Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.180 del 3-8-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le delibere degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Firenze, con le quali e' stato proposto il riordinamento del corso di laurea in scienze naturali; Acquisiti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 10 luglio 1992 e 29 ottobre 1993; Viste le delibere di adeguamento ai suddetti pareri adottate dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 24 febbraio 1994, dal consiglio di amministrazione il 29 aprile 1994 e dal senato accademico l'11 maggio 1994; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 94 e 95, relativi al corso di laurea in scienze naturali sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Art. 94. - Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni e prevede due indirizzi. L'accesso del corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di non meno di ventitre, di cui sedici obbligatori di base e sette di indirizzo. Di questi ultimi tre sono obbligatori sul piano nazionale, due in sede locale a scelta della facolta' e due sono a scelta dello studente. I corsi di insegnamento annuale devono disporre di non meno di 70 e non piu' di 90 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali di non meno di 45 ore. Il numero complessivo delle ore di insegnamento deve essere contenuto in 1800, escluse quelle distinate ai corsi introduttivi integrati. Lo studente deve frequentare obbligatoriamente due corsi integrati introduttivi, di cui uno di biologia e uno di scienze della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezione e 20 ore di esercitazione, come dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989. Art. 95. - La facolta' organizza i due corsi integrati introduttivi cosi' articolati: Corso integrato introduttivo di biologia: 1) basi molecolari; 2) citologia; 3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo; 4) funzioni generali; 5) genetica; 6) specie, tassonomia, evoluzione; 7) riproduzione, sviluppi, differenziamento; 8) ecologia; 9) etologia. Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia, o comunque non meno di quattro e non piu' di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati. Corso integrato introduttivo di scienze della terra: 1) erosione, morfogenesi, cartografia; 2) sedimentazione, ambienti e facies; 3) i fossili, loro relazione con l'ambiente, biostratigrafia; 4) magmatismo e metamorfismo; 5) tettonica, geometrie e processi deformativi; 6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi; 7) storia geologica della terra dal precambriano al fanerozoico; 8) elementi di geologia regionale. Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, o comunque non meno di quattro e non piu' di sei docenti designati dal corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati. La facolta' nell'organizzare detti corsi integrati indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezioni. La frequenza a detti corsi integrati introduttivi e' obbligatoria e viene accertata dai docenti designati. Art. 96. - Sono insegnamenti obbligatori di base, da distribuire principalmente nel primo biennio ed in numero minore nel 3 e 4 anno di corso nei quali prevalgono gli insegnamenti di indirizzo, come verra' stabilito annualmente dal manifesto degli studi, i seguenti 16: 1) istituzioni di matematiche (a) (b); 2) fisica (a) (b); 3) chimica generale ed inorganica (a); 4) chimica organica (c); 5) anatomia comparata (d) (e); 6) botanica; 7) sistematica e filogenesi animale; 8) ecologia; 9) fisiologia generale; 10) antropologia. 11) genetica; 12) geografia (f); 13) geologia (g); 14) mineralogia (h); 15) paleontologia; 16) zoologia (i). Nei quattro anni di corso, ed in particolare nei primi due, saranno organizzate escursioni per attivita' anche interdisciplinare sul campo. La facolta' organizza corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della tesi. Art. 97. - Il corso di laurea e' articolato nei seguenti indirizzi: Indirizzo generale e didattico - Orientamento generale: con gli insegnamenti obbligatori: 1) fisiologia vegetale; 2) geografia fisica; 3) botanica sistematica; e gli insegnamenti resi obbligatori per lo studente dalla facolta': 1 A) chimica biologica; 2 B) petrografia. ------------ (a) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3 deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole preuniversitarie di tipo diverso. (b) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica. (c) Comprende anche elementi di biorganica. (d) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale. (e) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del consiglio di corso di laurea lo svolgimento di elementi di anatomia umana. (f) comprende anche elementi di meteorologia e climatologia; (g) comprende anche elementi di rilevamento geologico; (h) comprende anche elementi di petrografia; (i) comprende anche elementi di etologia e sistematica zoologica. Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse: con gli insegnamenti obbligatori di: 1) conservazione della natura e delle sue risorse; 2) geologia ambientale; 3) botanica sistematica, e gli insegnamenti resi obbligatori per lo studente dalla facolta': 1 A) geobotanica; 2 B) idrogeologia. Per ogni indirizzo o orientamento lo studente dovra', inoltre, scegliere due insegnamenti tra tutte le discipline attivate dalla facolta' purche' in armonia con l'indirizzo o orientamento del proprio piano di studio ed in particolare tra quelle elencate nella seguente lista: 1) biologia e sistematica delle alghe; 2) analisi mineralogiche; 3) anatomia umana; 4) astronomia; 5) biologia umana; 6) chimica fisica; 7) citologia e istologia; 8) ecologia animale; 9) ecologia umana; 10) ecologia vegetale; 11) entomologia; 12) etnologia; 13) fitogeografia; 14) geologia regionale; 15) geologia stratigrafica; 16) geofisica; 17) igiene; 18) micologia; 19) micropaleontologia; 20) paleontologia umana; 21) primatologia; 22) sedimentologia; 23) Vulcanologia. Art. 98. - Gli esami di profitto si danno per singole materie. Art. 99. - Ai fini dell'esame di laurea e' obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 21 maggio 1994 Il pro rettore: ZAMPI