UNIVERSITA' DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 21 maggio 1994 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.180 del 3-8-1994)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con   regio   decreto   14   ottobre  1926,  n.  2406,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  delibere  degli organi accademici dell'Universita' degli
studi di Firenze, con le quali e' stato proposto il riordinamento del
corso di laurea in scienze naturali;
  Acquisiti i pareri del Consiglio universitario  nazionale  espressi
nelle adunanze del 10 luglio 1992 e 29 ottobre 1993;
  Viste  le delibere di adeguamento ai suddetti pareri adottate dalla
facolta' di scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali  in  data  24
febbraio  1994,  dal consiglio di amministrazione il 29 aprile 1994 e
dal senato accademico l'11 maggio 1994;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente  modificato
come appresso:
  Gli  articoli  94  e  95,  relativi  al  corso di laurea in scienze
naturali sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
  Art. 94. - Il corso di laurea in scienze naturali ha la  durata  di
quattro anni e prevede due indirizzi.
  L'accesso  del  corso  di  laurea e' regolato dalle disposizioni di
legge.
  Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di  non
meno  di  ventitre,  di  cui  sedici  obbligatori  di base e sette di
indirizzo.
  Di questi ultimi tre sono obbligatori sul piano nazionale,  due  in
sede  locale  a  scelta  della  facolta'  e  due  sono a scelta dello
studente.
  I corsi di insegnamento annuale devono disporre di non meno di 70 e
non  piu'  di  90  ore,  comprensive   di   lezioni,   esercitazioni,
sperimentazioni,  esercizi  e dimostrazioni; quelli semestrali di non
meno di 45 ore.
  Il  numero  complessivo  delle  ore  di  insegnamento  deve  essere
contenuto  in  1800,  escluse  quelle distinate ai corsi introduttivi
integrati.
  Lo studente deve frequentare obbligatoriamente due corsi  integrati
introduttivi,  di  cui  uno di biologia e uno di scienze della terra,
articolati  in  non  meno  di  100  ore  di  lezione  e  20  ore   di
esercitazione,  come  dal  decreto del Presidente della Repubblica 12
ottobre 1989.
  Art. 95. - La facolta' organizza i due corsi integrati introduttivi
cosi' articolati:
 Corso integrato introduttivo di biologia:
   1) basi molecolari;
   2) citologia;
   3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;
   4) funzioni generali;
   5) genetica;
   6) specie, tassonomia, evoluzione;
   7) riproduzione, sviluppi, differenziamento;
   8) ecologia;
   9) etologia.
  Detto  corso  prevede  indicativamente l'utilizzazione dei seguenti
docenti:   genetica,   anatomia   comparata,   zoologia,    botanica,
fisiologia,  ecologia,  o  comunque non meno di quattro e non piu' di
sei docenti designati dal consiglio di corso  di  laurea  tra  quelli
delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.
 Corso integrato introduttivo di scienze della terra:
   1) erosione, morfogenesi, cartografia;
   2) sedimentazione, ambienti e facies;
   3) i fossili, loro relazione con l'ambiente, biostratigrafia;
   4) magmatismo e metamorfismo;
   5) tettonica, geometrie e processi deformativi;
   6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;
   7) storia geologica della terra dal precambriano al fanerozoico;
   8) elementi di geologia regionale.
  Detto  corso  prevede  indicativamente l'utilizzazione dei seguenti
docenti:    geografia,    geologia,    paleontologia,    mineralogia,
petrografia, o comunque non meno di quattro e non piu' di sei docenti
designati   dal   corso   di   laurea  tra  quelli  delle  discipline
comprendenti gli argomenti sopra elencati.
  La facolta' nell'organizzare detti corsi integrati indica anno  per
anno  un  coordinatore  per  ciascuno  di  essi, scelto tra i docenti
impegnati nei cicli di lezioni.
  La frequenza a detti corsi integrati introduttivi e' obbligatoria e
viene accertata dai docenti designati.
