Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale aziende:(GU n.179 del 2-8-1994)1) Prime international consulting 2) Viale di Viale Enrico & C. S.a.s. 3) Tarquinio Giribaldi S.r.l. 4) Terreni & C. S.c. a r.l. 5) Spedipra S.r.l. 6) Gamco international S.r.l. 7) Gottardo Ruffoni S.p.a. 8) Mondial express S.p.a. 9) Societa' trasporti Castelletti S.p.a.;
Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 199/1993 convertito, con modificazioni, nella legge n. 293/1993, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) Prime international consulting, con sede in Fiumicino (Roma) e unita' di Fiumicino (Roma): periodo: dal 13 ottobre 1993 al 12 ottobre 1994; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati 1; prima concessione: dal 13 ottobre 1993. 2) S.a.s. Viale di Viale Enrico & C., con sede in Imperia e unita' di Imperia: periodo: dal 1 giugno 1993 al 31 maggio 1994; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati 3; prima concessione: dal 1 giugno 1993. 3) S.a.s. Viale di Viale Enrico & C., con sede in Imperia e unita' di Imperia: periodo: dal 1 aprile 1993 al 31 marzo 1994; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati 4; prima concessione: dal 1 aprile 1993. 4) S.r.l. Tarquinio Giribaldi, con sede in Imperia e unita' di Imperia: periodo: dal 25 marzo 1993 al 24 marzo 1994; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati 1; prima concessione: dal 25 marzo 1993. 5) S.c. a r.l. Terreni & C., con sede in Luino (Varese) e unita' di Luino (Varese): periodo: dal 14 giugno 1993 al 13 giugno 1994; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati 1; prima concessione: dal 14 giugno 1993. 6) S.c. a r.l. Terreni & C., con sede in Luino (Varese) e unita' di Luino (Varese): periodo: dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati 9; prima concessione: dal 1 luglio 1993. 7) S.r.l. Spedipra, con sede in Cassano Magnago (Varese) e unita' di Cassano Magnago (Varese): periodo: dal 10 maggio 1993 al 9 maggio 1994; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati 2; prima concessione: dal 10 maggio 1993. 8) S.r.l. Gamco international, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unita' di Milano: periodo: dal 17 maggio 1993 al 16 maggio 1994; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati 2; prima concessione: dal 17 maggio 1993. 9) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di Napoli: periodo: dal 30 marzo 1993 al 29 marzo 1994; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati 1; prima concessione: dal 30 marzo 1993. 10) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di Trieste: periodo: dal 31 marzo 1993 al 30 marzo 1994; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati 2; prima concessione: dal 31 marzo 1993. 11) S.p.a. Mondial express, dal 1 gennaio 1994 Mondial Medtrans, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Rozzano (Milano); periodo: dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati 28. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13279/83 del 14 settembre 1993. 12) S.p.a. Societa' trasporti Castelletti, con sede in Milano e unita' di Redecesio e sede di Milano: periodo: dal 31 dicembre 1993 al 30 dicembre 1994; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati 8; prima concessione: dal 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itin, con sede in Catania e unita' in Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e unita' in Brescia, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marelli automazione, con sede in Foggia e unita' in Foggia, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 aprile 1994 al 6 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marelli automazione, con sede in Foggia e unita' in Foggia, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 aprile 1994 al 6 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Offset meridionale con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993. Contributo addizionale: no a decorrere dal 31 marzo 1993 data del fallimento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 e' autorizzata in favore di un numero massimo di venticinque lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aliscafi SNAV, sede e unita' di Messina, l'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1993, n. 293, dall'art. 6, comma 15, della legge 23 luglio 1993, n. 236, nonche' dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 e' autorizzata in favore di un numero massimo di un lavoratore dipendente dalla S.p.a. Bulkitalia, sede e unita' di Genova, l'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 1993, n. 293, dall'art. 6, comma 15, della legge 23 luglio 1993, n. 236, nonche' dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995. Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 e' autorizzata in favore di un numero massimo di cinque lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.A.I. - Navigazione Alta Italia, sede e unita' di Genova, l'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1993, n. 293, dall'art. 6, comma 15, della legge 23 luglio 1993, n. 236, nonche' dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, per il periodo dal 15 aprile 1994 al 14 aprile 1995. Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintrel, con sede in Napoli, e unita' in Avellino, Barletta (Bari), Foggia, Potenza e Salerno, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995. La proroga di cui al precedente comma, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299.