Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.180 del 3-8-1994)
Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita' c/o Alenia di Capodichino (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 30 ore a 20 ore settimanali con una riduzione giornaliera a 4 ore per 20 lavoratori su un organico di 22 dipendenti occupati in relazione all'appalto c/o lo stabilimento Alenia di Capodichino, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14506 del 30 marzo 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita' c/o Alenia di Capodichino (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 30 ore a 20 ore settimanali con una riduzione giornaliera a 4 ore per 20 lavoratori su un organico di 22 dipendenti occupati in relazione all'appalto c/o lo stabilimento Alenia di Capodichino, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14466 del 30 marzo 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autoservizi Maggiore, con sede in Roma, unita' di Roma e unita' nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 184 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 283 unita' per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autoservizi Maggiore, con sede in Roma, unita' di Roma e unita' nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 184 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 283 unita' per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belfe, con sede in Vicenza e unita' di Marostica (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,6 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 350 unita' per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belfe, con sede in Vicenza e unita' di Marostica (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,6 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 350 unita' per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bergamo Espansi, con sede in Ranica (Bergamo) e unita' di Ranica (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 12 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 17 unita' per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Bergamo Espansi, con sede in Ranica (Bergamo) e unita' di Ranica (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 12 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 17 unita' per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Betanews, con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali per 11 dipendenti occupati a tempo pieno e indeterminato su un organico di 13 unita', per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Betanews, con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali per 12 dipendenti occupati a tempo pieno e indeterminato, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Betanews, con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 12 dipendenti occupati a tempo pieno e indeterminato, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Cementi della Lucania, con sede in Potenza e unita' di Potenza, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16,1 ore settimanali medie per 42 operai a decorrere dal 1 aprile 1994, n. 4 impiegati effettueranno una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32,68 ore medie settimanali, tali riduzioni verranno articolate per ogni reparto di appartenenza secondo le tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente accordo per 46 lavoratori su un organico di 51, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ciries, con sede in San Polo Matese (Campobasso), unita' di San Polo Matese (Campobasso) uffici e unita' di Campobasso, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 20 ore settimanali su base annua e trimestrale per 24 dei 24 dipendenti in organico nel rispetto delle modalita' di cui all'allegato verbale di accordo del 30 dicembre 1993 e 14 febbraio 1994 che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia Tessile Tifernate, con sede in Promano di Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Promano di Citta' di Castello (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a una media di 20 ore settimanali, secondo l'articolazione di cui all'accordo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, nei confronti di 93 operai e un impiegato costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia Tessile Tifernate, con sede in Promano di Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Promano di Citta' di Castello (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a una media di 20 ore settimanali, secondo l'articolazione di cui all'accordo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, nei confronti di 93 operai e un impiegato costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 maggio 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Fraschini, con sede in Brenta (Varese) e unita' di Brenta (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 68 unita', per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 maggio 1994 n. 15062. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Fraschini, con sede in Brenta (Varese) e unita' di Brenta (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 68 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 maggio 1994 n. 15063. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Coop.va C.E.L.I. con sede in S. Ninfa (Trapani) e unita' di S. Ninfa (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali in favore di quaranta dipendenti con qualifica impiegatizia, su organico di centotrentacinque unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Coop.va C.E.L.I. con sede in S. Ninfa (Trapani) e unita' di S. Ninfa (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali in favore di quaranta dipendenti con qualifica impiegatizia, su organico di centotrentacinque unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec con sede in Palermo e unita' di Crotone (Catanzaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 13 ore medie settimanali per centonovantasette unita' e a 18 ore medie settimanali per venti lavoratori turnisti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec con sede in Palermo e unita' di Crotone (Catanzaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 13 ore medie settimanali per centonovantasette unita' e a 18 ore medie settimanali per venti lavoratori turnisti, per il periodo dal 29 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE Hardware e Software Engineering, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di ventiquattro lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di cinque lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trentasei unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 25 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE Hardware e Software Engineering, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di ventiquattro lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di cinque lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trentasei unita', per il periodo dal 23 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Larimart con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 19,6 ore medie settimanali per cinquantanove lavoratori; a 24 ore medie settimanali per venti lavoratori e a 26 ore medie settimanali per venticinque lavoratori su un organico complessivo di centosette unita', per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Larimart con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 19,6 ore medie settimanali per cinquantanove lavoratori; a 24 ore medie settimanali per venti lavoratori e a 26 ore medie settimanali per venticinque lavoratori su un organico complessivo di centosette unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ormac con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 34 ore medie settimanali per due lavoratori, a 30 ore medie settimanali per sette lavoratori, a 31,7 ore medie settimanali per otto lavoratori, a 14 ore medie settimanali per tre lavoratori, a 24 ore medie settimanali per due lavoratori, a 32 ore medie settimanali per un lavoratore, a 16 ore medie settimanali per un lavoratore, a 20 ore medie settimanali per un lavoratore; il tutto a fronte di un organico complessivo pari a sessantanove unita', per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ormac con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 34 ore medie settimanali per due lavoratori, a 30 ore medie settimanali per sette lavoratori, a 31,7 ore medie settimanali per otto lavoratori, a 14 ore medie settimanali per tre lavoratori, a 24 ore medie settimanali per due lavoratori, a 32 ore medie settimanali per un lavoratore, a 16 ore medie settimanali per un lavoratore, a 20 ore medie settimanali per un lavoratore; il