  Art. 96. - Sono insegnamenti obbligatori di  base,  da  distribuire
principalmente  nel  primo biennio ed in numero minore nel 3 e 4 anno
di corso nei quali prevalgono gli  insegnamenti  di  indirizzo,  come
verra'  stabilito  annualmente  dal manifesto degli studi, i seguenti
16:
  1) istituzioni di matematiche (a) (b);
   2) fisica (a) (b);
   3) chimica generale ed inorganica (a);
   4) chimica organica (c);
   5) anatomia comparata (d) (e);
   6) botanica;
   7) sistematica e filogenesi animale;
   8) ecologia;
   9) fisiologia generale;
   10) antropologia.
   11) genetica;
   12) geografia (f);
   13) geologia (g);
   14) mineralogia (h);
   15) paleontologia;
   16) zoologia (i).
  Nei quattro anni di corso, ed in particolare nei primi due, saranno
organizzate  escursioni  per  attivita'  anche  interdisciplinare sul
campo.
  La facolta' organizza corsi di lingua inglese che si concludono con
un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della tesi.
  Art. 97. - Il corso di laurea e' articolato nei seguenti indirizzi:
  Indirizzo generale e didattico - Orientamento generale:
   con gli insegnamenti obbligatori:
    1) fisiologia vegetale;
    2) geografia fisica;
    3) botanica sistematica;
e gli insegnamenti resi obbligatori per lo studente dalla facolta':
    1 A) chimica biologica;
    2 B) petrografia.
------------
    (a) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3 deve prevedere un congruo  numero
di  lezioni  introduttive  di  allineamento destinate a facilitare la
comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a  giovani
provenienti da scuole preuniversitarie di tipo diverso.
    (b)  I  corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i
contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.
    (c) Comprende anche elementi di biorganica.
    (d) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.
    (e) I docenti degli  insegnamenti  di  anatomia  comparata  e  di
antropologia  coordineranno tra loro, su indicazione del consiglio di
corso di laurea lo svolgimento di elementi di anatomia umana.
    (f) comprende anche elementi di meteorologia e climatologia;
    (g) comprende anche elementi di rilevamento geologico;
    (h) comprende anche elementi di petrografia;
    (i) comprende anche elementi di etologia e sistematica zoologica.
  Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse:
   con gli insegnamenti obbligatori di:
    1) conservazione della natura e delle sue risorse;
    2) geologia ambientale;
    3) botanica sistematica,
e gli insegnamenti resi obbligatori per lo studente dalla facolta':
    1 A) geobotanica;
    2 B) idrogeologia.
  Per ogni indirizzo o  orientamento  lo  studente  dovra',  inoltre,
scegliere  due  insegnamenti  tra  tutte le discipline attivate dalla
facolta' purche'  in  armonia  con  l'indirizzo  o  orientamento  del
proprio  piano  di studio ed in particolare tra quelle elencate nella
seguente lista:
   1) biologia e sistematica delle alghe;
   2) analisi mineralogiche;
   3) anatomia umana;
   4) astronomia;
   5) biologia umana;
   6) chimica fisica;
   7) citologia e istologia;
   8) ecologia animale;
   9) ecologia umana;
   10) ecologia vegetale;
   11) entomologia;
   12) etnologia;
   13) fitogeografia;
   14) geologia regionale;
   15) geologia stratigrafica;
   16) geofisica;
   17) igiene;
   18) micologia;
   19) micropaleontologia;
   20) paleontologia umana;
   21) primatologia;
   22) sedimentologia;
   23) Vulcanologia.
  Art. 98. - Gli esami di profitto si danno per singole materie.
  Art.   99.   -   Ai  fini  dell'esame  di  laurea  e'  obbligatoria
l'elaborazione di una tesi sperimentale.
  Il presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Firenze, 21 maggio 1994
                                                Il pro rettore: ZAMPI