Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1993 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.(GU n.184 del 8-8-1994)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434; Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; Visti i decreti ministeriali in data 9 luglio 1993 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 16 luglio 1993 che fissano per l'anno 1993 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi; Ritenuta la necessita' di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura; Decreta: Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1993 e' parificato al salario relativo all'anno 1993 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con i decreti ministeriali 9 luglio 1993 indicati nel preambolo. Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto e' quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 1994 Il Ministro: MASTELLA