Verona, Venezia,
Padova, Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara in data 28 ottobre 1993;
   pubblico registro automobilistico di Venezia nei giorni  18  e  19
novembre 1993;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Reggio  Emilia in data 29
novembre 1993;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Verona  nei  giorni 2 e 3
dicembre 1993;
   pubblico registro automobilistico di Vicenza  nei  giorni  2  e  3
dicembre 1993;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Roma  nei  giorni 17 e 26
maggio e 8, 9 e 10 giugno 1994;
   pubblico registro automobilistico di  Bari  nei  giorni  28  e  30
maggio 1994;
   pubblico  registro  automobilistico di Bergamo e di Como in data 1
luglio 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 luglio 1994
                                         Il direttore generale: ROXAS