tutto a fronte di un organico complessivo pari a sessantanove unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. PAC - Produttori Avicoli del Chianti con sede in Monteriggioni (Siena) e unita' di Monteriggioni (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 31 ore medie settimanali mediante la sospensione per un'intera giornata a settimana di gruppi di sei o sette lavoratori, per un totale di venticinque lavoratori, su un organico complessivo di cinquantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.R.B. con sede in Fermignano (Pesaro) e unita' di Fermignano (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali per novanta dipendenti dei centouno in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riganti con sede in Solbiate Arno (Varese) e unita' di Solbiate Arno (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore medie settimanali nei confronti di trenta lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centosettantuno unita', per il periodo dall'11 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riganti con sede in Solbiate Arno (Varese) e unita' di Solbiate Arno (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore medie settimanali nei confronti di trenta lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centosettantuno unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 10 maggio 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roby Style con sede in Torgiano (Perugia) e unita' di Torgiano (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una riduzione mensile pro capite come dalla tabella allegata al verbale di accordo, che e' parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Coop.va Costruzioni Sud con sede in Ragusa, unita' di Ragusa e ufficio tecnico amministrativo Comiso, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali, articolata su 4 giorni lavorativi dal lunedi' al giovedi', in favore di sedici unita' con qualifica di impiegati amministrativi, tecnici e l'addetto ai servizi operativi di sede, su un organico di settantatre dipendenti, per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Coop.va Costruzioni Sud con sede in Ragusa, unita' di Ragusa e ufficio tecnico amministrativo Comiso, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali, articolata su 4 giorni lavorativi dal lunedi' al giovedi', in favore di sedici unita' con qualifica di impiegati amministrativi, tecnici e l'addetto ai servizi operativi di sede, su un organico di settantatre dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.L.I.A. con sede in Bientina (Pisa) e unita' di Bientina (Pisa), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24,4 ore medie settimanali per l'intero organico di sedici unita' secondo le modalita' specificate nell'accordo integrativo stipulato in data 10 gennaio 1994 che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.L.I.A. con sede in Bientina (Pisa) e unita' di Bientina (Pisa), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24,4 ore medie settimanali per l'intero organico di sedici unita' secondo le modalita' specificate nell'accordo integrativo stipulato in data 10 gennaio 1994 che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefcom con sede in Lammari (Lucca) e unita' di Lammari (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per undici lavoratori su un organico di quarantuno unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefcom con sede in Lammari (Lucca) e unita' di Lammari (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per undici lavoratori su un organico di quarantuno unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnicoop con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per ventidue lavoratori (tredici operai e nove impiegati) appartenenti al reparto fusti dei trentuno dipendenti in organico, per il periodo dal 19 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14060 del 18 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnicoop con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per ventidue lavoratori (tredici operai e nove impiegati) appartenenti al reparto fusti dei trentuno dipendenti in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14809 del 3 maggio 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Armand Saccal con sede in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di quindici unita' a fronte di un organico complessivo pari a ventidue lavoratori, per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Armand Saccal con sede in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di quindici unita' a fronte di un organico complessivo pari a ventidue lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Toncelli cucine componibili con sede in Peccioli (Pisa) e unita' di Peccioli (Pisa), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 19,4 ore medie settimanali per ventinove operai ed a 27,1 ore medie settimanali per sedici impiegati secondo le modalita' specificate nell'allegato accordo che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Versil tenda Italia con sede in Massarosa (Lucca) e unita' di Massarosa (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per dieci unita' su un organico di diciassette lavoratori secondo le modalita' di cui all'allegato accordo che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Versil Tenda Italia con sede in Massarosa (Lucca) e unita' di Massarosa (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per dieci unita' su un organico di diciassette lavoratori secondo le modalita' di cui all'allegato accordo che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giguno 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manuli autoadesivi, con sede in Santi Cosma e Damiano (Latina) e unita' di SS. Cosma e Damiano (Latina), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 20 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Piombino (Livorno), Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Uno A Erre Italia, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, Milano e S. Zeno (Arezzo), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Societa' ittica nazionale, con sede in Pietrasanta (Lucca) e unita' di Pietrasanta (Lucca), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Serravezza (Lucca) e unita' di Querceta di Serravezza (Lucca), per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1993 al 21 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13998/12 del 18 gennaio 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 16 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sanremo moda uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso) e unita' di Caerano S. Marco (Treviso), per il periodo dal 16 dicembre 1993 al 15 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 16 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Comau gruppo Fiat, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco, Borgaretto, Beinasco (Torino), Modena, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1994 con decorrenza 1 marzo 1994; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Torno, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 5 novembre 1993 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1993 con decorrenza 1 settembre 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 23/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 29 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1993 con decorrenza 1 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. Conceria Germana, con sede in Solofra (Avellino) e unita' di Solofra (Avellino), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 21 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Professional Photo, con sede in Villa Literno (Caserta) e unita' di Villa Literno (Caserta), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 3 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unita' di Acerra (Napoli) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cantieri del Tirreno, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 15 ottobre 1993 all'11 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 15 ottobre 1993; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14178/2 del 7 febbraio 1994; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Bari - strutt. periferiche, Caltanissetta, Chioggia (Venezia), Manfredonia (Foggia), Martina Franca (Taranto), Milano - strutt. periferiche, Palermo - fil. via R. Settimo e strutt. periferiche, Pescara, Portogruaro (Venezia), Roma - strutt. periferiche, S. Severo (Foggia), sede di Milano, Trani (Bari), per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1994 con decorrenza 18 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. 94A4973-94A4989